Cassazione Civile, Ordinanza n. 25423/2022 del 26/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (titolari servitù)
La controversia
I proprietari di un fondo hanno agito con ricorso ex art. 702 c.p.c. per ottenere: l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio originariamente gravante sul loro fondo, sul presupposto che le parti avessero poi stipulato un accordo scritto per trasferire il diritto di transito su un diverso tracciato; la condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità per le violazioni delle prescrizioni contenute in tale accordo; nonché il risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'accertamento e la domanda indennitaria, rigettando la domanda risarcitoria. In appello, invece, la Corte territoriale ha ritenuto che il nuovo tracciato fosse stato realizzato dai proprietari non nel rispetto delle misure previste dalla scrittura privata costituente titolo del nuovo diritto di transito, e ha quindi rigettato tutte le domande attoree. Con il ricorso per cassazione gli originari attori hanno dedotto un unico motivo, denunciando l'omesso esame del fatto decisivo costituito dall'avvenuta accettazione, da parte dei titolari della servitù, del trasferimento del passaggio dal vecchio al nuovo tracciato. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché la Corte d'appello non aveva omesso l'esame dell'accordo, ma lo aveva espressamente considerato, traendone la conclusione che gli odierni ricorrenti avevano violato le specifiche misure pattuite; pertanto, in presenza di un titolo scritto che disciplinava le modalità di esercizio del diritto reale, doveva aversi riguardo al suo contenuto secondo la graduazione delle fonti di cui all'art. 1063 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice di merito non aveva omesso l'esame dell'accordo sul trasferimento della servitù, ma lo aveva valutato espressamente, accertando l'inadempimento dei proprietari alle condizioni pattuite; per tale ragione la doglianza di omesso esame era priva di fondamento. Nulla è stato disposto sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in capo ai ricorrenti, del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado instaurato dai proprietari del fondo
richiamato per la proposta del relatore di definizione camerale del ricorso
indicato come criterio di graduazione delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù: in presenza di un titolo certo, occorre fare riferimento al contenuto della scrittura che disciplina il diritto reale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Se l'esercizio o il trasferimento di una servitù è regolato da un titolo scritto certo, la disciplina pattizia costituisce il parametro prioritario per valutare modalità di esercizio, limiti e conseguenze delle violazioni, secondo la graduazione delle fonti prevista dall'art. 1063 c.c.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia effettivamente considerato quel fatto e ne abbia dato una valutazione giuridica diversa da quella prospettata dal ricorrente.
- Non può dirsi omesso l'esame di un accordo quando il giudice di merito lo abbia esaminato e abbia tratto da esso la conseguenza dell'inadempimento di una delle parti alle condizioni pattuite.
- In materia di legittimità, la deduzione di un "fatto decisivo" non può risolversi in una richiesta di rivisitazione del merito o in una diversa lettura delle risultanze già valutate dal giudice di appello.
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