Cassazione Civile, Ordinanza n. 16992/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per revocazione avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso per cassazione, proposto contro la sentenza della CTR Campania che aveva ritenuto valida l'intimazione di pagamento per IVA 2006. Nel precedente ricorso la contribuente aveva denunciato un errore della CTR nella ritenuta validità della notificazione della cartella, sostenendo che dalle certificazioni anagrafiche risultava che, al tempo della notifica, ella risiedeva in un diverso comune. Nel ricorso per revocazione ha dedotto errore di fatto della Cassazione, assumendo che la Corte non avesse esaminato gli atti allegati e non avesse richiesto il fascicolo d'ufficio contenente i documenti richiamati nel ricorso originario. La Corte ha però rilevato che la precedente ordinanza non si era fondata su un fatto inesistente, ma sulla carenza di autosufficienza/specificità del ricorso per cassazione, poiché non erano stati riprodotti i contenuti rilevanti degli atti né erano stati depositati i certificati di residenza. Inoltre ha osservato che, comunque, la variazione del domicilio fiscale allegata dalla contribuente era successiva rispetto alla notifica della cartella, perfezionata prima dell'efficacia della variazione ai sensi dell'art. 58 d.P.R. 600/1973.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso la configurabilità dell'errore revocatorio perché la doglianza mirava in realtà a censurare la valutazione compiuta nell'ordinanza impugnata sul difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione, non un errore percettivo immediato. Ha inoltre ritenuto la censura priva di decisività, poiché la notifica era comunque anteriore all'efficacia della variazione del domicilio fiscale. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
La revocazione delle ordinanze e sentenze della Cassazione è ammessa solo nei casi tipici previsti dalla norma, tra cui l'errore di fatto, ma non per contestare l'apprezzamento giuridico del precedente provvedimento.
L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà processuale, non una critica alla valutazione o interpretazione degli atti compiuta dal giudice di legittimità.
Il principio di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione impone l'indicazione e la localizzazione degli atti e documenti rilevanti, pena l'inammissibilità del motivo.
Le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si verificano; se la notifica interviene prima di tale termine, resta valida secondo il precedente domicilio fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che risulti incontrovertibilmente escluso o affermato dagli atti, non quando si contesti l'interpretazione delle risultanze processuali o il giudizio sulla loro rilevanza.
- Non è utilizzabile il ricorso per revocazione per rimettere in discussione il rilievo di inammissibilità fondato sul difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché tale censura investe una valutazione giuridica e non un errore di percezione.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata trascrizione o localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento del motivo impedisce alla Corte il controllo richiesto e comporta l'inammissibilità del motivo stesso.
- La variazione del domicilio fiscale produce effetti solo dopo il decorso del termine legale; pertanto, una notifica eseguita prima di tale decorrenza deve considerarsi validamente effettuata presso il domicilio precedente.
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