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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15039/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa concorrente)

La controversia

Una società attiva nella produzione e imbottigliamento di bevande ha agito contro due società concorrenti sostenendo che alcune bottiglie commercializzate con determinati marchi riproducessero le caratteristiche della rivendicazione principale di un brevetto europeo da essa detenuto per una bottiglia in plastica per bevande. Ha chiesto l'accertamento della contraffazione, l'inibitoria della commercializzazione, il ritiro e la distruzione dei prodotti, nonché il risarcimento del danno anche per concorrenza sleale. Le convenute hanno resistito; una di esse ha proposto domanda riconvenzionale di nullità del brevetto, poi rigettata. In appello entrambe le impugnazioni sono state respinte. In cassazione la società attrice soccombente ha proposto sette motivi: ha contestato l'interpretazione restrittiva del brevetto e l'uso di descrizione e disegni per delimitare la protezione; ha dedotto travisamento della prova e omesso esame del parere tecnico stragiudiziale prodotto; ha lamentato adesione acritica alla c.t.u. e motivazione apparente; ha censurato la ritenuta irrilevanza delle linee guida EPO; ha sostenuto che la contraffazione per equivalenti avrebbe dovuto essere valutata anche senza autonoma domanda; infine ha censurato il rigetto della concorrenza sleale, ritenuta dipendente dalla stessa pretesa di contraffazione. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo corretta l'interpretazione del brevetto, legittimo il richiamo alla c.t.u., inammissibili o infondate le censure sul parere tecnico e sull'omesso esame, corretta l'esclusione della contraffazione per equivalenti in mancanza di una domanda specifica e in ogni caso per diversità della soluzione tecnica, e infine corretta l'esclusione della concorrenza sleale perché fondata sul medesimo fatto costitutivo già escluso, ossia la contraffazione dell'idea inventiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società titolare del brevetto. Ha confermato la decisione d'appello che aveva escluso la contraffazione del brevetto e, per conseguenza, aveva respinto anche la domanda di concorrenza sleale. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 c.p.i.

    Le rivendicazioni determinano l'ambito della protezione brevettuale; descrizione e disegni possono servire a chiarirne il contenuto e, nei casi appropriati, anche a limitarlo, senza estendere la protezione oltre quanto rivendicato. La contraffazione per equivalenti non impone necessariamente un'autonoma domanda se il giudice debba comunque verificare la reale portata della pretesa, ma nel caso concreto la questione è stata esclusa anche nel merito per diversità della soluzione tecnica.

  • art. 56 c.p.i.

    Richiamato come norma di traduzione del brevetto europeo depositato e concesso in ambito europeo.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di travisamento della prova è stata ritenuta infondata perché la perizia stragiudiziale è mera allegazione difensiva e il giudice può non seguirla se aderisce al diverso convincimento espresso dal c.t.u. e motivato in sentenza.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Non consente di dedurre l'omesso esame di una perizia stragiudiziale o di mere deduzioni difensive; il vizio riguarda solo un fatto storico decisivo omesso dal giudice.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che l'eventuale contrasto con linee guida EPO assumerebbe rilievo solo se si traducesse nella violazione di norme primarie, non essendo stato qui denunciato un vizio di violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione del brevetto, l'ambito della protezione va ricostruito anzitutto attraverso le rivendicazioni, ma descrizione e disegni possono essere utilizzati per chiarirle e, se necessario, per delimitarne la portata in funzione del contenuto effettivamente divulgato.
  • La perizia stragiudiziale è una mera allegazione difensiva e non un fatto storico: il giudice di merito non è tenuto a confutarla espressamente quando aderisca a una consulenza tecnica d'ufficio che abbia già considerato i rilievi delle parti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere costruito sulla mancata valutazione di deduzioni difensive, né sulla mancata adesione a consulenze di parte; esso richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La contraffazione per equivalenti presuppone che la soluzione tecnica adottata realizzi l'idea inventiva rivendicata mediante elementi equivalenti, non essendo sufficiente la mera identità del problema tecnico affrontato con soluzioni strutturalmente diverse.
  • Una domanda di concorrenza sleale fondata sul medesimo fatto costitutivo della contraffazione brevettuale resta infondata se la contraffazione viene esclusa; la cumulabilità astratta delle tutele non impedisce il rigetto quando il fatto illecito allegato non è provato.
  • Le linee guida di un ufficio brevetti non hanno autonoma forza vincolante nell'ordinamento interno; possono rilevare solo se e nella misura in cui la loro disapplicazione si traduca in violazione di norme di legge applicabili.

Come è indicizzato

MaterieBrevettiConcorrenza slealeImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeCommercialeProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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