Cassazione Penale, Sentenza n. 33995/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato era stato dichiarato responsabile dal Tribunale di Bologna del tentato furto di merce in un supermercato e della violazione del foglio di via obbligatorio; il Tribunale aveva inoltre ordinato l’esecuzione della condanna. La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 19 gennaio 2026, aveva dichiarato inammissibile per genericità l’appello. Con ricorso per cassazione l’imputato ha dedotto l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione, censurando l’interpretazione asseritamente formalistica dell’onere di specificità e la conseguente compressione del diritto di difesa. Quanto al tentato furto, l’appello sosteneva l’inidoneità del tentativo perché l’azione di sottrazione era stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza; quanto al foglio di via, deduceva che l’imputato, senza fissa dimora e senza residenza, non avrebbe potuto conoscerne l’esistenza. La Cassazione ha rilevato che tali doglianze non si confrontavano puntualmente con le ragioni della decisione di primo grado: per il furto, con l’orientamento secondo cui il monitoraggio e l’intervento in continenti impediscono la consumazione quando l’agente non abbia acquisito un’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; per il foglio di via, con l’assenza di elementi a sostegno della doglianza e con la notifica a mani proprie del provvedimento, il 29 luglio 2019, allo stesso indirizzo indicato dall’imputato il 18 giugno 2024 nell’atto di nomina del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la declaratoria d’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi. Ha ribadito che le censure d’appello devono essere specifiche, mirate e puntuali rispetto alle ragioni in fatto e in diritto della decisione impugnata; nel caso concreto, le doglianze sull’inidoneità del tentativo e sulla mancata conoscenza del foglio di via non si confrontavano adeguatamente con le motivazioni del Tribunale. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., doveva contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta.
I motivi d’impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento delle richieste, a pena d’inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'inosservanza di tale disposizione comportava l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, senza l'osservanza di particolari formalità né obbligo di previa instaurazione del contraddittorio.
La violazione dell’onere di specificità determina l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
La norma suddetta richiede, dunque, «l'enunciazione specifica a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».
L’atto di impugnazione deve individuare specificamente i capi o punti contestati, le prove rilevanti, le richieste e le ragioni di fatto e di diritto che sostengono ciascun motivo.
In caso di appello, il tema della necessaria specificità dei motivi si raccorda direttamente al disposto dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., là dove «attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti».
La cognizione del giudice d’appello è circoscritta ai punti della decisione investiti dai motivi; la specificità delle censure permette di identificare l’ambito devoluto.
art. 111, comma 2, Cost.
Si evitano così iniziative meramente dilatorie e defatigatorie, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo presidiato dall'art. 111, secondo comma, Cost.
La specificità dei motivi contribuisce a evitare impugnazioni meramente dilatorie, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso concreto, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
La disposizione è richiamata in relazione alla qualificazione del fatto contestato come tentato furto; la decisione non ne sviluppa una distinta interpretazione.
La disposizione è implicata nella contestazione del tentato furto, ma la decisione non ne espone una distinta interpretazione.
art. 2, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La violazione del foglio di via obbligatorio è riportata tra i reati per i quali l’imputato è stato dichiarato responsabile; la decisione non sviluppa una distinta interpretazione della norma.
Massime di principio
- L’appello è inammissibile per difetto di specificità quando le censure non individuano in modo puntuale i punti della decisione impugnati e non espongono le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle richieste.
- La specificità richiesta per i motivi d’appello impone un confronto effettivo con le argomentazioni della decisione impugnata: sono insufficienti doglianze generiche, astratte, ipotetiche o disancorate dai passaggi motivazionali che si intendono confutare.
- Il livello di specificità richiesto all’appellante è direttamente proporzionale alla specificità con cui la decisione impugnata ha esposto le ragioni sottoposte a critica.
- Nel furto in supermercato, il controllo dell’azione furtiva e il conseguente intervento in continenti impediscono la consumazione quando l’agente non abbia conseguito un’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, rimasta nella sfera di vigilanza e controllo del soggetto passivo.
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