Cassazione Civile, Ordinanza n. 26835/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso da una società fornitrice per il pagamento di euro 1.070,10, fondato su tre fatture e sui relativi documenti di trasporto. Il giudice di pace aveva confermato il decreto ingiuntivo e il tribunale aveva rigettato l’appello dell’opponente/appellante, ritenendo decisivo che le firme apposte in calce ai documenti di trasporto non fossero state disconosciute tempestivamente e valorizzando, inoltre, la prova testimoniale che confermava la consegna del materiale. In cassazione la parte soccombente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., denunciando violazione degli artt. 112, 214, 215 e 216 c.p.c. e degli artt. 2712 e 2719 c.c.: secondo la ricorrente, il giudice d’appello avrebbe rilevato d’ufficio la pretesa tardività del disconoscimento delle sottoscrizioni, trattandosi invece di eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto essere sollevata dalla controparte; inoltre ha contestato la valutazione della prova testimoniale. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondato il motivo perché, pur a fronte di un disconoscimento delle fatture e dei documenti di trasporto, il giudice di merito aveva correttamente valorizzato il complesso probatorio e, in particolare, la prova orale della effettiva consegna del materiale, circostanza non contestata specificamente dalla ricorrente. La Corte ha osservato che le fatture sono documenti di provenienza unilaterale e non bastano da sole a provare il credito, ma ha confermato che, una volta accertata la consegna della merce in conformità al contenuto delle fatture, risultava provato il fatto costitutivo della pretesa creditoria. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva indicato elementi specifici idonei a dimostrare una diversa quantità o un diverso prezzo della merce. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la parte vittoriosa è rimasta inerte nel giudizio di legittimità. È stato altresì dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
ex art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.
la doglianza è stata prospettata come vizio processuale, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il giudice di merito aveva comunque fondato la decisione su una valutazione complessiva delle prove.
invocato come norma violata, ma la Corte non ha ravvisato ultrapetizione o pronuncia d'ufficio rilevante ai fini dell'annullamento.
richiamato per il disconoscimento della scrittura; la Corte ha escluso che il motivo imponesse la cassazione della sentenza.
richiamato per la disciplina del disconoscimento; la Corte ha ritenuto decisiva la prova ulteriore della consegna della merce.
richiamato in relazione alla verificazione/disconoscimento; non è stato ritenuto dirimente ai fini dell'accoglimento.
richiamato dalla ricorrente; la Corte ha valorizzato la natura unilaterale delle fatture, ma ha confermato la prova del credito tramite le ulteriori risultanze istruttorie.
richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha fondato l'accoglimento su tale norma, reputando sufficiente il complessivo quadro probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le fatture provenienti unilateralmente dalla parte che agisce in giudizio non sono, di per sé sole, prova sufficiente dell’esistenza del credito; occorrono riscontri ulteriori sul fatto costitutivo della pretesa.
- Quando il giudice di merito accerta, sulla base della prova testimoniale e del complesso degli elementi istruttori, l’effettiva consegna della merce in conformità alle fatture, la prova del credito può ritenersi raggiunta anche se la documentazione contabile sia stata contestata.
- In sede di legittimità non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove: la parte ricorrente deve indicare specifici elementi istruttori idonei a dimostrare una diversa ricostruzione dei fatti.
- La censura processuale sul disconoscimento di sottoscrizioni o documenti non conduce all’accoglimento del ricorso se la sentenza impugnata si fonda autonomamente su ulteriori prove idonee a dimostrare il fatto costitutivo della domanda.
- La valutazione del materiale probatorio, quando non involge prove legali, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
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