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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21516/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società poi fallita, di un estratto di ruolo acquisito nel 2016 e riferito a una cartella esattoriale per omesso pagamento dell’IVA 2010 di importo pari a euro 222.985,48. La contribuente sosteneva che la cartella fosse stata notificata via PEC senza relata di notifica e che il credito fosse estinto per prescrizione. In primo grado il ricorso era stato rigettato sul presupposto della validità della notifica telematica e della non maturata prescrizione; in appello veniva dichiarata la regolarità della notificazione della cartella sottostante e l’inammissibilità del ricorso perché rivolto contro un estratto di ruolo. In cassazione la ricorrente deduceva, con un motivo unico ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione dell’art. 32 d.lgs. 546/1992, dell’art. 112 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, contestando la ratio decidendi della sentenza d’appello sulla regolarità della notifica e sull’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato d’ufficio che l’azione era proposta contro un estratto di ruolo e, quindi, contro la cartella sottostante, ma in assenza dei presupposti che oggi consentono l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificata. Richiamando l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come modificato, e il principio delle Sezioni Unite n. 26283/2022, la Corte ha affermato che l’interesse ad agire sussiste solo in presenza di uno specifico pregiudizio attuale e dimostrato, quale quelli espressamente previsti dalla norma; nel caso di specie tale pregiudizio non risultava in atti. Ha inoltre osservato che la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 non ha smentito il precedente assetto interpretativo, limitandosi a dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale. La sentenza impugnata è stata quindi confermata con correzione della motivazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva l’inammissibilità originaria dell’azione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente quale norma processuale asseritamente violata

  • art. 100 c.p.c.

    la Corte lo utilizza per affermare che il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse ad agire

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    consente l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificata solo in casi specifici e tassativi, ove il debitore dimostri un concreto pregiudizio

  • art. 3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n. 146

    norma che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 d.P.R. 602/1973

  • l. 17 dicembre 2021 n. 215

    legge di conversione che ha precisato la disciplina dell’impugnazione del ruolo/cartella

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

    richiamato come una delle ipotesi tassative di pregiudizio che legittimano l’impugnazione diretta

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. MEF 18 gennaio 2008 n. 40

    richiamato come riferimento per un’altra delle ipotesi tassative di pregiudizio previste dalla norma

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    richiamato come presidio collegato alle verifiche da cui può derivare il pregiudizio legittimante l’impugnazione

  • art. 24 Cost.

    citato nella vicenda costituzionale richiamata, ma la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni

  • art. 113 Cost.

    citato nella vicenda costituzionale richiamata, senza incidere sull’esito della controversia

  • art. 3 Cost.

    citato nella vicenda costituzionale richiamata, senza incidere sull’esito della controversia

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo, o della cartella sottostante asseritamente non notificata, è ammissibile solo se il debitore dimostra uno specifico e attuale pregiudizio tra quelli tassativamente previsti dalla legge; in difetto, manca l’interesse ad agire.
  • Nel processo tributario non è consentita un’azione meramente astratta di accertamento negativo della pretesa iscritta a ruolo, poiché la tutela è di regola impugnatoria e non meramente dichiarativa.
  • La sola contestazione della mancata o irregolare notificazione della cartella non basta, di per sé, a fondare l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo fuori dai casi previsti dal comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973.
  • La Corte di cassazione può rilevare d’ufficio il difetto originario di interesse ad agire e dichiarare inammissibile il ricorso anche correggendo la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo risulti comunque corretto.
  • Le pronunce delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale richiamate confermano la scelta legislativa di limitare l’impugnazione del ruolo ai casi in cui dall’iscrizione possano derivare conseguenze pregiudizievoli concrete e tipizzate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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