Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26297/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il detenuto aveva proposto reclamo avverso il provvedimento del DAP che gli aveva applicato il regime di sorveglianza particolare per sei mesi ai sensi dell’art. 14-bis ord. pen., reclamo respinto dal Tribunale di sorveglianza. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con tre motivi, che: 1) il Tribunale avrebbe confermato la durata massima del regime senza svolgere alcun vaglio autonomo sulla proporzionalità e congruità temporale della misura, limitandosi a richiamare la motivazione del DAP; 2) le ragioni poste a base del regime avrebbero avuto una finalità educativo-punitiva, estranea alla natura amministrativa e preventiva della misura, che inoltre si sarebbe risolta in una duplicazione delle sanzioni disciplinari già irrogate; 3) l’ordinanza non avrebbe effettuato un bilanciamento tra misura adottata e situazione concreta, risultando la permanenza per sei mesi eccessivamente afflittiva e sproporzionata anche alla luce dell’art. 27, comma 3, Cost. e dell’art. 3 CEDU.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo coerente sulla sussistenza dei presupposti dell’art. 14-bis ord. pen., richiamando condotte del detenuto che avevano compromesso sicurezza e ordine interno dell’istituto, con minacce verso altri detenuti e personale, impedimento delle attività trattamentali, numerose infrazioni disciplinari e ulteriori condotte anche penalmente rilevanti. La Corte ha inoltre affermato che non vi è violazione del divieto di bis in idem tra procedimento disciplinare e regime di sorveglianza particolare, poiché il primo ha natura sanzionatoria, mentre il secondo è misura preventiva finalizzata a fronteggiare la pericolosità interna del detenuto. Ha infine ritenuto congrua la motivazione anche sulla durata massima della misura, collegata alla gravità e persistenza delle condotte. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 14-bis ord. pen.

    periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi

    disciplina la sorveglianza particolare come misura applicabile ai detenuti che, con il loro comportamento, compromettono la sicurezza o turbano l’ordine dell’istituto, o impediscono con violenza o minaccia le attività degli altri detenuti; ha natura preventiva e disciplinare.

  • art. 14-ter ord. pen.

    richiamato come norma sul reclamo avverso il provvedimento applicativo della sorveglianza particolare.

  • art. 14-quater ord. pen.

    richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 33 d.P.R. 230/2000

    richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento.

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione e al controllo giurisdizionale.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    invocato dal ricorrente per sostenere il carattere eccessivamente afflittivo e sproporzionato della misura.

  • art. 3 CEDU

    invocato dal ricorrente in chiave di proporzionalità della misura restrittiva.

  • art. 71-ter ord. pen.

    la Corte osserva che non è più applicabile, perché travolto dall’entrata in vigore del codice di procedura penale secondo la disciplina transitoria.

  • art. 236, comma 2, disp. att. c.p.p.

    richiamato per affermare che continuano ad osservarsi le disposizioni della legge penitenziaria diverse da quelle del capo II-bis del titolo II, con conseguente disapplicazione dell’art. 71-ter.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. può essere disposta quando il comportamento del detenuto, all’interno dell’istituto, comprometta la sicurezza o l’ordine, oppure ostacoli con violenza o minaccia le attività degli altri ristretti; la misura è connotata da funzione preventiva e non meramente punitiva.
  • Non sussiste violazione del divieto di bis in idem tra sanzioni disciplinari e applicazione della sorveglianza particolare, poiché i due procedimenti hanno natura e finalità differenti: il primo reprime l’illecito, il secondo fronteggia la pericolosità interna che l’illecito rivela.
  • La motivazione del provvedimento applicativo della sorveglianza particolare è sufficiente quando dia conto delle specifiche condotte concretamente idonee a minare sicurezza, ordine e attività trattamentali, e del nesso tra tali condotte e la durata prescelta della misura.
  • Il sindacato di legittimità è precluso quando la motivazione del giudice di merito è logicamente coerente e collega la durata massima della misura alla gravità e persistenza dei comportamenti del detenuto.
  • In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.