Cassazione Penale, Sentenza n. 34354/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per detenzione illecita di armi da guerra e comuni da sparo e munizioni (capo A). Le censure principali riguardavano: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche trascritte e versate tardivamente senza deposito dei supporti originali; 2) l'asserita mancata identificazione certa delle voci nelle captazioni; 3) la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo della detenzione illegale (i ricorrenti sostenevano di non aver avuto la disponibilità autonoma delle armi e di aver avuto accessi soltanto per controlli o per aiutare Folla a disfarsene, e che Folla era l'unico a procurarle); 4) omissione di valutazione della causa di non punibilità/tenuità (art.131-bis c.p.) e mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale ex art.5 legge n.895/1967.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (in parte dichiarando inammissibili alcuni motivi per genericità o tardività e in parte infondati). Ha confermato la valutazione dei giudici di merito: le intercettazioni sono state utilizzate legittimamente alla stregua della connessione tra procedimenti e della loro rilevanza probatoria; l'identificazione dei conversanti è risultata da plurimi e concordanti indizi (presenza al momento della perquisizione, chiavi dell'immobile, dichiarazioni di Folla, riscontri, non smentiti dagli imputati); l'elemento della detenzione illegale è stato ritenuto sussistente per la relazione stabile con la res (possesso delle chiavi, disponibilità continuata dei locali, lo spostamento in proprietà esclusiva di una mitraglietta da parte di Giulio), e quindi il dolo generico e la disponibilità materiale sono stati adeguatamente motivati; la domanda di applicazione della non punibilità/tenuità (art.131-bis) e la richiesta della diminuzione speciale ex art.5 legge 895/1967 sono state rigettate in base alla valutazione circa il numero, la qualità, la pericolosità, lo stato di conservazione delle armi, la loro provenienza e la durata della condotta. Pertanto le condanne confermate (già ridotte per il rito abbreviato): Mauro Persi mesi 8 di reclusione e euro 1.400 di multa; Giulio Persi mesi 9 di reclusione e euro 1.500 di multa. I ricorrenti erano stati invece assolti per il capo B (ricettazione) in precedenza.
Norme richiamate
Richiamato per la partecipazione in concorso ai fatti: la Corte ha ritenuto che i Persi avessero concorso con Folla nella detenzione delle armi.
art. 81, comma 2 cod. pen. (concorso formale/reati in concorso)
Usato nell'imputazione per indicare la responsabilità concorrente; la sentenza conferma l'applicazione in relazione alla pluralità di condotte collegate.
legge n. 895 del 1967, artt. 2 e 7
Art.2 relativo alla detenzione illegale di armi; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per la disponibilità materiale e la consapevolezza della illiceità. L'art.7 richiamato per aspetti sanzionatori/definizione.
Disposizione sulla diminuente speciale per i reati concernenti armi; la Corte ha ritenuto non applicabile la diminuente alla luce del numero, qualità e provenienza delle armi e della durata e pericolosità della condotta.
Regola l'utilizzo delle intercettazioni svolte in altro procedimento: la Corte ha confermato che, se sussiste connessione (art.12 c.p.p.) e rientrano nei limiti di ammissibilità (art.266 c.p.p.), i risultati possono essere utilizzati; l'omesso deposito dei nastri originali in altro fascicolo non determina automaticamente inutilizzabilità.
Richiamato nel contesto delle sanzioni previste per violazioni procedurali: la Corte osserva che l'eventuale omissione non comporta sempre inutilizzabilità automatica delle captazioni.
Citato come limite di utilizzabilità delle intercettazioni: le captazioni possono essere riconducibili ad altro reato autorizzato se rientrano nel catalogo previsto e per reati connessi.
Principio della connessione: la Corte ha ritenuto che i procedimenti fossero connessi, giustificando l'uso delle intercettazioni del procedimento "madre" anche nello stralcio.
Riferimento alle nullità e alla non automatica trasmissibilità del vizio: la Corte sottolinea che l'inutilizzabilità delle intercettazioni non impedisce lo sviluppo di indagini consequenziali legittime.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi oggettivi e soggettivi, il requisito non fosse soddisfatto.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato come base per l'inammissibilità per aspecificità della censura: motivi generici o reiterativi possono essere dichiarati inammissibili.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per il riassunto dei motivi nel ricorso per cassazione (cfr. formato di sintesi dei motivi).
Massime di principio
- Intercettazioni eseguite in altro procedimento possono essere utilizzate nello stralcio se sussiste connessione tra reati (art.12 c.p.p.) e rientrano nei limiti di ammissibilità: l'omesso deposito dei nastri originali non comporta automaticamente inutilizzabilità, specie se esistono trascrizioni disponibili e altri elementi processuali che ne segnalano l'esistenza.
- Per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni in cassazione occorre indicare con precisione quali captazioni sono contestate e spiegare l'incidenza della loro esclusione sul complesso probatorio (prova di resistenza); motivi generici o nuovi sollevati tardivamente sono frequentemente inammissibili.
- L'identificazione dei soggetti nelle intercettazioni non richiede sempre perizia fonica o riconoscimento formale se vi sono plurimi indizi convergenti (presenza al momento della perquisizione, possesso di chiavi, dichiarazioni dell'indagato, riscontri materiali) che consentono una conclusione affidabile.
- La semplice conoscenza dell'esistenza di armi in un immobile non è sufficiente per la responsabilità per detenzione illegale: è necessaria una relazione stabile e una minima autonoma disponibilità sulla cosa (es. possesso delle chiavi, accessi continuativi, spostamento dell'arma in luogo di pertinenza esclusiva).
- Per ottenere benefici come la non punibilità per tenuità o la diminuente speciale su reati d'armi, è necessario che il giudice valuti sia gli elementi soggettivi che oggettivi (numero, qualità, stato delle armi, durata della detenzione, provenienza e personalità dell'imputato). Fatti e quantità significative e collegamenti con ambienti criminosi ostano al riconoscimento.
- Le impugnazioni in cassazione devono essere specifiche, confrontarsi con la motivazione del giudice impugnato e non limitarsi a riproporre in termini generici le stesse argomentazioni già discusse: l'aspecificità comporta inammissibilità.
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