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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33991/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza del 12 gennaio 2026 della Corte d'appello di Messina, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la condanna per detenzione illecita di segni distintivi in uso alle forze di polizia, ai sensi dell'art. 497-ter c.p., ma escludendo la recidiva e riducendo la pena. Il fatto, accertato l'8 maggio 2020, consisteva nel trasporto nel bagagliaio dell'auto di un lampeggiante funzionante con calotta blu, simile a quelli in uso alle forze di polizia. L'imputato, volontario regolarmente iscritto all'associazione di protezione civile AVAT, sosteneva che l'autorità pubblica avesse autorizzato i volontari a usare le proprie vetture e i lampeggianti blu per collaborare ai controlli anti-Covid nel Comune di Gaggi, e che il dispositivo fosse detenuto lecitamente. Con il primo e il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato: contestava la rilevanza delle norme sull'uso dei lampeggianti, sosteneva che non stesse simulando una funzione pubblica perché il dispositivo era nel bagagliaio e non veniva utilizzato, e spiegava che il transito nel Comune di Letojanni era necessario per raggiungere il luogo del servizio. Richiamava inoltre il contesto emergenziale e la libera commerciabilità dell'oggetto. Con il terzo motivo censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., contestando la rilevanza attribuita al trasporto in un comune diverso e a precedenti penali del 2007-2009 per reati contro il patrimonio. Con il quarto motivo contestava la condanna alle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha ritenuto assente l'elemento oggettivo del reato: l'addebito riguardava la detenzione illecita prevista dall'art. 497-ter, n. 1, prima parte, c.p., non l'uso del dispositivo; le norme sulle condizioni di impiego del lampeggiante non erano quindi decisive. La detenzione non era illecita, poiché l'autorità pubblica aveva autorizzato i volontari della protezione civile a impiegare tali strumenti nei controlli connessi all'emergenza pandemica. Era irrilevante che l'imputato fosse stato fermato in un comune diverso da quello in cui prestava servizio: il lampeggiante non era in uso né applicato alla vettura, ma veniva trasportato nel bagagliaio. La decisione di annullamento nel merito assorbe le questioni sulla particolare tenuità del fatto e sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 497-ter c.p.

    La detenzione, perché assuma rilevanza penale, deve essere "illecita". Tale carattere non ricorre, però nel caso in rassegna, in quanto era stata proprio l'autorità pubblica ad autorizzare i volontari della protezione civile a impiegare quegli strumenti nell'attività di controllo del rispetto delle misure di contenimento dei contagi, in una situazione di emergenza pandemica mondiale, mai affrontata prima.

    La detenzione di un segno o oggetto in uso alle forze di polizia è punibile ai sensi della disposizione solo se illecita. Non sussiste tale requisito quando l'autorità pubblica abbia autorizzato la detenzione e l'impiego del dispositivo per l'attività istituzionale di volontariato; il mero trasporto nel bagagliaio, senza uso, non integra la distinta condotta di uso illecito.

  • art. 131-bis c.p.

    La sentenza non contiene una valutazione della Corte su questa norma, poiché la questione è assorbita dall'annullamento nel merito.

    La Corte non ha deciso nel merito la censura relativa alla particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 497-ter, n. 1, c.p., la detenzione di un oggetto che simula la funzione di un segno distintivo delle forze di polizia è penalmente rilevante soltanto se illecita; l'autorizzazione dell'autorità pubblica esclude tale requisito.
  • La condotta di detenzione va distinta da quella di uso: il trasporto di un lampeggiante nel bagagliaio, non applicato al veicolo e non attivato, non costituisce uso del dispositivo.
  • Quando la contestazione riguarda la detenzione illecita, le disposizioni che disciplinano le condizioni di uso del lampeggiante non sono decisive per accertare l'elemento oggettivo del reato.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falso
RamiReati contro la fede pubblica

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