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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03634/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, resa dal tribunale su richiesta del pubblico ministero, e dal successivo rigetto del reclamo da parte della corte d'appello. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 15 l.fall. e di norme costituzionali e convenzionali, sostenendo che la decisione di fallimento sarebbe stata assunta sulla base di documentazione decisiva acquisita solo dopo la rimessione della causa in decisione, quindi fuori dai termini garantiti al contraddittorio e al diritto di difesa. Con il secondo ha denunciato la violazione dei medesimi principi costituzionali, sostenendo che il tribunale, non concedendo il rinvio richiesto all'udienza prefallimentare, avrebbe impedito alla società di proporre reclamo contro il provvedimento di revoca delle misure protettive concesse nella procedura di composizione negoziata della crisi. In sostanza, la ricorrente lamentava che la trattazione anticipata della richiesta di fallimento avesse frustrato la possibilità di difendersi efficacemente e di contestare la revoca delle misure protettive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva dedotto in sede di reclamo la nullità poi invocata in cassazione; la nullità processuale, anche se rilevabile d'ufficio, deve infatti essere fatta valere nel mezzo di impugnazione previsto contro la sentenza che definisce il giudizio. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte ha osservato che la corte d'appello aveva già escluso, sulla base della documentazione, la mancata conoscenza della revoca delle misure protettive; inoltre, la società non aveva spiegato concretamente in che modo il mancato rinvio le avesse impedito di proporre un reclamo utile contro quella revoca. La Corte ha ribadito che la nullità processuale richiede la dimostrazione di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa e che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il debitore non ha un diritto al rinvio per coltivare procedure concorsuali alternative o impugnazioni connesse. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 l.fall.

    i termini e le garanzie difensive nel procedimento per dichiarazione di fallimento rilevano, ma la nullità va fatta valere nel mezzo di impugnazione corretto contro la sentenza che definisce il giudizio.

  • art. 18 l.fall.

    la sentenza di fallimento è reclamabile alla corte d'appello; i vizi processuali vanno dedotti nel reclamo e non possono essere per la prima volta prospettati in cassazione contro la decisione sul reclamo.

  • art. 19, comma 7, d.lgs. n. 14/2019

    richiamato dalla ricorrente in collegamento con le misure protettive nella composizione negoziata della crisi.

  • artt. 18 e 19 d.lgs. n. 14/2019

    disciplinano le misure protettive e la loro revoca nell'ambito della composizione negoziata; la loro revoca, se comunicata, esclude la premessa fattuale della lamentata ignoranza del provvedimento.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    la violazione del contraddittorio rileva in quanto abbia concretamente leso il diritto di difesa della parte.

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità dell'atto processuale si valuta in relazione al raggiungimento dello scopo e agli effetti sugli atti successivi.

  • art. 158 c.p.c.

    i vizi rilevabili d'ufficio non esonerano la parte dall'onere di farli valere nel mezzo di impugnazione appropriato.

  • art. 159 c.p.c.

    la nullità dell'atto antecedente si riflette sugli atti successivi solo se non sanata.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    le nullità della sentenza o degli atti processuali si convertono in motivi di impugnazione della decisione che definisce il giudizio e devono essere dedotte nei limiti del relativo mezzo.

  • art. 335 c.p.c.

    la riunione dei giudizi non è necessaria quando le sentenze impugnate sono diverse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    indicato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • artt. 3, 24, 111 e 117 Cost.

    richiamati quale parametro di legittimità costituzionale e convenzionale delle garanzie difensive nel procedimento fallimentare.

  • art. 6 CEDU

    richiamato per il diritto a un equo processo e al contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, i vizi processuali che incidono sulla sentenza devono essere dedotti tempestivamente con il reclamo; se non vengono fatti valere in quella sede, non sono normalmente proponibili per la prima volta in cassazione contro la decisione sul reclamo.
  • La nullità processuale non può essere pronunciata in astratto: la parte che la deduce deve indicare e dimostrare quale concreto pregiudizio abbia subito nel proprio diritto di difesa e quale specifico potere processuale le sia stato impedito di esercitare.
  • La violazione del contraddittorio comporta nullità della sentenza solo quando il giudice impedisca effettivamente alle parti l'esercizio di una facoltà processuale prevista dalla legge; non basta allegare un generico pregiudizio.
  • Nel procedimento prefallimentare il debitore non ha un diritto incondizionato a ottenere il rinvio della trattazione per coltivare procedure concorsuali alternative o iniziative connesse alla composizione negoziata; la richiesta di rinvio è soggetta al bilanciamento con le esigenze pubblicistiche della procedura concorsuale.
  • Le misure protettive e la loro revoca nell'ambito della composizione negoziata rilevano solo se la parte dimostra l'effettiva incidenza del provvedimento sulla propria possibilità di difesa o di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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