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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18521/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento sintetico per IRPEF relativa all’anno 2006, fondato su incrementi patrimoniali, acquisto di immobili, immatricolazione di autovetture e versamenti contributivi, con contestazione della non congruità del reddito dichiarato. Il ricorso del contribuente era stato accolto in primo grado, ma l’appello dell’Agenzia era stato dichiarato inammissibile dalla CTR per mancata produzione della ricevuta di spedizione. La Cassazione, con ordinanza n. 29478/2018, aveva accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando con rinvio. Il contribuente proponeva quindi revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto della Corte per non avere rilevato: la mancata notificazione del ricorso per cassazione; l’invalidità della notifica per mancato invio della raccomandata informativa (CAN); la necessità di notificare l’atto presso il domicilio eletto nel giudizio tributario e non alla parte personalmente. Sosteneva inoltre che, non avendo avuto conoscenza del giudizio di cassazione, non aveva potuto riassumere il processo dopo la cassazione con rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto anzitutto tardiva l’impugnazione, perché proposta oltre il termine semestrale di cui all’art. 391-bis c.p.c. rispetto alla pubblicazione dell’ordinanza revocanda. Ha poi escluso che il ricorrente avesse allegato e provato, come richiesto dall’art. 327, comma 2, c.p.c., sia la nullità della notificazione idonea a impedirgli la conoscenza del processo, sia l’effettiva mancata conoscenza derivatane. Inoltre ha osservato che i vizi denunciati attenevano, al più, alla nullità della notifica e non alla sua inesistenza, e comunque non integravano errore di fatto revocatorio, perché riguardavano la ritualità della notificazione e non una errata percezione di fatti immediatamente emergenti dagli atti. Infine ha ritenuto non decisiva la censura, perché il ricorso non colpiva la ratio decisoria dell’ordinanza revocanda, che era l’ammissibilità dell’appello dell’Agenzia. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata difesa dell’Agenzia; dichiarato altresì il presupposto per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è ammessa solo per errore di fatto revocatorio, non per errori di diritto o di valutazione; nel caso concreto le censure non integrano tale vizio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il ricorso per revocazione avverso provvedimenti della Cassazione è soggetto al termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento, qui superato.

  • art. 327 c.p.c.

    La decadenza dal termine lungo non opera se la parte contumace prova di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione; occorre allegazione e prova della mancata conoscenza effettiva.

  • art. 17 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario opera l’ultrattività dell’elezione di domicilio/residenza effettuata in primo grado, ma per il ricorso per cassazione si applica comunque la disciplina dell’art. 330 c.p.c. quanto al luogo della notificazione.

  • art. 330 c.p.c.

    Per la notificazione del ricorso per cassazione avverso sentenze tributarie si applica la regola generale sul luogo di notificazione, con validità della notifica presso il luogo risultante dagli atti nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 2697 c.c.

    Il contumace che invochi la tardività dell’impugnazione per mancata conoscenza del processo deve provare i fatti costitutivi della propria eccezione, compresa l’effettiva mancata conoscenza.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto richiede un errore di percezione su un fatto immediatamente e obiettivamente risultante dagli atti; non sono deducibili con questo rimedio errori di diritto, di giudizio o di valutazione, né censure sulla ritualità giuridica della notificazione.
  • Per evitare la decadenza dall’impugnazione tardiva ex art. 327, comma 2, c.p.c., la parte contumace non può limitarsi ad allegare la nullità della notificazione dell’atto introduttivo: deve anche allegare e provare che tale nullità le ha impedito la concreta conoscenza del processo in tempo utile.
  • La distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione è decisiva sul piano probatorio: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza si presume salvo prova contraria; se è nulla, invece, si presume la conoscenza e grava sulla parte che eccepisce il vizio dimostrare l’effettivo impedimento conoscitivo.
  • Nel processo tributario, ai fini della notificazione del ricorso per cassazione, il luogo della notifica è disciplinato dall’art. 330 c.p.c.; l’elezione di domicilio effettuata nel giudizio di primo grado conserva efficacia nei limiti ricostruiti dalla giurisprudenza, ma la mera deduzione della notificazione in luogo diverso non basta a fondare l’inesistenza dell’atto.
  • La revocazione è ammissibile contro una decisione della Cassazione con rinvio solo se il vizio revocatorio è essenziale e decisivo, cioè tale che, eliminato l’errore di fatto, la decisione sarebbe stata diversa; se la censura non incide sulla ratio decidendi, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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