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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06038/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

Una società di factoring aveva convenuto in giudizio l'azienda sanitaria locale per ottenere il pagamento di crediti acquistati in massa da cliniche private convenzionate con la Regione Abruzzo, relativi a prestazioni sanitarie già eseguite. L'azienda sanitaria contestava l'opponibilità della cessione, sostenendo che la stessa non era stata accettata dalla Regione, ai sensi dell'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923, e non era stata notificata nei modi previsti dalle convenzioni. In appello la domanda era stata accolta, ritenendo che le notifiche ulteriori previste dalle convenzioni avessero mera funzione interna di monitoraggio della spesa e che l'accettazione regionale rilevasse solo per contratti in corso, non per crediti relativi a rapporti già esauriti. Con il ricorso principale l'azienda sanitaria deduceva: 1) omesso esame del fatto decisivo della proroga senza soluzione di continuità del rapporto convenzionale oltre il 31 dicembre 2007 e della conseguente estensione del regime pattizio ai crediti maturati successivamente; 2) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte territoriale svalutato il significato delle notifiche e dell'accettazione regionale; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dei principi sull'onere della prova, per avere la Corte valorizzato le sole fatture e il silenzio dell'amministrazione, senza pretendere documentazione sanitaria e contabile più ampia. La cessionaria proponeva ricorso incidentale, lamentando a sua volta la violazione degli artt. 69 e 70 r.d. n. 2440 del 1923 e degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., sostenendo che la Regione fosse soggetto estraneo alla cessione e che la sua accettazione non potesse incidere sull'opponibilità del trasferimento. La Cassazione ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi principali e ha respinto anche il ricorso incidentale: ha affermato che le censure miravano soprattutto a una diversa ricostruzione interpretativa e fattuale, non consentita in sede di legittimità, e che la disciplina pattizia richiamante l'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 operava nei limiti temporali del rapporto contrattuale definito e non si estendeva ai crediti maturati su rapporti già esauriti; quanto alla prova del credito, ha reputato inammissibile la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, osservando che la Corte territoriale aveva già motivato sulla corrispondenza tra fatture, contratti e mancata contestazione specifica, oltre che sull'inammissibilità della documentazione prodotta tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha confermato la decisione di merito che aveva condannato l'azienda sanitaria al pagamento dei crediti ceduti, ritenendo corretta l'interpretazione delle clausole convenzionali: le notifiche aggiuntive avevano finalità di monitoraggio interno e non derogavano al regime codicistico di opponibilità; l'obbligo di accettazione regionale richiamato dall'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 era operante solo per contratti in corso, mentre nella specie i crediti derivavano da convenzioni scadute e prestazioni già eseguite. Ha inoltre escluso che la censura sulla proroga del rapporto e sulla documentazione del credito potesse trasformarsi in un riesame del merito e della prova. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura ex art. 360 n. 5 non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto o per sostituire l'interpretazione del ricorrente a quella del giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione delle clausole contrattuali è censurabile in cassazione solo se si indica specificamente il canone ermeneutico violato e il modo in cui il giudice se ne sia discostato.

  • art. 1363 c.c.

    La lettura sistematica delle clausole è rimessa al giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa plausibile ricostruzione proposta in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione della prova non può essere rivalutata in cassazione se la critica mira solo a sostituire un diverso apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 69 r.d. n. 2440 del 1923

    Richiamato dalla parte ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della sentenza, centrata sull'art. 70 e sulla disciplina pattizia di rinvio.

  • art. 70 r.d. n. 2440 del 1923

    Il divieto di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione senza adesione dell'amministrazione opera, secondo la Corte, nei limiti dei rapporti in corso e della funzione di tutela della continuità finanziaria dell'esecuzione, non per crediti relativi a rapporti già esauriti.

  • art. 13 delle convenzioni

    Le clausole convenzionali sulle notifiche e sull'accettazione regionale sono state interpretate come regole speciali pattizie, ma solo entro i limiti temporali e funzionali espressamente pattuiti.

  • art. 38 della legge n. 146 del 1996

    Richiamato solo come base delle funzioni di monitoraggio attribuite a FIRA s.p.a., senza che ciò incidesse sull'opponibilità della cessione verso il cessionario.

  • art. 9, allegato E, legge n. 2248 del 1865

    Utilizzato in funzione confermativa del principio per cui la cessione richiede l'adesione dell'amministrazione solo sul prezzo dei contratti in corso.

  • art. 6 delle convenzioni

    Rilevante ai fini dei tempi di verifica delle prestazioni e dell'esigibilità del credito, ma non idoneo a superare la ratio decisoria basata sull'esaurimento del rapporto.

  • art. 10 delle convenzioni

    Richiamato per sostenere l'esigibilità delle fatture dopo le verifiche, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'opponibilità della cessione rispetto a crediti di rapporti ormai scaduti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo finale in tema di contributo unificato, senza incidere sul merito.

Massime di principio

  • Chi impugna in cassazione l'interpretazione di una clausola contrattuale deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il punto del ragionamento del giudice di merito che se ne sarebbe discostato; non è ammissibile limitarsi a proporre una lettura alternativa, ancorché plausibile.
  • Quando una clausola pattizia richiama una norma di legge, la norma opera come contenuto del rinvio negoziale e la sua applicazione va verificata nei limiti funzionali e temporali voluti dalle parti; il richiamo non consente di estendere automaticamente la disciplina oltre l'oggetto espressamente pattuito.
  • La previsione contrattuale che subordina la cessione del credito a notifiche o ad adesione dell'amministrazione va interpretata secondo la sua funzione concreta; se la finalità è di controllo e garanzia dell'esecuzione di un rapporto in corso, essa non può essere invocata per bloccare cessioni di crediti relativi a rapporti già esauriti.
  • Il divieto di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione senza adesione dell'amministrazione si collega alla tutela della continuità finanziaria dell'esecuzione del contratto e, salvo diversa pattuizione, riguarda i rapporti ancora in corso, non i crediti già maturati a rapporto concluso.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove quando la censura si risolve nella contrapposizione di un diverso apprezzamento del materiale istruttorio o nella richiesta di rivalutare fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • La prova del credito può essere ritenuta sufficiente se il giudice di merito valorizza la corrispondenza tra fatture, contratti e mancata contestazione specifica, salvo che la contestazione avversaria sia puntuale e supportata da elementi documentali tempestivamente prodotti.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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