Cassazione Civile, Ordinanza n. 26125/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto ai fideiussori il pagamento di una rilevante somma, in solido con la società debitrice principale, a saldo di rapporti di conto corrente. In primo grado il decreto era stato revocato ma i debitori erano stati comunque condannati per una somma inferiore; in appello la condanna era stata ulteriormente ridotta. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: 1) hanno dedotto violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 2802 e 2803 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente respinto la contestazione sul mancato rendiconto della banca in relazione a titoli azionari dati in pegno, invertendo l'onere della prova; 2) hanno lamentato violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 1375 c.c. per il rigetto della censura sul mancato rendiconto delle cessioni di crediti ricevute dalla banca a garanzia, sostenendo che la banca non avesse dimostrato il corretto destino dei crediti ceduti; 3) hanno denunciato violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione agli artt. 1832 e 1857 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero deciso una questione diversa da quella proposta, poiché essi avevano contestato gli estratti conto nel loro complesso per la genericità delle annotazioni e non le singole voci; 4) hanno dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 1224 c.c. per l'inammissibilità, ritenuta dalla Corte d'appello, della nuova censura in tema di interessi usurari, affermando che in appello avevano in realtà contestato l'applicazione del tasso di mora e la sua riconducibilità al tasso richiesto in primo grado. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: i primi due e il terzo perché generici e/o non autosufficienti e perché diretti, in sostanza, a contestare la valutazione del materiale probatorio e non la violazione dell'art. 115 c.p.c.; il terzo anche perché non attaccava adeguatamente le rationes decidendi fondate sulla tacita approvazione degli estratti conto ex artt. 1832 e 1857 c.c. e sulla genericità delle contestazioni; il quarto perché non soddisfaceva l'onere di autosufficienza in relazione al preteso vizio di omessa pronuncia e non indicava in modo compiuto il contenuto degli atti su cui si fondava. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto inammissibili i quattro motivi perché generici, non autosufficienti o diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove; ha inoltre richiamato il principio per cui la contestazione degli estratti conto, dopo approvazione tacita, non può investire la verità storica delle annotazioni ma solo la validità dei rapporti sottostanti. Non essendosi costituiti gli intimati, non ha pronunciato sulle spese. Ha infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre, attività rimessa al giudice di merito.
La valutazione comparativa dell'efficacia dimostrativa delle prove è attività di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione dell'art. 115 c.p.c.
La censura è stata reputata inammissibile perché, in sostanza, mirava a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio più che una reale inversione dell'onere della prova.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo sul mancato rendiconto relativo ai titoli costituiti in pegno.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo sul mancato rendiconto relativo ai titoli costituiti in pegno.
Invocato dai ricorrenti a sostegno dell'obbligo di rendiconto della banca nella gestione delle cessioni di crediti a garanzia.
Il vizio di omessa pronuncia richiede la specifica indicazione della domanda o eccezione ritualmente proposta e del relativo atto difensivo; in mancanza, la censura è inammissibile.
L'approvazione tacita dell'estratto conto comporta decadenza dalle contestazioni che riguardano la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, salva la contestazione della validità del rapporto sottostante.
Richiamato insieme all'art. 1832 c.c. per la disciplina dell'approvazione e degli effetti preclusivi sugli estratti conto.
Richiamato nella censura relativa agli interessi di mora e alla pretesa usurarietà del tasso applicato.
Sono inammissibili in appello i documenti nuovi quando non sia dimostrata l'impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile alla parte.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione del contenuto essenziale degli atti e documenti su cui si fonda.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ai fini del deposito in cassazione è sufficiente che gli atti siano specificamente indicati nel ricorso con un riferimento idoneo a identificarli nel giudizio di merito.
Richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso.
Utilizzato per la notifica alla società intimata tramite il suo ultimo legale rappresentante.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non è invece configurabile quando si contesti la mera valutazione comparativa delle prove.
- In cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare con precisione gli atti, i documenti e il loro contenuto essenziale, così da consentire alla Corte la verifica senza autonome ricerche negli atti di merito.
- L'eccezione di omessa pronuncia richiede la chiara individuazione della domanda o eccezione ritualmente proposta e del relativo atto difensivo; in mancanza la censura è inammissibile.
- L'approvazione tacita dell'estratto conto preclude la contestazione della verità contabile, storica e di fatto delle annotazioni, ma non impedisce di contestare la validità o efficacia del rapporto obbligatorio sottostante.
- La contestazione di estratti conto e partite bancarie deve essere specifica: censure generiche o riferite all'estratto conto nel suo complesso non superano le preclusioni derivanti dall'approvazione tacita.
- In appello i documenti nuovi sono inammissibili se non è dimostrata l'impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile alla parte.
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