Cassazione Civile, Ordinanza n. 01635/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito, ritenendo inammissibili i motivi che contestavano la valutazione delle prove e la lettura della documentazione bancaria, e infondato il motivo sulla decorrenza della prescrizione eccepibile dal fideiussore. È stata inoltre disposta la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La lite trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo di un conto corrente, di un conto anticipi fatture e di un conto anticipi fatture estero intestati a una società, decreto opposto dai fideiussori della debitrice principale. Il Tribunale aveva revocato il decreto e condannato i garanti al pagamento di una somma minore rispetto a quella ingiunta; la Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione i fideiussori hanno proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2946 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la prescrizione delle rimesse anteriori al decennio dalla citazione in opposizione, non valorizzando la tabella del CTU che, a loro dire, mostrava la natura ripristinatoria delle rimesse; 2) violazione degli artt. 1945, 2934 e 2935 c.c. per avere ritenuto che la prescrizione del diritto a contestare la non debenza delle rimesse solutorie annotante in conto corrente decorresse, anche per il fideiussore, dall’annotazione e non dall’escussione della garanzia; 3) violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 2697 c.c. per avere reputato provato il credito della banca sui rapporti di anticipo fatture pur in assenza degli estratti conto; 4) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per avere affermato che il risultato finale delle operazioni di anticipo fatture venisse "ribaltato" sul conto corrente ordinario; 5) la decisione impugnata avrebbe comunque mal interpretato il rapporto tra i diversi conti. La Corte ha ritenuto il primo e il terzo e il quarto motivo inammissibili e il secondo infondato, evidenziando che alcuni motivi miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e che, quanto alla prescrizione, il fideiussore può opporre le eccezioni del debitore principale nei medesimi termini in cui questi avrebbe potuto farlo, sicché va verificata l’effettiva esistenza del credito restitutorio e l’eventuale prescrizione eccepita dal creditore. Quanto alla prova del credito relativo ai rapporti di anticipo fatture, la documentazione contrattuale e gli elenchi delle fatture potevano essere ritenuti idonei dal giudice di merito a dimostrare il saldo, senza che fosse sindacabile in cassazione tale valutazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei rigorosi termini ammissibili.
Norme richiamate
È richiamato per la prescrizione ordinaria decennale; la censura sulla decorrenza della prescrizione delle rimesse è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare la valutazione di merito sulle risultanze contabili.
Consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale; il fideiussore si trova, rispetto al creditore, in posizione identica a quella del debitore quanto ai fatti estintivi della pretesa.
È evocato in relazione all’estinzione del diritto per prescrizione; nel caso concreto è stato ritenuto che la verifica della prescrizione del diritto restitutorio vada compiuta con riferimento alla posizione del debitore garantito e delle eccezioni opponibili.
È richiamato per il momento di decorrenza della prescrizione; la Corte ha ribadito che il fideiussore può far valere il medesimo diritto del debitore garantito nei limiti della sua attualità.
È menzionato per sottolineare il carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale.
È invocato per lamentata ultrapetizione/omessa pronuncia, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi o si risolvevano in una diversa lettura della sentenza.
È richiamato in relazione al vizio motivazionale/di contenuto della sentenza, ma la doglianza è stata respinta perché non incideva sulla reale motivazione adottata dal giudice di merito.
È richiamato sul riparto dell’onere della prova del credito bancario; la Corte ha ribadito che la banca può assolverlo anche mediante documentazione diversa dai soli estratti conto, purché idonea a fornire elementi certi sul saldo.
È richiamato per il deposito di memoria nel procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, ma solo nei limiti in cui il corrispondente diritto o eccezione sia ancora attuale nel patrimonio del debitore garantito.
- La contestazione della prescrizione delle rimesse in conto corrente, se fondata sulla lettura di una CTU o di documenti contabili, non è scrutinabile in cassazione quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- Nelle controversie bancarie aventi ad oggetto il saldo di rapporti di conto o di anticipazione, la banca può assolvere l’onere probatorio anche tramite documentazione contrattuale e altri elementi idonei a rendere certa la consistenza del credito, non essendo indispensabile la produzione dei soli estratti conto se il giudice di merito ritiene sufficiente il compendio documentale.
- Le censure di violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. non sono ammissibili quando, sotto l’apparente deduzione di un vizio processuale o motivazionale, mirano soltanto a sovvertire la ricostruzione fattuale e la ratio decidendi del giudice di merito.
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