Cassazione Civile, Sentenza n. 15052/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguardava la richiesta che, pur essendo stato già liquidato con decreto del 28/04/2022 il compenso del curatore, la parte non materialmente percepita (circa €110.000) fosse posta a carico dell'Erario ai sensi dell'art.146 d.P.R. n.115/2002, in quanto la liquidità residua della procedura era stata successivamente sottratta dall'esecuzione di una confisca penale (sentenza definitiva del 01/03/2023) e confluita nel Fondo Unico Giustizia. Il Tribunale di Lecce aveva respinto l'istanza ritenendo il decreto di liquidazione definitivo e non modificabile, e osservando che al momento della liquidazione la procedura disponeva di attivo; il ricorrente invece aveva sostenuto che non si chiedeva la modifica del decreto di liquidazione quanto il riconoscimento, alla luce della sopravvenuta mancanza di liquidità per cause non imputabili al curatore, dell'applicazione dell'art.146 (onere a carico dell'Erario) e che il curatore non può essere trattato come un creditore concorsuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassando il decreto del Tribunale di Lecce e rinviando la causa a quel Tribunale in diversa composizione. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui il curatore al quale sia stato liquidato il compenso conserva il diritto al pagamento delle somme non materialmente riscosse se la liquidità è venuta meno per esecuzione di una confisca penale confluita nel Fondo Unico Giustizia; in tal caso l'onere del pagamento residuo è a carico dell'Erario ai sensi dell'art.146 d.P.R. n.115/2002, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, e il giudice concorsuale deve dar conto dell'attuazione del titolo di pagamento.
Norme richiamate
l'art.146, comma 3, lettera c) stabilisce che sono a carico dell'Erario le spese e i compensi agli ausiliari del giudice nei casi in cui la procedura fallimentare sia priva dei fondi necessari
l'Erario deve anticipare e farsi carico di spese e compensi quando la procedura è incapiente o insufficiente; la Corte ha ritenuto applicabile la disposizione anche quando l'incapienza derivi da sopravvenuta confisca penale della liquidità della procedura, stante la funzione pubblicistica del compenso del curatore
il compenso e le spese dovute al curatore sono liquidate con decreto del tribunale non soggetto a reclamo
il decreto di liquidazione ha natura decisoria e tendenzialmente definitiva sull'an e sul quantum del diritto del curatore; tuttavia la Cassazione ha precisato che, pur essendo definitivo l'accertamento dell'an e del quantum, può essere riconosciuta successivamente la sopravvenuta incapienza e l'applicazione dell'art.146 per individuare il soggetto tenuto al pagamento
stabiliscono i parametri percentuali per la liquidazione del compenso del curatore sull'attivo realizzato e sul passivo accertato; la giurisprudenza richiamata impone che il compenso venga determinato secondo tali criteri e che l'eventuale maggior onere, se la procedura non ha più disponibilità, sia posto a carico dell'Erario
richiamato per la regola di obbligatorietà della confisca nei reati tributari, giustificando la permanenza della misura cautelare/ esecutiva che ha sottratto la liquidità alla procedura fallimentare
Corte costituzionale, sentenza n. 174/2006
ha esteso l'efficacia dell'art.146 anche ai compensi dei curatori nell'ambito di procedure incapienti; la Cassazione l'ha invocata per sostenere che il curatore non va trattato come creditore concorsuale e che il beneficio a carico dell'Erario trova applicazione quando la procedura non è in grado di pagare il compenso già liquidato
Corte costituzionale, sentenza n. 121/2024
ha ampliato principi relativi alla prenotazione a debito e all'ammissione a spese dello Stato in procedure di liquidazione controllata, con riflessi anche sull'applicazione degli istituti di cui all'art.146
Massime di principio
- Se il tribunale ha già liquidato con decreto il compenso del curatore (an e quantum), tale provvedimento è definitivo sul diritto ma non impedisce che, in seguito a sopravvenute vicende fattuali (es. confisca della liquidità), il giudice concorsuale accerti l'incapienza e disponga l'applicazione dell'art.146 d.P.R.115/2002 per individuare il soggetto che deve materialmente sostenere la spesa
- L'art.146 d.P.R.115/2002 si applica anche quando l'insufficienza di fondi deriva da una successiva confisca penale: l'Erario può essere tenuto al pagamento delle somme già liquidate ma non riscosse dal curatore
- Il curatore non è equiparabile ai creditori concorsuali; il suo diritto al compenso, nato dall'attività svolta per la procedura, va tutelato e non può essere sacrificato automaticamente dall'interesse pubblico al recupero dei proventi illeciti
- Procedura pratica consigliata: tentare lo svincolo o la revoca della confisca in sede penale; qualora infruttuoso, richiedere al giudice delegato che attesti l'incapienza della procedura e adire il giudice concorsuale per ottenere che l'onere residuo sia posto a carico dell'Erario ai sensi dell'art.146
- Documentazione utile in una situazione analoga: decreto di liquidazione del compenso, rendiconto approvato, provvedimento di confisca/esecuzione, estratti conto bancari che dimostrano la sottrazione della liquidità, attestazione del giudice delegato sull'incapienza
- Il diniego del giudice di merito motivato esclusivamente con la natura definitiva del decreto di liquidazione può essere impugnato se omette di valutare la sopravvenuta impossibilità di pagamento per cause esterne alla procedura
- In caso di rifiuto motivato del pagamento da parte del giudice concorsuale, è possibile ricorrere in Cassazione per far valere i principi consolidati sull'applicazione dell'art.146 e sulla natura pubblicistica del diritto del curatore
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