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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00226/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un avvocato, divenuto creditore distrattario delle spese di lite liquidate in un giudizio contro un ente previdenziale, aveva notificato all’ente una previa richiesta stragiudiziale di pagamento ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98/2011; decorso il termine di 120 giorni, aveva notificato il titolo esecutivo e poi il precetto, promuovendo esecuzione presso terzi. L’ente aveva proposto opposizione deducendo la violazione del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. I giudici di merito avevano accolto l’opposizione ritenendo che le due norme prevedessero termini diversi e riferiti a fasi differenti del recupero credito, ma la parte ricorrente ha censurato tale ricostruzione sostenendo che l’art. 38 sia norma speciale e autonoma, incompatibile con l’ulteriore termine di cui all’art. 14. In subordine, ha prospettato questioni di legittimità costituzionale per disparità di trattamento e compressione del diritto di difesa e del giusto processo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso anzitutto la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, perché la domanda era stata introdotta come opposizione a precetto e la verifica della litisconsorzialità va compiuta con riguardo alla domanda proposta. Nel merito, ha ritenuto che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’art. 38, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98/2011 siano norme compatibili e non confliggenti: la prima disciplina il termine tra notificazione del titolo esecutivo e avvio dell’intimazione/esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; la seconda introduce, per i difensori distrattari nel contenzioso previdenziale, una previa richiesta stragiudiziale e un termine dilatorio collocato prima della notificazione del titolo. La Corte ha valorizzato la diversa funzione delle due scansioni temporali e ha escluso che la disciplina determini irragionevoli compressioni costituzionali del diritto di azione o di difesa. Spese compensate per la novità delle questioni; dichiarato altresì dovuto, se del caso, l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011

    La norma impone, per il recupero delle spese legali distratte nel contenzioso previdenziale, una previa richiesta stragiudiziale e un termine dilatorio che precede la notificazione del titolo esecutivo e l’avvio dell’esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    La norma prevede un termine dilatorio per il recupero dei crediti nei confronti delle amministrazioni statali ed enti pubblici non economici, collocato tra la notificazione del titolo esecutivo e la successiva intimazione/azione esecutiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente.

  • art. 3 Cost.

    La censura di disparità di trattamento è stata ritenuta non fondata, poiché le discipline considerate perseguono finalità diverse e complementari.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    La Corte esclude che la disciplina impugnata comprima in modo irragionevole il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale.

  • artt. 111 e 117 Cost.

    Non è stata ravvisata una violazione dei principi del giusto processo e del parametro interposto convenzionale/unionale prospettato.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Le previsioni contestate non sono state ritenute lesive dell’effettività della tutela giurisdizionale sovranazionale.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La Corte non ha ravvisato un contrasto con il diritto a un ricorso effettivo.

Massime di principio

  • In tema di recupero di crediti verso pubbliche amministrazioni, possono coesistere termini dilatori diversi quando ciascuno presidia una fase procedimentale distinta e persegue finalità autonome e complementari.
  • La verifica della necessità del litisconsorzio va compiuta con riferimento al tipo di domanda proposta al momento della sua introduzione, non alla successiva evoluzione della vicenda esecutiva.
  • Una disciplina che imponga una previa richiesta stragiudiziale e un breve differimento dell’azione esecutiva non viola di per sé il diritto di difesa se risponde a esigenze di ordinata gestione della spesa pubblica e di efficienza del pagamento del dovuto.
  • La specialità di una norma non esclude automaticamente l’applicazione di un’altra disciplina generale quando le due previsioni regolano segmenti diversi del medesimo procedimento di riscossione e non risultano logicamente incompatibili.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioniContratti
IstitutiLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

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