Cassazione Penale, Sentenza n. 17477/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Brescia del 12/01/2021 per mancanza e contraddittorieta della motivazione quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In particolare ha rilevato che il giudice ha giustificato il riconoscimento con un riferimento alla recidiva, elemento che non risultava contestato nell atto di imputazione, e non ha indicato le ragioni e gli elementi considerati tali da motivare la concessione delle attenuanti generiche ai sensi dell art. 133 c.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per cassazione presentato dalla pubblica accusa, ritenendo fondato il vizio di motivazione. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ha disposto il rinvio per un nuovo esame sul punto al Giudice di pace di Brescia, con diversa persona fisica. La condanna sostanziale (riconoscimento del reato e misura della pena) non e stata annullata nel prosieguo del provvedimento salvo che non emerga diverso esito nel nuovo esame relativo alle attenuanti.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quater
Norma che disciplina il reato contestato all imputato; utilizzata per identificare l oggetto dell accusa ma non rilevante ai fini della questione di motivazione sulle attenuanti generiche
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Fondamento giuridico del ricorso per cassazione proposto dalla pubblica accusa: vizio di motivazione e contraddittorieta della motivazione sono motivo di annullamento in sede di legittimita
Indica gli elementi che il giudice deve valutare quando riconosce o esclude le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non ha dato conto degli elementi indicati in tale articolo, rendendo la motivazione insufficiente o contraddittoria
decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Previsione che ha consentito al Pubblico ministero di presentare una requisitoria scritta; nella fattispecie il Sostituto Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione specifica: il giudice deve indicare e valorizzare gli elementi concreti, fra quelli previsti dall art. 133 c.p., che giustificano la concessione
- Una motivazione che si limita a riferirsi in modo generico o a elementi non contestati (per esempio la recidiva non risultante dall imputazione) e contraddittoria puo essere annullata in sede di cassazione su ricorso della pubblica accusa ai sensi dell art. 606 c.p.p.
- L annullamento per vizio di motivazione puo essere limitato alla sola parte relativa alle attenuanti generiche, senza necessariamente travolgere la pronuncia di condanna; il giudice di rinvio dovra fornire la motivazione mancante
- In caso di rinvio la valutazione delle attenuanti dovra essere compiuta da diverso giudice per garantire imparzialita e nuova motivazione, secondo quanto disposto dalla Corte
- La pubblica accusa e legittimata a chiedere la cassazione per carenza o contraddittorieta della motivazione anche quando l errore riguarda l apprezzamento delle circostanze attenuanti, non solo aspetti formali dell atto
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