Sentenza n. 4305/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno, Direzione centrale per gli affari generali e per le politiche della Polizia di Stato prot. 333/SAA/I7 212°/A.A.0, notificato in data 10 marzo 2022, con il quale è stata comunicata a parte ricorrente la nomina ad agente effettivo della Polizia di Stato a decorrere, a tutti gli effetti, dal 27 novembre 2021; nonché per l’accertamento e la declaratoria della responsabilità dell'amministrazione intimata per i danni patiti e patiendi dalla ricorrente derivanti dall'ingiustificato ritardo nell'avvio al corso formativo nonché nell'immissione nel ruolo effettivo di Agente di Polizia di Stato per 1851 posti banditi con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 15 marzo 2019; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata alla retrodatazione economica e giuridica della qualifica immessi nel ruolo effettivo i frequentatori del 208° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato o dalla diversa data di inquadramento nel ruolo che codesto Giudice riterrà di giustizia, nonché del risarcimento del danno per equivalente connesso al ritardo nell'assunzione con rivalutazione monetaria e interessi e, comunque, al pagamento delle ulteriori somme per perdita di chances.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di nomina ad agente effettivo della Polizia di Stato con decorrenza giuridica ed economica dal 27 novembre 2021, anziché dal 208° corso di formazione del 2019
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, originariamente esclusa dallo scorrimento della graduatoria del concorso per 893 allievi agenti del 2017 perché non ritenuta in possesso dei requisiti introdotti dal d.lgs. 95/2017, era stata ammessa con riserva alle prove e, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 260-bis d.l. 34/2020, avviata al 212° corso di formazione e poi nominata agente effettivo con decorrenza dal 27 novembre 2021. Ha impugnato il provvedimento di nomina chiedendo la retrodatazione giuridica ed economica al 208° corso di formazione, nonché il risarcimento dei danni e della perdita di chance derivanti dal ritardato avvio al corso e dalla tardiva immissione in ruolo. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 260-bis d.l. 34/2020, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Ha inoltre sostenuto che la tardiva assunzione fosse conseguenza di una condotta illecita dell'amministrazione, idonea a fondare la responsabilità risarcitoria. Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni processuali dell'amministrazione, tra cui quella relativa alla mancata notifica a un controinteressato, perché il ricorso era infondato nel merito.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 260-bis d.l. 34/2020 si sia limitato ad autorizzare l'assunzione e ad ampliare lo scorrimento della graduatoria per consentire l'ammissione dei candidati al primo corso utile, senza derogare alla disciplina ordinaria dell'art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 335/1982, secondo cui la decorrenza giuridica della qualifica di agente coincide con la conclusione del corso di addestramento effettivamente frequentato. Poiché l'art. 260-bis non prevede espressamente la retrodatazione della nomina, non era possibile riconoscere la decorrenza dal 208° corso. La retrodatazione giuridica avrebbe inoltre inciso sull'anzianità di soggetti terzi che avevano frequentato i corsi successivi e assunto servizio anteriormente alla ricorrente. È stata esclusa anche la retrodatazione economica, in ragione dei limiti delle facoltà assunzionali e della copertura finanziaria previsti dalla norma, nonché della correlazione della retribuzione all'effettiva prestazione del servizio. La retrodatazione non poteva essere riconosciuta neppure a titolo risarcitorio, poiché l'amministrazione aveva agito conformemente alla disciplina allora vigente e non era ravvisabile una condotta colposa. Parimenti irrilevante è stata ritenuta la mancata esecuzione delle precedenti misure cautelari, poi riformate dal Consiglio di Stato. Il diverso trattamento rispetto agli agenti assunti nel 2019 è stato giudicato giustificato dalla diversa base normativa e dalla finalità deflattiva e compromissoria dell'art. 260-bis, che ha consentito l'ammissione al primo corso utile senza incidere sulle posizioni dei terzi. Spese compensate per la peculiarità e la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 260-bis d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati
La disposizione autorizza l'assunzione mediante ampliamento dello scorrimento della graduatoria e consente l'ammissione dei candidati al primo corso utile, ma non prevede una retrodatazione giuridica o economica della nomina.
art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
decorrenza giuridica della qualifica di agente a far data dalla conclusione del Corso di addestramento effettivamente frequentato
La disciplina ordinaria collega la decorrenza giuridica della qualifica alla conclusione del corso di addestramento effettivamente frequentato; tale regola non è stata derogata dall'art. 260-bis.
art. 11, comma 2-bis, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12
autorizzata l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato ... nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria
La disciplina originaria ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria per i candidati in possesso dei requisiti previsti, ma è stata superata dalla disciplina speciale dell'art. 260-bis quanto alle domande di decorrenza della nomina.
La domanda risarcitoria richiede un'illiceità imputabile all'amministrazione e i presupposti della responsabilità; nel caso concreto non è stata riconosciuta alcuna colpa dell'amministrazione, che aveva agito secondo la normativa vigente.
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento non imponevano la retrodatazione della nomina, poiché la differenza di trattamento derivava dalla diversa base normativa e dalla finalità deflattiva dell'art. 260-bis.
Massime di principio
- Una disposizione legislativa speciale volta a definire il contenzioso e ad ampliare lo scorrimento di una graduatoria, se non contiene un'espressa previsione in tal senso, non deroga alla disciplina ordinaria sulla decorrenza della qualifica e non comporta la retrodatazione giuridica della nomina.
- Per gli allievi agenti della Polizia di Stato, in assenza di una deroga legislativa espressa, la decorrenza giuridica della qualifica di agente coincide con la conclusione del corso di addestramento effettivamente frequentato.
- La retrodatazione economica della nomina non può essere riconosciuta quando manchino una specifica previsione normativa e la necessaria copertura finanziaria; la retribuzione è correlata all'effettiva prestazione del servizio.
- L'intervento legislativo che consente ai candidati inizialmente esclusi di accedere al primo corso utile non attribuisce necessariamente il diritto alla retrodatazione dell'anzianità, soprattutto quando essa pregiudicherebbe la posizione di soggetti terzi che abbiano assunto servizio anteriormente.
- La mancata retrodatazione della nomina non fonda una responsabilità risarcitoria dell'amministrazione quando l'amministrazione abbia agito conformemente alla disciplina vigente e non sia dimostrata una condotta colposa o illecita.
- Una differenza di trattamento tra candidati assunti sulla base di una disciplina speciale deflattiva e candidati assunti attraverso l'ordinaria procedura concorsuale non viola di per sé i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, se è giustificata dalla diversa situazione giuridica e dalla tutela delle posizioni dei terzi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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