Cassazione Civile, Ordinanza n. 37540/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due intimazioni di pagamento riferite agli anni d'imposta 2007 e 2008, emesse nei confronti della contribuente e confermate nei gradi di merito. La commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello, ritenendo che i vizi dedotti dalla contribuente riguardassero non gli atti impugnati in sé, ma atti e procedimenti presupposti, e che non fosse possibile sospendere il processo relativo all'intimazione in attesa della definizione del giudizio sull'accertamento. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 38, quarto comma e seguenti, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che dagli atti risultasse l'erronea determinazione del reddito sintetico da parte dell'ufficio; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento di appello per mancata indicazione dell'invito a costituirsi e, soprattutto, per omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo logicamente prioritario, e ha dichiarato assorbito il primo. Ha precisato che la ricorrente, essendo appellante, non aveva interesse a dolersi dell'omessa indicazione nell'atto di appello dell'invito alla controparte a costituirsi. Ha invece ritenuto fondata la censura relativa alla mancata comunicazione dell'avviso di udienza, rilevando dal fascicolo d'ufficio che gli avvisi inviati erano rimasti senza esito. La Corte ha affermato che, nel processo tributario, la comunicazione della data di trattazione prevista dall'art. 31 d.lgs. n. 546/1992, richiamato dall'art. 61 dello stesso decreto per l'appello, è necessaria a garanzia del diritto di difesa; la sua omissione determina nullità del procedimento, che si riflette sulla sentenza. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente per contestare l'erronea determinazione del reddito sintetico da parte dell'ufficio, ma il motivo è stato assorbito e non esaminato nel merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per il vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per la dedotta nullità della sentenza e del procedimento di appello
la comunicazione della data di trattazione è prevista da questa norma; la sua omissione è ritenuta idonea a determinare nullità del procedimento per lesione del diritto di difesa
richiama, per il giudizio di appello tributario, le norme del processo di primo grado per quanto applicabili, incluso il meccanismo della comunicazione dell'udienza
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la procedura camerale
indicato come fonte introduttiva della disciplina camerale
legge di conversione del d.l. n. 168/2016
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello, la mancata comunicazione della data di trattazione alle parti integra una nullità del procedimento quando impedisce il regolare esercizio del diritto di difesa, anche se la norma non preveda espressamente una sanzione di nullità.
- La nullità derivante dall'omessa comunicazione dell'udienza si riflette sulla sentenza resa all'esito del procedimento viziato, imponendone la cassazione con rinvio al giudice di appello.
- Chi propone appello non ha interesse a dolersi dell'omessa indicazione, nell'atto di appello, dell'invito a costituirsi rivolto alla controparte.
- In presenza di un vizio processuale assorbente che incide sulla validità del giudizio, le censure attinenti al merito dell'accertamento fiscale restano assorbite e non vengono esaminate.
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