Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/11/2015 n. 23047 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - In Genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa a maggiori IRPEG e ILOR per il 1996, sostenendo che l'iscrizione a ruolo fosse illegittima perché l'avviso di accertamento notificato il 10 dicembre 2002 non sarebbe ancora divenuto definitivo al momento dell'iscrizione a ruolo. La contribuente invocava il computo cumulativo della sospensione prevista dalla normativa sui condoni, dei 90 giorni conseguenti all'istanza di accertamento con adesione e della sospensione feriale, nonché la mancata convocazione da parte dell'Amministrazione nell'ambito del procedimento di adesione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ordinatorio, e non perentorio, il termine di 30 giorni per la deliberazione della Commissione tributaria, escludendo la nullità della sentenza. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata convocazione per l'accertamento con adesione perché rivolta direttamente all'operato dell'Amministrazione e non adeguatamente riferita a un errore di diritto della sentenza impugnata. Ha inoltre escluso il cumulo tra la sospensione di 90 giorni prevista per l'accertamento con adesione e la sospensione prevista dalla normativa sul condono: il termine per impugnare restava sospeso fino al sessantesimo giorno successivo al 19 aprile 2004. I motivi relativi alla presunta iscrizione a ruolo anticipata sono stati dichiarati inammissibili perché fondati su una situazione di fatto diversa da quella accertata dalla Commissione regionale, che aveva ritenuto l'avviso ormai definitivo per mancata impugnazione tempestiva. La società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 11.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 35

    Il termine di trenta giorni per la deliberazione del collegio giudicante.

    Il termine è ordinatorio e acceleratorio, non perentorio; la sua violazione non determina né violazione di legge né nullità della sentenza, in assenza di concreta lesione del diritto di difesa.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, commi 2 e 3

    Sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento in caso di istanza di accertamento con adesione.

    La sospensione è funzionale allo svolgimento del procedimento amministrativo di adesione e non si cumula con la sospensione prevista dalla normativa sul condono.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 8

    Sospensione del termine per impugnare l'avviso di accertamento sino al 19 aprile 2004, con prosecuzione fino al sessantesimo giorno successivo.

    La sospensione, collegata alla definizione agevolata delle controversie, ha finalità diversa da quella dell'accertamento con adesione e prevale senza cumulabilità con quest'ultima.

  • D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2-sexies, convertito dalla L. n. 212 del 2003

    Richiamato quale normativa modificativa e integrativa della disciplina temporanea sulle sospensioni connesse alla definizione agevolata.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, commi 1 e 3

    La cartella può essere contestata per vizi propri; non è possibile utilizzare l'impugnazione della cartella per rimettere in discussione un avviso di accertamento ormai definitivo, salvo vizi deducibili dell'atto successivo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1

    Richiamato in relazione all'iscrizione a ruolo delle somme derivanti dall'accertamento; nel caso concreto la censura non è stata esaminata nel merito perché fondata su un presupposto fattuale non corrispondente a quello accertato dalla sentenza impugnata.

  • Cassazione civile, sentenza n. 16876 del 2014

    Conferma il principio secondo cui la sospensione per accertamento con adesione e quella prevista dalla normativa sul condono non sono cumulabili.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento beneficia contemporaneamente di sospensioni legate all'accertamento con adesione e a una definizione agevolata, i relativi periodi non devono essere automaticamente sommati: occorre verificare la disciplina speciale e la giurisprudenza applicabile, secondo cui le due sospensioni hanno finalità diverse e non sono cumulabili.
  • La cartella di pagamento non può normalmente essere utilizzata per contestare il merito di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione; devono essere dedotti vizi propri della cartella o fatti impeditivi della definitività dell'atto presupposto.
  • La mancata convocazione del contribuente nell'ambito dell'accertamento con adesione non determina automaticamente la nullità dell'avviso o della cartella: la censura deve essere formulata come specifico errore di diritto della sentenza impugnata e deve dimostrare una concreta conseguenza invalidante.
  • La violazione di un termine processuale non comporta nullità se il termine è ordinatorio o se non è dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa.
  • In Cassazione, i motivi devono confrontarsi con l'effettiva ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata; se prospettano una situazione diversa da quella accertata dal giudice di merito, possono essere dichiarati inammissibili.
  • Nel calcolo dei termini per impugnare un atto tributario è necessario ricostruire con precisione la data di notifica, le sospensioni applicabili, la loro eventuale non cumulabilità e la data di perfezionamento della definitività, senza basarsi soltanto sulla somma aritmetica dei periodi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.