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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25867/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di fuga. Dal testo emerge che il ricorso, unitamente a una memoria scritta, censurava la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, sostenendo inoltre che avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché reiterative dei motivi di appello e perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che le censure investivano la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, profili riservati al giudice di merito, il quale aveva motivato in modo congruo e immune da manifesta illogicità. È stata confermata l'esclusione dell'art. 131-bis c.p., giustificata dalla gravità della condotta: tasso alcolemico indicato come quattro volte superiore al limite e perdita completa del controllo del mezzo con invasione della corsia opposta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    La sentenza individua nel reato di fuga quello oggetto di affermazione di responsabilità nei giudizi di merito, senza ulteriori precisazioni sul contenuto della fattispecie.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata motivatamente esclusa perché la condotta è stata ritenuta di particolare gravità, sia per l'elevatissimo superamento del limite alcolemico sia per la concreta pericolosità della guida.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova rivalutazione del fatto e delle prove, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito; la Corte di cassazione verifica solo che la motivazione sia logicamente plausibile e compatibile con il senso comune.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare i motivi già proposti in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta presenti una significativa gravità oggettiva, valutabile sia in relazione all'intensità della violazione sia alla concreta pericolosità della condotta tenuta.
  • Ai fini della valutazione della tenuità del fatto, il notevole superamento del limite di legge e la perdita del controllo del veicolo con invasione della corsia opposta costituiscono elementi idonei a escludere la non punibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende se non sussistono ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniRiti alternativi
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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