Cassazione Penale, Sentenza n. 33989/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 30 aprile 2025 della Corte d’appello di Catania, che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania il 17 febbraio 2023, escludendo la recidiva e rideterminando la pena, ma confermando nel resto. Era contestata la diffamazione a mezzo stampa per un articolo pubblicato su un quotidiano online, nel quale si mettevano in dubbio il numero di donazioni di sangue attribuite al presidente della Croce Rossa di Catania e la correttezza dei dati relativi alle donazioni dell’organizzazione. Con il primo motivo, il ricorrente denunciava vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, finalizzata ad acquisire provvedimenti di archiviazione e di non luogo a procedere relativi a precedenti articoli della stessa inchiesta. Con il secondo motivo lamentava l’errata valutazione dell’errore scusabile, invocando gli artt. 59 e 51 c.p.: sosteneva di avere verificato diligentemente sia il dato complessivo delle donazioni sia quello relativo alle donazioni personalmente effettuate dalla persona offesa, sulla base di documentazione e informazioni attendibili. Con il terzo motivo denunciava violazione di legge per il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, nonostante l’estinzione del reato oggetto di un precedente decreto penale di condanna.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha osservato che la persona offesa aveva riconosciuto un errore materiale nella registrazione delle donazioni: una donazione risultava registrata con uno solo dei suoi nomi e con un codice identificativo distinto. La documentazione consultata dal giornalista era conforme ai dati originali e proveniva da una fonte attendibile; l’errore sulla singola donazione non era quindi riconducibile a negligenza, imperizia o colpa non scusabile. La Corte ha inoltre escluso che le espressioni dell’articolo travalicassero la continenza: valutate nel contesto di un’inchiesta giornalistica su una questione di interesse pubblico e sull’operato di un vertice organizzativo, le formulazioni allusive e polemiche erano funzionali alla critica e alla formazione dell’opinione pubblica. Ha pertanto riconosciuto l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, anche nella forma putativa, e annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Norme richiamate
In conclusione, dunque, deve ritenersi che, con riferimento all'intero articolo, operi l'indicata causa di giustificazione che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
Il diritto di critica scrimina le espressioni contestate quando, considerate nel loro contesto, sono funzionali a un giudizio critico di interesse pubblico e rispettano i limiti della continenza, anche se formulate con toni aspri o allusivi.
In ogni caso, anche nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica politica, ove il fatto narrato risulti obiettivamente falso, può comunque operare la scriminante putativa di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 59, comma primo, cod. pen. sempre che il cronista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia data, senza che l'errore circa la verità sia frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile.
La scriminante putativa può operare anche se il fatto presupposto della critica è oggettivamente falso, purché l’errore sulla verità derivi da una verifica diligente e non sia dovuto a colpa non scusabile.
tale principio non tende a derogare, per il reato di diffamazione, alle regole generali che sovrintendono ai compiti della Corte di cassazione e ai limiti del giudizio di legittimità, ma costituisce applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
La Corte di cassazione può esaminare la frase ritenuta lesiva e la sussistenza di una causa di giustificazione e, quando ricorrono i presupposti, pronunciare l’annullamento senza rinvio in applicazione dell’obbligo di declaratoria previsto dall’art. 129 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È la disposizione invocata per i motivi di ricorso relativi ai vizi della motivazione; la Corte non ha accolto tali doglianze in via autonoma, avendo definito il ricorso sulla base del riconoscimento della causa di giustificazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È la disposizione invocata per la censura relativa al beneficio della non menzione; il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento della censura sulla scriminante.
La norma è richiamata in relazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; la Corte non ha deciso autonomamente il motivo, rimasto assorbito.
La disposizione è invocata dal ricorrente quanto all’errore scusabile e viene considerata dalla Corte nel riconoscimento della scriminante putativa, subordinato alla diligenza nella verifica della notizia.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la Corte può valutare il contenuto delle espressioni contestate e l’eventuale operatività di una causa di giustificazione, pronunciando l’annullamento senza rinvio quando risulti che il fatto non costituisce reato.
- Nel diritto di critica, la verità del fatto presupposto conserva rilievo, ma nella critica politica il requisito è attenuato rispetto al diritto di cronaca, poiché la critica esprime un’opinione soggettiva e congetturale.
- Anche in presenza di un fatto obiettivamente falso può operare la scriminante putativa, se il giornalista ha verificato accuratamente la notizia e l’errore non dipende da negligenza, imperizia o colpa non scusabile.
- La continenza espositiva va valutata considerando il testo nel suo complesso e il contesto dell’inchiesta: anche espressioni polemiche, allusive o oggettivamente offensive possono rientrare nella critica scriminata se sono funzionali alla valutazione di un tema di interesse pubblico e non costituiscono un gratuito attacco personale.
- La critica rivolta a chi svolge funzioni di rilievo pubblico o istituzionale beneficia di un ambito espressivo ampio, purché le modalità utilizzate siano adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta.
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