Cassazione Civile, Ordinanza n. 36283/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Alcune coeredi di un creditore condominiale intimavano precetto a una condomina per il pagamento della quota residua di un credito professionale, fondandosi su una sentenza di condanna ottenuta dal loro dante causa nei confronti del condominio. La condomina proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo di avere già soddisfatto la propria quota dell'obbligazione condominiale mediante pagamento in rivalsa a un altro condòmino che era stato escusso per l'intero in base al previgente orientamento sulla solidarietà dei condòmini; in via subordinata chiamava in garanzia tale condòmino. I giudici di merito accoglievano l'opposizione, ritenendo opponibile alle creditrici il pagamento effettuato in rivalsa e quindi operante il beneficio di preventiva escussione ex art. 63 disp. att. c.c. Le ricorrenti censuravano tale decisione deducendo, in sintesi, violazione dell'art. 63 disp. att. c.c., omesso esame di fatti decisivi, errata applicazione delle regole su onere della prova, buona fede, pagamento al creditore apparente, nonché violazione del giudicato esterno; sostenevano che il pagamento eseguito in favore del condòmino già escusso non fosse a loro opponibile e che la debitrice dovesse comunque ritenersi morosa verso l'amministratore. Contestavano inoltre che il giudice di merito avesse considerato la possibile divergenza tra quanto il condòmino escusso aveva pagato al creditore e quanto aveva poi riscosso in rivalsa dagli altri condòmini.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile la costituzione in cassazione della cessionaria del credito subentrata alle ricorrenti dopo l'instaurazione del giudizio, ritenendo non consentito l'intervento del successore a titolo particolare quando il dante causa è già costituito. Accoglie poi il primo motivo solo nei limiti in cui il tribunale non ha accertato, in concreto, quale parte del pagamento effettuato dalla condomina in rivalsa al condòmino escusso fosse effettivamente riversata al creditore e quindi opponibile alle creditrici, considerando la possibile sproporzione tra somma riscossa in rivalsa e somma realmente versata al creditore. Respinge invece l'assunto delle ricorrenti secondo cui il pagamento in rivalsa sarebbe integralmente inopponibile. Dichiara assorbito il secondo motivo sulle spese. Cassa quindi la sentenza impugnata limitatamente al punto indicato e rinvia al Tribunale per un nuovo esame conforme ai principi enunciati, con riesame anche della domanda di manleva rimasta assorbita.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla condomina intimata
disciplina il sistema di imputazione dei pagamenti condominiali, la comunicazione dell'amministratore e l'onere di preventiva escussione dei condòmini morosi; il pagamento è opponibile al creditore nei limiti in cui sia effettivamente riversato e imputabile alla quota del debitore
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria
parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
richiamato dalle ricorrenti quale parametro di correttezza e buona fede nei rapporti condominiali
richiamato dalle ricorrenti quale parametro di correttezza nell'adempimento
l'onere di provare il pagamento della propria quota grava sul debitore
richiamato dalle ricorrenti in tema di disponibilità e valutazione delle prove
richiamato dalle ricorrenti in tema di valutazione delle prove
richiamato dalle ricorrenti in relazione alla prova documentale
richiamato dalle ricorrenti in tema di pagamento al creditore o a soggetto legittimato a riceverlo
richiamato dalle ricorrenti in relazione all'inadempimento dell'obbligazione condominiale
richiamato dalle ricorrenti in tema di pagamento al creditore apparente
richiamato per la riproposizione della domanda di manleva rimasta assorbita
in un passaggio materiale della sentenza compare il riferimento 'c.p.c.' ma il contenuto trattato è quello della disposizione di attuazione del codice civile
Massime di principio
- Nell'obbligazione condominiale il creditore può agire verso i singoli condòmini per la quota ancora insoddisfatta, ma il condòmino che abbia estinto la propria quota, direttamente o tramite pagamento da lui fornito per la formazione della provvista, non è esposto all'azione esecutiva per quella parte se non nei limiti dell'obbligo sussidiario previsto dall'art. 63 disp. att. c.c.
- Il pagamento effettuato da un condòmino escusso per l'intero a favore di altro condòmino che abbia già versato in rivalsa una somma eccedente la propria quota può essere opponibile al creditore solo se e nella misura in cui tale somma risulti effettivamente riversata al creditore e imputabile alla quota del debitore, anche mediante successiva comunicazione dell'amministratore.
- Quando vi è discordanza tra quanto il condòmino escusso ha incassato in rivalsa e quanto ha effettivamente pagato al creditore, il giudice deve verificare in concreto la corrispondenza tra somme versate e somme riscosse, e l'estinzione della quota del singolo condòmino può dirsi avvenuta solo nei limiti dell'effettivo pagamento al creditore.
- L'onere di provare il pagamento della propria quota obbligatoria grava sul debitore che intenda opporre l'estinzione del debito o il pagamento già eseguito.
- La successione a titolo particolare nel diritto controverso non consente l'intervento in cassazione del cessionario quando il cedente, già titolare del diritto controverso, sia già costituito nel giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36111/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36112/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36113/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36114/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36115/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36117/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →