Cassazione Civile, Ordinanza n. 13507/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dal difensore, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002, contro il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva prestata in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di protezione internazionale definito in Cassazione. Il Tribunale aveva rilevato che il decreto di pagamento era stato erroneamente riferito al giudizio di primo grado anziché al giudizio di cassazione, e aveva quindi liquidato compensi per l'attività svolta davanti alla Corte e per l'opposizione, ma senza riconoscere la fase decisionale. Il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, e dell'art. 2233, comma 2, c.c., perché il Tribunale aveva omesso di liquidare il compenso per la fase decisionale del giudizio di cassazione nonostante il deposito di memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; con il secondo, violazione dei parametri minimi del d.m. n. 55 del 2014, perché anche nel giudizio di opposizione era stata omessa la fase decisionale, pur essendo state svolte attività che vi rientrano. Il Ministero aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del difensore, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal Ministero, affermando la legittimazione autonoma del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato a proporre opposizione e ricorso per la tutela del proprio diritto soggettivo patrimoniale al compenso. Ha poi accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendo che la fase decisionale dovesse essere compensata sia per il giudizio di cassazione, in presenza del deposito di memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., sia per il giudizio di opposizione, poiché alcune attività tipiche di tale fase erano state effettivamente svolte. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., riconoscendo al ricorrente, in aggiunta alle somme già liquidate, euro 575,00 per la fase decisionale del giudizio di cassazione, da ridurre della metà ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002, ed euro 200,00 per la fase decisionale del giudizio di opposizione. Ha inoltre condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha una autonoma legittimazione ad agire in opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, per la tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale.
d.m. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. d)
"le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso"
La fase decisionale comprende anche il deposito e l'esame di memorie ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. e tutte le attività successive alla decisione che non rientrano nella fase precedente; se tali attività sono svolte, il compenso per la fase non può essere omesso.
I parametri tabellari di liquidazione dei compensi devono essere applicati tenendo conto delle fasi effettivamente svolte e non possono escludere la fase decisionale quando essa risulti concretamente espletata.
Ha modificato il d.m. n. 55 del 2014, rilevando nella disciplina dei parametri di liquidazione applicati dal giudice di merito.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo i parametri e i criteri legali applicabili alla prestazione effettivamente svolta.
Il deposito di memoria in vista della decisione è attività che integra la fase decisionale ai fini della liquidazione del compenso.
art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002
Nel patrocinio a spese dello Stato il compenso riconosciuto è soggetto alla riduzione della metà.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito.
Massime di principio
- In tema di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la fase decisionale deve essere riconosciuta ogni volta che risultino svolte attività che vi rientrano secondo i parametri normativi, come il deposito di memorie in vista della decisione o altre attività successive alla deliberazione.
- La mancata liquidazione di una fase processuale effettivamente svolta integra violazione dei criteri di liquidazione dei compensi professionali e giustifica la cassazione della decisione di merito.
- Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione e successivo ricorso per cassazione avverso il decreto di pagamento, poiché tutela un proprio diritto patrimoniale al compenso.
- Quando la controversia riguarda solo la corretta applicazione dei parametri di liquidazione e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito, determinando direttamente l'ulteriore compenso dovuto.
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