Cassazione Civile, Sentenza n. 15137/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per prescrizione (decorso del termine quinquennale) la cartella esattoriale n. 097 20120305401928000, contestandone la notificazione e l'eventuale decorso della prescrizione del credito. In primo grado il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione; in appello il Tribunale di Roma aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che l'estratto di ruolo fosse atto interno non autonomamente impugnabile, rilevando la regolare notifica della cartella e la conseguente improponibilità di impugnazioni recuperatorie e, inoltre, aveva condannato il ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che non si fosse formato alcun giudicato favorevole al ricorrente sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e ha applicato la normativa e la giurisprudenza recente (in particolare la ratio dell'art. 12, comma 4‑bis, d.P.R. n. 602/1973 come interpretata dalle Sezioni Unite) secondo cui l'interesse ad agire può assumere una diversa configurazione con la sopravvenuta disciplina. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire e per sopravvenuta modificazione del quadro normativo; la Corte ha compensato integralmente le spese di cassazione tra le parti e ha osservato che la condanna ex art. 96 c.p.c. è valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 4‑bis, d.P.R. n. 602/1973
La disposizione, introdotta dall'art. 3‑bis del d.l. n. 146/2021, incide sull'interesse ad agire in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, individuando casi in cui l'invalida notificazione della cartella giustifica tutela giurisdizionale; la Corte l'ha ritenuta applicabile anche ai processi pendenti e capace di cambiare la configurazione dell'interesse ad agire.
Consente la condanna per responsabilità aggravata; la Corte ha osservato che l'accertamento della mala fede o colpa grave è sindacabile come valutazione di fatto e quindi non può essere riformato in sede di legittimità.
Norma sulla prescrizione: la sentenza registra che la contestazione dell'efficacia di atti interruttivi della prescrizione va svolta tempestivamente e può influire sulla decorrenza del termine prescrizionale.
Strumento processuale richiamato per il deposito in sede di legittimità di documentazione utile a dimostrare fatti rilevanti (es. interesse ad agire) fino all'udienza di discussione.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla legge n. 228/2012, art. 1, comma 17)
Norma relativa al contributo unificato: la Corte ha dato atto che, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente un ulteriore contributo unificato.
art. 91, 615 c.p.c., art. 2948 c.c., art. 7 d.lgs. 150/2011
Norme richiamate nel motivo di ricorso: trattano vari aspetti di procedura civile e decorrenza dei termini; la Corte non ha ritenuto fondata la censura rispetto all'erronea declaratoria di inammissibilità del gravame.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è, di regola, atto interno dell'amministrazione e non sempre autonomamente impugnabile: l'impugnabilità può esistere solo nei casi espressamente previsti dalla normativa (es. art. 12, comma 4‑bis, d.P.R. n. 602/1973) o quando sia provato un interesse concreto e attuale.
- La tempestività e la modalità della contestazione della notificazione della cartella sono decisive: vizi della notifica del verbale o della cartella devono essere eccepiti nei termini processuali previsti (impugnazione della cartella entro 30 giorni o altre rimedi indicati) oppure giustificati tramite rimessione nei termini o deposito documentale nelle fasi successive.
- La sopravvenienza di norme che modificano l'interesse ad agire può incidere sul processo pendente; il giudice valuterà l'interesse aggiornato alla data della decisione, e le parti devono dimostrarlo con gli strumenti processuali adeguati (rimessione, deposito ex art. 372 c.p.c.).
- Le doglianze su responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sono soggette a valutazione di fatto: in cassazione tali accertamenti sono difficilmente riformabili salvo errori di diritto o omissioni motivazionali manifeste.
- Quando il quadro normativo cambia durante il giudizio, è possibile che le spese siano compensate; le parti devono pertanto valutare il rischio processuale anche alla luce di novità legislative o giurisprudenziali sopravvenute.
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