Cassazione Penale, Sentenza n. 33987/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I nove imputati hanno impugnato la sentenza del 3 luglio 2025 della Corte di appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 21 maggio 2024 riducendo le pene di quattro imputati e confermando le condanne degli altri. Erano stati condannati per plurime condotte di cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, con pene comprese tra tre anni di reclusione ed euro 4.000 di multa e sei anni, un mese e venti giorni di reclusione ed euro 26.000 di multa. I ricorsi hanno contestato, con varie combinazioni per ciascun imputato: l’insufficienza dei riscontri probatori, in particolare delle immagini di videosorveglianza e dei riconoscimenti fotografici, a fondare la responsabilità; il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, per l’asserita modestia dei quantitativi, la mancata determinazione del numero delle cessioni o dei profitti e l’insufficiente valutazione complessiva degli indici legali; il diniego delle attenuanti generiche; l’applicazione della recidiva senza adeguata motivazione; l’eccessività della pena e degli aumenti per la continuazione. Un ricorrente ha inoltre contestato il rigetto di una richiesta di perizia antropometrica. Per un imputato la richiesta di riqualificazione ex comma 5 è stata ritenuta generica e priva di adeguata indicazione delle ragioni di applicabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di sei imputati e dichiarato inammissibili quelli degli altri tre. Ha ritenuto che le contestazioni sulla responsabilità mirassero a ottenere una nuova lettura delle prove e dei fatti, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione di merito sulle immagini e sugli altri elementi probatori fosse logica e congrua. Ha confermato il diniego della fattispecie di lieve entità: la Corte d’appello aveva valutato il fatto nel suo complesso e attribuito rilievo alla sistematicità e non occasionalità delle cessioni, alla loro elevata pluralità e alla continuità dell’attività di spaccio, idonea a garantire un approvvigionamento pressoché ininterrotto, pur in presenza di quantitativi anche minimi. Le doglianze sulle attenuanti generiche sono state respinte perché i giudici di merito avevano motivato specificamente il diniego e non sussiste un obbligo di giustificare analiticamente ogni profilo negativo quando la meritevolezza del beneficio non sia riconosciuta. I motivi sulla recidiva di tre imputati e sugli aumenti per continuazione o sulla misura della pena di altri due sono stati dichiarati inammissibili per genericità o aspecificità; la motivazione di merito aveva collegato la recidiva alle ricadute nel reato e ai precedenti specifici, valutati anche in rapporto alla condotta contestata, e aveva giustificato la pena con la gravità e l’entità dell’attività illecita. Tutti i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali; i tre i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili sono stati inoltre condannati ciascuno al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il Collegio rileva, infatti, come tutte le doglianze indicate intendano solo ottenere una differente valutazione delle emergenze probatorie considerate dai giudici di secondo grado, auspicandone una rilettura non consentita in questo giudizio di legittimità.
Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle emergenze probatorie né una diversa ricostruzione dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
In definitiva, è necessario che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
La lieve entità richiede una valutazione globale di tutti gli indici legali relativi all’azione e alla sostanza; la motivazione deve dar conto degli elementi esaminati e dell’eventuale prevalenza attribuita ad alcuni di essi. Gli indici possono compensarsi, ma uno può risultare concretamente assorbente se la sua espressività non è bilanciabile dagli altri.
In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.
La concessione delle attenuanti generiche non è presunta: la meritevolezza del trattamento più favorevole richiede una valutazione positiva. Il diniego non impone al giudice di confutare analiticamente ogni possibile elemento favorevole.
Si tratta, pertanto, di una motivazione del tutto adeguata e logica, pienamente conforme ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale dei prevenuti dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato.
La valutazione della recidiva e della pericolosità non può fondarsi sulla sola esistenza di precedenti: occorre esaminare concretamente, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra le precedenti condanne e il nuovo fatto, verificando se le prime rivelino una persistente inclinazione a delinquere.
Massime di principio
- Il giudice deve valutare complessivamente, ai fini dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, tutti gli indici relativi a mezzi, modalità e circostanze dell’azione nonché a quantità e qualità della sostanza. Gli indici non hanno un ordine gerarchico prestabilito e possono compensarsi; uno solo può tuttavia risultare concretamente assorbente quando la sua rilevanza non sia neutralizzabile dagli altri. La decisione deve rendere riconoscibile tale valutazione globale.
- La sistematicità, la non occasionalità e l’elevata frequenza delle cessioni, anche di quantitativi minimi, possono giustificare l’esclusione della lieve entità se delineano un’attività di spaccio continuativa e idonea ad assicurare un approvvigionamento pressoché ininterrotto.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione probatoria dei giudici di merito una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il controllo riguarda la completezza e la tenuta logica della motivazione e l’applicazione delle regole di giudizio; il vizio denunciabile deve emergere in modo macroscopico.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio presunto: la meritevolezza della riduzione sanzionatoria deve risultare da una valutazione positiva. Il giudice che le nega non è tenuto a motivare analiticamente l’assenza di ogni possibile elemento favorevole, purché la decisione dia conto della valutazione dei criteri rilevanti.
- La recidiva non può essere giustificata con il solo richiamo descrittivo ai precedenti penali: la motivazione deve collegare la storia criminosa al fatto oggetto del giudizio e spiegare in che modo essa indichi una perdurante inclinazione a delinquere rilevante per la valutazione della pericolosità.
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