Cassazione Penale, Sentenza n. 33988/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Marsala, con sentenza del 4 dicembre 2023 resa in giudizio abbreviato, per tentato furto aggravato in concorso di un’autovettura, commesso a Mazara del Vallo il 5 giugno 2022. Secondo la ricostruzione accolta, i due imputati avevano forzato lo sportello anteriore destro di una Fiat Panda e tentato di avviarla con una chiave, spezzatasi nel sistema di accensione; erano stati identificati attraverso le immagini di videosorveglianza. All’imputato erano state riconosciute la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e la diminuente per il rito; la pena era di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 1.000 di multa. Era stata inoltre revocata, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, c.p., la sospensione condizionale concessa con sentenza della Corte d’appello di Palermo del 3 novembre 2017, irrevocabile il 18 aprile 2019. Il Tribunale aveva respinto l’eccezione di nullità del decreto di citazione, ritenuto valida la querela presentata dalla persona che aveva la piena disponibilità e il godimento dell’auto, benché non ne fosse intestataria formale, escluso l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e ravvisato i presupposti per la revoca del beneficio. L’imputato aveva proposto appello deducendo: la nullità del giudizio per asserita riapertura del termine di venti giorni dopo una successiva notificazione dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p.; il difetto di valida querela, sia per la denominazione dell’atto come denuncia orale sia per la mancanza di legittimazione del mero utilizzatore del veicolo; il diritto all’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, c.p. e alla riduzione della pena, in ragione della vetustà dell’auto e dell’assenza di conseguenze pregiudizievoli; l’illegittimità della revoca della sospensione condizionale, richiamando un’ordinanza del 24 marzo 2021 che aveva respinto una precedente richiesta di revoca. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 2 aprile 2025, aveva dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità. In cassazione l’imputato ha formulato due motivi: violazione degli artt. 581, comma 1-bis, e 591 c.p.p., sostenendo che i motivi d’appello criticassero puntualmente la decisione e che la Corte territoriale avesse confuso aspecificità e infondatezza; violazione degli artt. 178, lett. c), e 598-bis c.p.p. e dell’art. 111 Cost., nonché omessa motivazione, per la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale il 24 marzo 2025, a fronte dell’udienza cartolare del 2 aprile, e per l’omessa risposta all’eccezione difensiva. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque aspecifico: l’appello riproponeva in larga parte le tesi già disattese senza confrontarsi con le ragioni del Tribunale. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché non era indicato un pregiudizio concreto né quali argomenti non avessero potuto essere replicati; la difesa aveva comunque potuto depositare memoria entro il 28 marzo e non aveva dimostrato che la questione fosse decisiva rispetto alla ragione d’inammissibilità dell’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’atto d’appello non contenesse critiche puntuali alle ragioni della sentenza di primo grado: le censure sulle notificazioni non contestavano la validità della prima notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. né l’efficacia del decreto di irreperibilità; quelle sulla querela si limitavano a valorizzare la denominazione formale dell’atto e la mancata proprietà dell’auto, senza confrontarsi con il suo contenuto complessivo e con la relazione qualificata di fatto del querelante; la richiesta dell’attenuante non indicava dati concreti sul valore del veicolo o sui danni e non spiegava perché il tentativo imponesse di per sé il riconoscimento; la censura sulla revoca della sospensione condizionale non chiariva perché l’ordinanza del 2021, anteriore al nuovo reato, potesse impedire la successiva revoca. La Corte ha quindi escluso che la Corte d’appello avesse trasformato un giudizio di merito in una pronuncia di rito. Anche la doglianza relativa alla comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale è stata dichiarata inammissibile: la difesa non ha indicato un pregiudizio effettivo, specifiche repliche impedite o la decisività della questione, e risultava possibile depositare una memoria entro il 28 marzo 2025. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La condanna di merito non è stata annullata.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-bis, c.p.p.
Ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., l'appello è inammissibile quando, per ogni richiesta, non siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici riferiti alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato.
L’appello deve contenere, per ciascuna richiesta, critiche specifiche e correlate alle ragioni della decisione impugnata. La riproposizione della tesi già disattesa o affermazioni assertive non soddisfano tale onere.
art. 598-bis, comma 1, c.p.p.
L'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che, fino a quindici giorni prima dell'udienza, il Procuratore generale presenta le proprie richieste e le parti possono depositare motivi nuovi e memorie, mentre le memorie di replica possono essere presentate fino a cinque giorni prima.
Nel procedimento d’appello cartolare le richieste del Procuratore generale e le memorie delle parti sono soggette ai termini indicati dalla norma; la dedotta compressione del contraddittorio non comporta di per sé nullità senza allegazione di un pregiudizio concreto.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma determinata in euro 3.000,00, equitativamente commisurata alla natura delle cause di inammissibilità.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 178, lett. c), c.p.p.
Le nullità a regime intermedio non possono essere fatte valere da chi non abbia interesse all'osservanza della disposizione violata e richiedono la prospettazione di un pregiudizio effettivo, non essendo configurabile una nullità per il solo scostamento dalla scansione temporale astratta.
La denuncia di una nullità a regime intermedio richiede interesse e allegazione di un pregiudizio effettivo; il mero scostamento da una scansione temporale astratta non è sufficiente.
Massime di principio
- L’appello è inammissibile per aspecificità quando, rispetto a ciascuna richiesta, non individua puntualmente l’errore della motivazione impugnata e non sviluppa argomenti idonei a contestarne le premesse fattuali o giuridiche. L’onere di correlazione è tanto più stringente quanto più articolata è la motivazione di primo grado.
- La riproposizione delle tesi già respinte, l’affermazione assertiva di una conclusione diversa o il mero rinvio ad atti esterni non sostituiscono l’esposizione, nell’atto d’impugnazione, di critiche specifiche ai passaggi decisivi della decisione.
- La deduzione di una nullità a regime intermedio richiede che la parte indichi l’interesse concreto all’osservanza della disposizione e il pregiudizio effettivamente subito; il solo scostamento da un termine o da una scansione procedimentale non determina automaticamente la nullità.
- La contestazione della legittimazione a proporre querela per furto non può fondarsi soltanto sulla mancata intestazione formale del bene, quando la decisione impugnata riconosca al querelante una relazione qualificata di piena disponibilità e godimento e tale premessa non sia specificamente censurata.
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