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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33993/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato, amministratore della Dataway s.r.l., dichiarata fallita il 22 febbraio 2017, ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 18 marzo 2026, che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Gli addebiti riguardavano la formazione di una falsa delibera di aumento del compenso dell’amministratore da 7.000 euro annui a 3.000 euro mensili; pagamenti a tre collaboratrici esterne; la sottrazione di beni strumentali del valore di 1.811 euro; e un pagamento alla Esistemi s.r.l. superiore di 47.211,38 euro rispetto al dovuto. Con il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, lamentando l’assenza di un’analisi degli indici di fraudolenza e dell’elemento soggettivo. Con il secondo contestava la qualificazione come distrattivo dell’aumento del compenso, deducendo che il vizio formale della delibera e la crisi societaria non dimostravano la sottrazione e che non era stata valutata la congruità del compenso. Con il terzo censurava la motivazione sui pagamenti alle collaboratrici, sostenendo che i crediti erano stati ammessi al passivo e che i pagamenti, se effettivi, avrebbero potuto integrare bancarotta preferenziale anziché distrattiva; lamentava inoltre il diniego di rinnovazione istruttoria per escutere due collaboratrici. Con il quarto contestava la ricostruzione del pagamento eccedente a Esistemi, prospettando possibili conguagli o regolazioni di partite pregresse e lamentando che non fossero state esaminate le fatture e le prestazioni. Con il quinto chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.; con il sesto censurava la durata delle pene accessorie. La Cassazione ha inoltre rilevato che l’accusa originaria era stata formulata come bancarotta da operazioni dolose, mentre i giudici di merito avevano qualificato i fatti come bancarotta fraudolenta patrimoniale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati e annullato la sentenza impugnata con rinvio, limitatamente alle condotte relative ai compensi dell’amministratore e ai pagamenti alle tre collaboratrici. Sul compenso dell’amministratore, le decisioni di merito non chiarivano se la condotta consistesse in prelievi illeciti, da individuare per modalità, entità e prova, oppure nella creazione di una falsa ragione di credito mediante la delibera; il vizio della delibera non era sufficiente a rendere comprensibile quale fosse la condotta distrattiva. Sui pagamenti alle collaboratrici, le sentenze riportavano importi discordanti, non chiarivano la fonte dei dati né se si trattasse di crediti riconosciuti ma non spettanti o di versamenti privi di causale, e motivavano in modo apodittico la qualificazione come bancarotta fraudolenta nonostante l’incertezza sull’esistenza dei crediti e i riferimenti alla loro ammissione al passivo. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulava una critica generale non incisiva sui contenuti specifici della motivazione. Il quarto motivo è stato rigettato: il pagamento a Esistemi di oltre 47.000 euro in più rispetto al dovuto, per prestazioni relative a lavoratori passati alle dipendenze della fallita, integrava una distrazione; le spiegazioni alternative prospettate dalla difesa erano mere ipotesi. Il quinto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, poiché la pena edittale prevista per il reato (da tre a dieci anni di reclusione) non soddisfa il limite richiesto dall’art. 131-bis c.p. Il sesto motivo sulla durata delle pene accessorie è stato ritenuto inedito, ma la Corte ha osservato che la decisione sulle condotte ancora in discussione potrebbe incidere su tale durata. Nel resto il ricorso è stato rigettato. Il dispositivo riportato nel testo si interrompe dopo la formula «P.Q.M.» e non consente di ricavare ulteriori statuizioni finali.

Norme richiamate

  • art. 223, primo comma, legge fall.

    il primo è integrato da atti di distrazione o dissipazione di beni societari, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano cagionato il dissesto, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto

    La bancarotta fraudolenta patrimoniale societaria ricorre quando atti di distrazione o dissipazione dei beni creano pericolo per i creditori; non occorre che tali atti abbiano causato il dissesto, purché questo si sia verificato.

  • art. 216, primo comma, n. 1, legge fall.

    il primo è integrato da atti di distrazione o dissipazione di beni societari, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano cagionato il dissesto, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto

    La fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiamata per la società comprende atti di distrazione o dissipazione idonei a mettere in pericolo le ragioni creditorie, senza necessità che abbiano provocato il dissesto.

  • art. 223, secondo comma, n. 2, seconda parte, legge fall.

    la nozione di "operazione dolosa" richiama, invece, una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (che sottragga risorse al patrimonio societario), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato che non costituiscono distrazione o dissipazione di elementi patrimoniali attivi, ma che devono porsi in nesso eziologico con il dissesto

    La bancarotta da operazioni dolose si distingue dalla bancarotta patrimoniale perché il pregiudizio deriva da un’iniziativa societaria complessa, articolata in un procedimento o in più atti coordinati che non costituiscono distrazione o dissipazione, e deve essere causalmente collegata al dissesto.

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    Le doglianze difensive prospettano, come mera ipotesi, una diversa spiegazione dei fatti e quindi si collocano al di fuori dei vizi deducibili ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    La mera prospettazione di una spiegazione alternativa dei fatti non integra, da sola, uno dei vizi deducibili con ricorso per cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Come ha già chiarito la Corte di appello, la cornice edittale della pena prevista per il delitto di cui all'art. 216, primo comma, n. 1, legge fall. (da tre a dieci anni di reclusione), non consente di applicare l'art. 131-bis cod. pen., che richiede un minimo edittale non superiore a due anni di reclusione.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il minimo edittale del reato supera i due anni di reclusione.

Massime di principio

  • La bancarotta fraudolenta patrimoniale societaria consiste in atti di distrazione o dissipazione di beni sociali idonei a creare pericolo per le ragioni dei creditori; non è necessario che tali atti abbiano causato il dissesto, purché il dissesto si sia effettivamente verificato.
  • La bancarotta impropria da operazioni dolose si distingue dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale: richiede un’iniziativa societaria di maggiore complessità strutturale, composta da un procedimento o da una pluralità di atti coordinati, che non costituisca direttamente distrazione o dissipazione e che sia in nesso eziologico con il dissesto.
  • Quando l’addebito concerne compensi o prelievi dell’amministratore, la motivazione deve individuare con chiarezza la condotta materiale distrattiva e le relative prove, distinguendo l’eventuale sottrazione di denaro dalla creazione di una falsa ragione di credito o dalla mancanza di un titolo giustificativo.
  • Per qualificare come bancarotta fraudolenta i pagamenti a collaboratori, la decisione deve chiarire se i crediti fossero inesistenti o non spettanti, oppure se si trattasse del pagamento di debiti effettivi; deve inoltre esporre dati coerenti sugli importi e sulle somme effettivamente versate. La mancata chiarezza su tali aspetti rende la motivazione illogica o incomprensibile.
  • La mera prospettazione difensiva di una diversa spiegazione dei fatti, formulata come ipotesi e non collegata a specifici vizi della motivazione o della legge, non è sufficiente a fondare un ricorso per cassazione.
  • L’art. 131-bis c.p. non è applicabile se il minimo edittale della pena prevista per il reato è superiore a due anni di reclusione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale

Testo integrale

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