Cassazione Civile, Sentenza n. 15135/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda trae origine dalla pretesa di Crocefissa Calò di essere titolare di usufrutto uxorio su un terzo dell'eredità del figlio Francesco Andrisano e di avere diritto a un terzo dei frutti (canoni di locazione) non corrispostile negli anni. In primo grado il Tribunale aveva condannato le eredi di Francesco (oggi ricorrenti) al pagamento di somme relative ai canoni non corrisposti. In appello le ricorrenti ottenevano solo la ripartizione pro quota del debito ereditario; Crocefissa Calò resisteva. In cassazione le ricorrenti contestano, tra l'altro, l'applicazione degli artt. 1102 e 1002 c.c., la mancata incidenza della mancata inventariazione e cauzione, la prescrizione quinquennale e la legittimità di rivalersi sulle eredi invece che sui conduttori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per le successioni anteriori alla riforma del 1975 opera l'istituto dell'usufrutto uxorio: la usufruttuaria ex lege ha immediatamente il diritto reale e partecipa alla comunione di godimento senza che l'omessa redazione dell'inventario o la mancata prestazione della cauzione impediscano il riconoscimento del diritto ai frutti. È stato ribadito che l'uso indiretto mediante locazione da parte dei co-proprietari comporta l'obbligo di corresponsione della quota di frutti ai partecipanti (quindi i canoni spettano per un terzo alla Calò), che l'inerzia non equivale a rinuncia salvo atti inequivoci e che il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale (art. 2946 c.c.) e non il quinquennale dell'art. 2948, n.4. La Corte ha altresì ritenuto legittima l'azione diretta verso le eredi che hanno percepito i canoni. Infine il ricorso è stato rigettato e è stata disposta, se dovuta, la maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 1102 c.c.
Applicato per la comunione incidentale di godimento: l'uso esclusivo o la locazione da parte di alcuni comproprietari non esclude il diritto degli altri a percepire la quota di frutti qualora il godimento abbia prodotto un vantaggio patrimoniale (canoni).
art. 1002 c.c.
Richiamato con riferimento all'obbligo di inventario e cauzione: nel regime dell'usufrutto uxorio l'omessa redazione dell'inventario e la mancata cauzione non precludono il diritto reale e la partecipazione ai frutti.
art. 547 c.c.
Ricordato nella ricostruzione storica: disciplina della commutazione dell'usufrutto uxorio prima della riforma del 1975; rileva che per successioni anteriori alla riforma l'istituto è ancora operativo.
art. 649 c.c.
Richiamato indirettamente: il coniuge superstite, pur essendo legatario ex lege, è esonerato dall'adempimento formale per conseguire il possesso secondo la giurisprudenza sull'usufrutto uxorio.
art. 1372 c.c.
Richiamato in relazione alla legittimazione passiva: la Corte ha ritenuto che sia legittimo agire contro le eredi che hanno percepito i canoni poiché hanno trattenuto indebitamente la quota spettante all'usufruttuaria.
art. 2729 c.c.
Censura relativa alla presunzione di rinuncia per inerzia: la Corte ha affermato che la mera inerzia non è sufficiente a configurare rinuncia al diritto, servono atti univoci compatibili con la rinuncia.
art. 2948, n. 4, c.c.
Contestata come applicabile (prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche): la Corte ha escluso la sua applicazione ritenendo che l'obbligo verso l'usufruttuaria si riconduca alla gestione di affari/mandato e ricada sul termine ordinario decennale.
art. 2946 c.c.
Ritenuto il termine di prescrizione applicabile (dieci anni) per la pretesa relativa ai canoni incassati indebitamente dai coeredi.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alle spese: la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nel riparto delle spese quando la soccombenza non è totale.
art. 92 c.p.c.
Richiamato come norma che affida al giudice di merito la determinazione della ripartizione o compensazione delle spese processuali, decisione non sindacabile in cassazione salvo eccesso di potere.
art. 2030 c.c.
Richiamato indirettamente (gestione di affari/mandato): la locazione della cosa comune da parte di un comproprietario rientra nella gestione di affari e fa sorgere obblighi verso gli altri partecipanti analoghi a quelli derivanti da mandato.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Applicato per disporre l'eventuale maggior versamento del contributo unificato da parte del ricorrente (art.13, co.1-quater, e 1-bis).
Massime di principio
- Per successioni apertesi prima della legge di riforma del 1975 l'usufrutto uxorio opera ancora e l'usufruttuaria ex lege acquista immediatamente il diritto reale e la qualifica di partecipe alla comunione di godimento, senza che l'omessa inventariazione o la mancata cauzione ne precludano la spettanza dei frutti.
- Se un comproprietario concede la locazione dell'immobile comune, gli altri comproprietari o l'usufruttuario hanno diritto a percepire la quota proporzionale dei canoni (frutti) ricavati dal godimento indiretto; l'azione può essere proposta direttamente nei confronti dei comproprietari che hanno percepito i canoni.
- La mera inerzia nel richiedere i frutti non equivale a rinuncia: per presumere la rinuncia occorrono atti o comportamenti chiari, univoci e incompatibili con la volonta' di mantenere il credito.
- Quando la pretesa si fonda su obblighi riconducibili alla gestione di affari tra partecipanti alla comunione, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale (art. 2946 c.c.), non il quinquennale delle prestazioni periodiche (art. 2948, n.4), salvo diversa qualificazione della prestazione.
- La valutazione circa la ripartizione delle spese processuali e l'eventuale compensazione è rimessa al giudice di merito e non è facilmente sindacabile in sede di legittimità salvo vizi motori di discrezionalità.
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