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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13424/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel pubblico impiego contrattualizzato, ritenuti illegittimamente reiterati. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado l'accertamento dell'illegittimità del termine, il risarcimento del danno quantificato in nove mensilità, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata tra il 2008 e il 2015 e il pagamento delle differenze retributive. In appello il Ministero aveva prodotto un decreto ministeriale del 29 dicembre 2017 e aveva dedotto l'intervenuta stabilizzazione della dipendente, ottenendo la riforma della decisione sia quanto al risarcimento, ritenuto assorbito dalla stabilizzazione, sia quanto alle differenze retributive e all'anzianità, ritenute non provate per asserita genericità delle allegazioni introduttive. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello del Ministero; 2) violazione dell'art. 36, commi 2 e 5, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la successiva stabilizzazione non elidesse automaticamente il danno da reiterazione abusiva e che operasse il parametro risarcitorio presunto dell'art. 32, l. n. 183/2010; 3) omessa pronuncia sulla rilevanza del tempo intercorso tra la reiterazione dei contratti e la successiva assunzione a tempo indeterminato; 4) violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 414 c.p.c., dell'art. 6 d.lgs. n. 368/2001, della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro, per il mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa e delle differenze retributive in ragione di una pretesa discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di localizzazione degli atti, ha accolto il secondo motivo ritenendo che la stabilizzazione successiva non escluda di per sé il risarcimento, ma possa elidere il danno solo se avvenuta nei ruoli del medesimo ente autore dell'abuso e come esito di misure specificamente dirette a superare il precariato con ragionevole certezza ex ante di stabilizzazione; ha dichiarato assorbito il terzo motivo; ha accolto il quarto motivo, affermando che la lavoratrice, quale creditrice, era tenuta solo ad allegare il titolo del proprio diritto e l'inadempimento datoriale, mentre spettava al Ministero provare l'avvenuto esatto adempimento o l'esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare un trattamento differenziato in tema di anzianità e retribuzione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato come parametro di specificità dell'atto di appello; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso per cassazione non trascriveva né localizzava i passaggi essenziali dell'atto asseritamente inammissibile.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. sul requisito di specificità dell'appello.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi secondo e quarto.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per il terzo motivo come omessa pronuncia.

  • art. 36, commi 2 e 5, d.lgs. n. 165/2001

    norma che disciplina il lavoro a termine nel pubblico impiego privatizzato; la misura risarcitoria va interpretata in senso conforme al principio di effettività della tutela e non secondo i criteri del licenziamento illegittimo.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    assunto come parametro risarcitorio presunto applicabile, quale danno comunitario, alla reiterazione abusiva dei contratti a termine.

  • art. 2697 c.c.

    il creditore deve allegare titolo e inadempimento; il debitore deve provare il fatto estintivo, ossia l'avvenuto adempimento.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e delle allegazioni, nel contesto dell'onere probatorio sulle differenze retributive.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla sufficienza delle allegazioni del ricorso introduttivo.

  • art. 6 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alle differenze retributive e al computo dell'anzianità.

  • Direttiva 1999/70/CE

    fonte eurounitaria del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e del requisito di equivalenza dei criteri di anzianità.

  • Clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    "i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato"; "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"

    impone al datore pubblico di riconoscere l'anzianità maturata a termine e le connesse ricadute retributive in misura equivalente ai lavoratori a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive che giustifichino un diverso trattamento.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti; in difetto il motivo è inammissibile e non consente l'esame diretto degli atti.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    norma sul rito camerale richiamata nell'incipit dell'ordinanza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale di cassazione richiamata nell'incipit dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la reiterazione abusiva di contratti a termine può generare un danno risarcibile qualificabile in chiave sanzionatoria e presuntiva; il relativo ristoro va individuato in modo conforme al principio di effettività della tutela, con possibile applicazione analogica del parametro di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, salva la prova di un maggior pregiudizio.
  • La successiva stabilizzazione del lavoratore non elimina automaticamente il diritto al risarcimento per l'abuso del termine: essa vale come misura satisfattiva solo se avviene nei ruoli del medesimo ente che ha commesso l'abuso e se costituisce l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, tali da offrire già ex ante una ragionevole certezza di assunzione stabile.
  • Nel giudizio promosso dal lavoratore per il riconoscimento dell'anzianità pregressa e delle differenze retributive, l'onere del creditore si esaurisce nell'allegare la fonte del diritto e l'inadempimento datoriale; spetta al datore di lavoro provare l'esatto adempimento o le ragioni oggettive che giustificano un trattamento diverso.
  • La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone la parità di trattamento, compresi i criteri di computo dell'anzianità, tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato comparabili, salvo obiettive ragioni di differenziazione.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe l'ammissibilità dell'appello deve rispettare rigorosamente il requisito di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., trascrivendo i passaggi rilevanti dell'atto e indicandone la precisa collocazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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