Cassazione Civile, Ordinanza n. 23489/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Un soggetto destinatario di intimazione di pagamento, relativa a una pregressa cartella esattoriale INAIL, ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo che il credito fosse estinto per prescrizione maturata dopo la notifica della cartella e, in subordine, contestando la validità della notifica di un atto interruttivo. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'originaria opposizione ritenendo che, essendo stata dedotta una causa estintiva attinente al merito del credito previdenziale, la domanda dovesse essere proposta nei confronti dell'ente impositore e non del solo agente della riscossione, privo di legittimazione passiva sul merito della pretesa. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che non si trattava di contestazioni sul merito del credito INAIL, bensì di fatti estintivi successivi alla cartella, e che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. relativa alla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'assunto della Corte territoriale secondo cui, nelle controversie aventi ad oggetto il merito della pretesa contributiva/previdenziale, compresa l'eccezione di prescrizione del credito maturata dopo l'iscrizione a ruolo o dopo la cartella, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore (INAIL), mentre l'agente della riscossione è legittimato a contraddire solo sui vizi formali dell'attività esecutiva e del titolo. Poiché il giudizio era stato instaurato soltanto contro l'agente della riscossione, il ricorso originario era improponibile/inammissibile per difetto di legittimazione passiva del convenuto. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non si è costituito; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nelle opposizioni che investono il merito della pretesa contributiva/previdenziale, la legittimazione a contraddire spetta solo all'ente impositore; l'agente della riscossione resta estraneo, salvo i vizi formali degli atti esecutivi.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la decisione di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva assorbe la pretesa di esame del merito dell'opposizione.
L'opposizione all'esecuzione è richiamata come mezzo processuale invocato dal ricorrente per far valere fatti estintivi del credito; ma, se tali fatti incidono sul merito del credito previdenziale, la domanda deve essere rivolta contro l'ente titolare della pretesa.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione, richiamata per la definizione del procedimento.
L'agente della riscossione è qualificato come soggetto autorizzato a ricevere il pagamento, ma non come titolare del credito; ciò conferma la sua estraneità al merito della pretesa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle opposizioni avverso cartelle o intimazioni di pagamento riferite a crediti previdenziali, quando si deduce l'inesistenza o l'estinzione del credito per ragioni attinenti al merito della pretesa, il contraddittorio va instaurato nei confronti dell'ente impositore, unico titolare del rapporto sostanziale.
- L'agente della riscossione non è parte necessaria né legittimata a contraddire sul merito del credito, ma soltanto sui vizi formali del titolo o degli atti esecutivi a esso riconducibili.
- L'eccezione di prescrizione maturata dopo la cartella, se incide sulla sussistenza stessa del credito previdenziale, rientra nel merito della pretesa e non può essere utilmente fatta valere contro il solo concessionario della riscossione.
- Quando il giudizio sia stato introdotto nei confronti del solo agente della riscossione in una controversia sul merito del credito previdenziale, il difetto di legittimazione passiva comporta l'inammissibilità/improponibilità dell'azione nei suoi confronti.
- Non ricorre litisconsorzio necessario con l'agente della riscossione nelle controversie sul merito della pretesa contributiva, poiché l'eventuale decisione di accoglimento o rigetto si pronuncia utilmente sul rapporto sostanziale con l'ente creditore.
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