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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34354/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per detenzione illecita di armi da guerra e comuni da sparo e munizioni (capo A). Le censure principali riguardavano: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche trascritte e versate tardivamente senza deposito dei supporti originali; 2) l'asserita mancata identificazione certa delle voci nelle captazioni; 3) la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo della detenzione illegale (i ricorrenti sostenevano di non aver avuto la disponibilità autonoma delle armi e di aver avuto accessi soltanto per controlli o per aiutare Folla a disfarsene, e che Folla era l'unico a procurarle); 4) omissione di valutazione della causa di non punibilità/tenuità (art.131-bis c.p.) e mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale ex art.5 legge n.895/1967.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (in parte dichiarando inammissibili alcuni motivi per genericità o tardività e in parte infondati). Ha confermato la valutazione dei giudici di merito: le intercettazioni sono state utilizzate legittimamente alla stregua della connessione tra procedimenti e della loro rilevanza probatoria; l'identificazione dei conversanti è risultata da plurimi e concordanti indizi (presenza al momento della perquisizione, chiavi dell'immobile, dichiarazioni di Folla, riscontri, non smentiti dagli imputati); l'elemento della detenzione illegale è stato ritenuto sussistente per la relazione stabile con la res (possesso delle chiavi, disponibilità continuata dei locali, lo spostamento in proprietà esclusiva di una mitraglietta da parte di Giulio), e quindi il dolo generico e la disponibilità materiale sono stati adeguatamente motivati; la domanda di applicazione della non punibilità/tenuità (art.131-bis) e la richiesta della diminuzione speciale ex art.5 legge 895/1967 sono state rigettate in base alla valutazione circa il numero, la qualità, la pericolosità, lo stato di conservazione delle armi, la loro provenienza e la durata della condotta. Pertanto le condanne confermate (già ridotte per il rito abbreviato): Mauro Persi mesi 8 di reclusione e euro 1.400 di multa; Giulio Persi mesi 9 di reclusione e euro 1.500 di multa. I ricorrenti erano stati invece assolti per il capo B (ricettazione) in precedenza.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen. (concorso)

    Richiamato per la partecipazione in concorso ai fatti: la Corte ha ritenuto che i Persi avessero concorso con Folla nella detenzione delle armi.

  • art. 81, comma 2 cod. pen. (concorso formale/reati in concorso)

    Usato nell'imputazione per indicare la responsabilità concorrente; la sentenza conferma l'applicazione in relazione alla pluralità di condotte collegate.

  • legge n. 895 del 1967, artt. 2 e 7

    Art.2 relativo alla detenzione illegale di armi; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per la disponibilità materiale e la consapevolezza della illiceità. L'art.7 richiamato per aspetti sanzionatori/definizione.

  • legge n. 895 del 1967, art. 5

    Disposizione sulla diminuente speciale per i reati concernenti armi; la Corte ha ritenuto non applicabile la diminuente alla luce del numero, qualità e provenienza delle armi e della durata e pericolosità della condotta.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Regola l'utilizzo delle intercettazioni svolte in altro procedimento: la Corte ha confermato che, se sussiste connessione (art.12 c.p.p.) e rientrano nei limiti di ammissibilità (art.266 c.p.p.), i risultati possono essere utilizzati; l'omesso deposito dei nastri originali in altro fascicolo non determina automaticamente inutilizzabilità.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle sanzioni previste per violazioni procedurali: la Corte osserva che l'eventuale omissione non comporta sempre inutilizzabilità automatica delle captazioni.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Citato come limite di utilizzabilità delle intercettazioni: le captazioni possono essere riconducibili ad altro reato autorizzato se rientrano nel catalogo previsto e per reati connessi.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Principio della connessione: la Corte ha ritenuto che i procedimenti fossero connessi, giustificando l'uso delle intercettazioni del procedimento "madre" anche nello stralcio.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Riferimento alle nullità e alla non automatica trasmissibilità del vizio: la Corte sottolinea che l'inutilizzabilità delle intercettazioni non impedisce lo sviluppo di indagini consequenziali legittime.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi oggettivi e soggettivi, il requisito non fosse soddisfatto.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come base per l'inammissibilità per aspecificità della censura: motivi generici o reiterativi possono essere dichiarati inammissibili.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per il riassunto dei motivi nel ricorso per cassazione (cfr. formato di sintesi dei motivi).

Massime di principio

  • Intercettazioni eseguite in altro procedimento possono essere utilizzate nello stralcio se sussiste connessione tra reati (art.12 c.p.p.) e rientrano nei limiti di ammissibilità: l'omesso deposito dei nastri originali non comporta automaticamente inutilizzabilità, specie se esistono trascrizioni disponibili e altri elementi processuali che ne segnalano l'esistenza.
  • Per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni in cassazione occorre indicare con precisione quali captazioni sono contestate e spiegare l'incidenza della loro esclusione sul complesso probatorio (prova di resistenza); motivi generici o nuovi sollevati tardivamente sono frequentemente inammissibili.
  • L'identificazione dei soggetti nelle intercettazioni non richiede sempre perizia fonica o riconoscimento formale se vi sono plurimi indizi convergenti (presenza al momento della perquisizione, possesso di chiavi, dichiarazioni dell'indagato, riscontri materiali) che consentono una conclusione affidabile.
  • La semplice conoscenza dell'esistenza di armi in un immobile non è sufficiente per la responsabilità per detenzione illegale: è necessaria una relazione stabile e una minima autonoma disponibilità sulla cosa (es. possesso delle chiavi, accessi continuativi, spostamento dell'arma in luogo di pertinenza esclusiva).
  • Per ottenere benefici come la non punibilità per tenuità o la diminuente speciale su reati d'armi, è necessario che il giudice valuti sia gli elementi soggettivi che oggettivi (numero, qualità, stato delle armi, durata della detenzione, provenienza e personalità dell'imputato). Fatti e quantità significative e collegamenti con ambienti criminosi ostano al riconoscimento.
  • Le impugnazioni in cassazione devono essere specifiche, confrontarsi con la motivazione del giudice impugnato e non limitarsi a riproporre in termini generici le stesse argomentazioni già discusse: l'aspecificità comporta inammissibilità.

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