Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25423/2022 del 26/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (titolari servitù)

La controversia

I proprietari di un fondo hanno agito con ricorso ex art. 702 c.p.c. per ottenere: l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio originariamente gravante sul loro fondo, sul presupposto che le parti avessero poi stipulato un accordo scritto per trasferire il diritto di transito su un diverso tracciato; la condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità per le violazioni delle prescrizioni contenute in tale accordo; nonché il risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'accertamento e la domanda indennitaria, rigettando la domanda risarcitoria. In appello, invece, la Corte territoriale ha ritenuto che il nuovo tracciato fosse stato realizzato dai proprietari non nel rispetto delle misure previste dalla scrittura privata costituente titolo del nuovo diritto di transito, e ha quindi rigettato tutte le domande attoree. Con il ricorso per cassazione gli originari attori hanno dedotto un unico motivo, denunciando l'omesso esame del fatto decisivo costituito dall'avvenuta accettazione, da parte dei titolari della servitù, del trasferimento del passaggio dal vecchio al nuovo tracciato. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché la Corte d'appello non aveva omesso l'esame dell'accordo, ma lo aveva espressamente considerato, traendone la conclusione che gli odierni ricorrenti avevano violato le specifiche misure pattuite; pertanto, in presenza di un titolo scritto che disciplinava le modalità di esercizio del diritto reale, doveva aversi riguardo al suo contenuto secondo la graduazione delle fonti di cui all'art. 1063 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice di merito non aveva omesso l'esame dell'accordo sul trasferimento della servitù, ma lo aveva valutato espressamente, accertando l'inadempimento dei proprietari alle condizioni pattuite; per tale ragione la doglianza di omesso esame era priva di fondamento. Nulla è stato disposto sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in capo ai ricorrenti, del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 702 c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado instaurato dai proprietari del fondo

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore di definizione camerale del ricorso

  • art. 1063 c.c.

    indicato come criterio di graduazione delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù: in presenza di un titolo certo, occorre fare riferimento al contenuto della scrittura che disciplina il diritto reale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Se l'esercizio o il trasferimento di una servitù è regolato da un titolo scritto certo, la disciplina pattizia costituisce il parametro prioritario per valutare modalità di esercizio, limiti e conseguenze delle violazioni, secondo la graduazione delle fonti prevista dall'art. 1063 c.c.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia effettivamente considerato quel fatto e ne abbia dato una valutazione giuridica diversa da quella prospettata dal ricorrente.
  • Non può dirsi omesso l'esame di un accordo quando il giudice di merito lo abbia esaminato e abbia tratto da esso la conseguenza dell'inadempimento di una delle parti alle condizioni pattuite.
  • In materia di legittimità, la deduzione di un "fatto decisivo" non può risolversi in una richiesta di rivisitazione del merito o in una diversa lettura delle risultanze già valutate dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.