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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13079/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della determinazione della pena per omessa indicazione dei criteri seguiti dalla Corte di appello per la scelta della pena base e per gli aumenti per continuazione; dedotta violazione di legge e vizio di motivazione

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, non fosse necessaria una motivazione specifica e dettagliata sulla scelta della pena base. Quanto all'aumento per continuazione, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui per censurare in sede di legittimità la quantificazione della pena è necessario allegare l'interesse concreto derivante dall'accoglimento del motivo (ad es. effetti sul trattamento penitenziario o perdita di benefici); il ricorrente non ha indicato alcun interesse concreto e pertanto il motivo è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Si ricorda il quadro fattuale: la Corte d'appello di Firenze aveva, nel giudizio di rinvio, dichiarato prescritti i reati di furto e rideterminato la pena in 1 anno di reclusione e 220 euro di multa per complessivi otto reati ex art.55 d.lgs. n.231/2007, avendo originariamente fissato pena base in 1 anno e 4 mesi e multa di 240 euro, aumentata per continuazione a 1 anno e 6 mesi e 330 euro, e poi diminuita ex art.442 c.p.p. a 1 anno e 220 euro.

Norme richiamate

  • art. 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

    Norma sostanziale dei reati contestati; alla data del 21/02/2013 la pena edittale era reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro, parametro usato per il calcolo della pena base

  • art. 81 cod. pen.

    Norma che disciplina il cumulo giuridico/continuazione e gli aumenti; la Corte di appello ha applicato un aumento per continuazione pari a 1/8 della pena base

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Riduzione della pena prevista per il rito abbreviato; la Corte ha ridotto la pena determinata in applicazione di tale norma

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Principio relativo all'interesse ad impugnare: per proporre impugnazione è necessario avere interesse; la giurisprudenza richiede che la difesa indichi l'interesse concreto collegato alla censura della quantificazione della pena (es. effetti su regime carcerario o benefici)

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposizione che prevede la condanna alle spese del procedimento e la facoltà di disporre il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di somme in via equitativa

Massime di principio

  • Se il giudice del merito irroga una pena al di sotto della misura media edittale non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata sulla scelta della pena base
  • Per censurare in Cassazione la quantificazione dell'aumento per continuazione occorre che la parte alleghi l'interesse concreto e attuale che avrebbe in caso di accoglimento (ad es. conseguenze sul trattamento detentivo o perdita di benefici)
  • La mera enunciazione della violazione di legge per difetto di motivazione, senza indicare un interesse concreto al riesame, rende il motivo inammissibile
  • La diminuzione della pena prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) è applicabile e modifica il quadro sanzionatorio complessivo determinato in primo e secondo grado
  • In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disporre un versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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