Cassazione Penale, Sentenza n. 33992/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 27 ottobre 2025 della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione ai fallimenti di due società da lui amministrate di fatto e, per lunghi periodi, anche di diritto: Green Energy srl, dichiarata fallita il 24 dicembre 2019, e Soft Energy srl, dichiarata fallita il 17 settembre 2020. Secondo l’accusa, le società avevano ottenuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), mediante autocertificazioni false, migliaia di titoli di efficienza energetica (TEE), poi venduti sul mercato: Green Energy avrebbe incassato circa 755.000 euro e Soft Energy circa 831.000 euro, somme successivamente scomparse dalle casse sociali. La bancarotta documentale riguardava la sottrazione o distruzione dell’intera contabilità, per procurare un ingiusto profitto o pregiudicare i creditori. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione sulla presunta illiceità della procedura di rilascio dei TEE, sostenendo che i titoli erano stati revocati solo per chiarimenti tecnici non forniti e richiamando un ricorso per decreto ingiuntivo del GSE che, a suo dire, ne presupponeva la validità e commerciabilità. Con il secondo ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla prova dell’effettiva collocazione dei titoli sul mercato e dell’incasso dei relativi corrispettivi, affermando che gli importi indicati nei decreti ingiuntivi derivavano da una stima del valore medio di mercato e che non era provata la presenza dei beni o delle somme nel patrimonio sociale; ha inoltre sostenuto che le somme uscite dal conto di Green Energy in suo favore erano irrisorie. Con il terzo motivo ha contestato il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale e chiesto la riqualificazione in bancarotta semplice. In una memoria con motivi aggiunti ha ribadito che i giudici di merito avrebbero fondato la condanna su un errore percettivo circa l’illegittimità del rilascio dei TEE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e diretto a ottenere una diversa valutazione dei fatti: il ricorrente non si confrontava con la motivazione conforme dei giudici di merito, secondo cui le società erano prive di effettiva capacità operativa e non vi era traccia documentale delle consulenze energetiche che avrebbero giustificato i TEE; da ciò era stata desunta la falsità delle autocertificazioni. Anche il secondo motivo è stato giudicato viziato, perché non si misurava con gli elementi probatori valorizzati dai giudici: la scomparsa dei titoli, l’assenza di disponibilità nelle casse sociali e i trasferimenti senza giustificazione, per importi indicati in sentenza in 122.000 euro a Risoluzione srl, 26.000 euro a Quality, 41.000 euro a Phoenix e 17.000 euro a Mep, alcune delle quali riconducibili all’imputato. La Corte ha inoltre rilevato che l’impugnazione non considerava la condanna dell’imputato da parte della Corte dei conti per danno erariale in relazione ai medesimi fatti. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la sottrazione o distruzione di tutte le scritture contabili integra la bancarotta fraudolenta documentale specifica e il dolo specifico era stato logicamente desunto dalle modalità complessive della condotta, comprendenti la formazione di titoli falsi, la loro commercializzazione, l’incameramento dei corrispettivi e l’occultamento o distruzione della contabilità per celare le distrazioni. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.
Si tratta di condotta punita dalla prima parte dell'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., che è integrata dalla sottrazione, distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e che richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
La bancarotta fraudolenta documentale specifica ricorre quando siano sottratti, distrutti o falsificati, anche solo parzialmente, i libri o le scritture contabili; è richiesto il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto oppure di recare pregiudizio ai creditori.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme, le motivazioni di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente quando siano logicamente convergenti e il giudice d’appello abbia esaminato le censure con criteri omogenei, soprattutto se l’appello ripropone questioni già esaminate e chiarite in primo grado.
- È generico e versato in fatto il motivo che propone una lettura selettiva delle prove senza confrontarsi con gli elementi centrali e convergenti sui quali i giudici di merito hanno fondato la ricostruzione della condotta.
- L’assenza di capacità operativa delle società e la mancanza di riscontri documentali alle attività dichiarate possono concorrere, insieme agli altri elementi del caso, a fondare la conclusione che le autocertificazioni presentate per ottenere titoli di efficienza energetica fossero false.
- La sottrazione o distruzione delle scritture contabili integra la bancarotta fraudolenta documentale specifica quando è accompagnata dal dolo di procurare un ingiusto profitto o di pregiudicare i creditori; tale finalità può essere desunta dalle modalità complessive della condotta, comprese le attività fraudolente precedenti e l’occultamento della contabilità volto a celare le distrazioni.
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