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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20351/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un lungo periodo di prestazioni rese da una biologa/impiegata amministrativa presso un istituto sanitario pubblico, in base a una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto o comunque di fatto. La lavoratrice ha chiesto di accertare che, in concreto, il rapporto fosse subordinato, con conseguente conversione dei rapporti, reintegrazione, inquadramento nelle posizioni funzionali C1 o D1 del CCNL di settore e pagamento di retribuzioni e differenze retributive per i periodi in cui aveva lavorato senza compenso. Il Tribunale ha rigettato le domande di costituzione del rapporto e di inquadramento, ritenendo però che fosse emerso uno svolgimento di fatto di attività continuativa analoga alla subordinazione; ha poi negato le pretese economiche ritenendo che, in assenza dei presupposti per la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, non fosse possibile pronunciare su una domanda diversa da quella proposta, qualificandola come vietata ultrapetizione. In appello la lavoratrice ha ottenuto il riconoscimento delle retribuzioni e differenze paga ai sensi dell'art. 2126 c.c. per i periodi di prestazione di fatto, mentre è stata revocata la condanna alla restituzione di somme in precedenza ritenute indebitamente percepite. L'istituto ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale accolto una domanda di pagamento ex art. 2126 c.c. che, secondo il ricorrente, non era stata proposta in primo grado; e violazione dell'art. 2033 c.c. per la disciplina della ripetizione dell'indebito, sostenendo che le somme non erano dovute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché la censura non si confrontava con il principio per cui l'interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito e non è sindacabile come violazione dell'art. 112 c.p.c. se non nei limiti del vizio motivazionale; infondato perché la domanda di pagamento delle retribuzioni ex art. 2126 c.c., quando sia esclusa la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato per nullità o divieti imperativi, non è domanda nuova e può essere proposta anche in appello o rilevata d'ufficio. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità, rilevando inoltre che l'azione di ripetizione di indebito impone di provare l'inesistenza della causa dell'attribuzione patrimoniale, mentre nel caso concreto le somme erano state corrisposte come corrispettivo di prestazioni lavorative svolte di fatto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito non è censurabile in cassazione per ultrapetizione quando abbia interpretato la domanda come comprensiva della pretesa decisa; la questione attiene all'accertamento del contenuto della domanda e, se motivata, non integra di per sé error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. non è il mezzo per contestare l'interpretazione della domanda data dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'eventuale errore nell'interpretazione della domanda è sindacabile, nei limiti attuali, come vizio motivazionale.

  • art. 2126 c.c.

    La pretesa al pagamento delle retribuzioni per attività lavorativa di fatto svolta, quando sia esclusa la costituzione del rapporto per nullità o divieti imperativi, non è domanda nuova ed è proponibile anche in appello o rilevabile d'ufficio.

  • art. 2033 c.c.

    Chi agisce in ripetizione di indebito deve provare l'inesistenza di una causa dell'attribuzione patrimoniale; nel caso deciso, tale prova mancava perché le somme erano state pagate come corrispettivo di prestazioni di fatto rese.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente la norma violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La domanda di pagamento delle retribuzioni per lavoro svolto di fatto, fondata sull'art. 2126 c.c., non integra domanda nuova quando sia già stato chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, anche se la costituzione del rapporto a tempo indeterminato non sia accoglibile per nullità o divieti di legge.
  • La censura di ultrapetizione non può essere usata per contestare direttamente l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito; tale profilo attiene all'accertamento del contenuto della domanda e, nei limiti del ricorso per cassazione, richiede un vizio motivazionale specifico.
  • Nel ricorso per cassazione per violazione di legge è necessario un confronto puntuale tra norma invocata e statuizione impugnata; la mera denuncia della violazione, senza illustrare il contrasto, rende il motivo inammissibile.
  • In tema di ripetizione di indebito, grava sull'attore l'onere di provare l'assenza della causa dell'attribuzione patrimoniale; se le somme sono state corrisposte come corrispettivo di prestazioni lavorative effettivamente svolte, la pretesa restitutoria non è fondata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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