Cassazione Penale, Sentenza n. 33866/2024 del 06/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la rideterminazione della pena disposta in seguito all'annullamento parziale operato dalla Corte di Cassazione (eliminazione della recidiva). I motivi principali erano: 1) omessa indicazione dei criteri di dosimetria della pena e violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la nuova pena eccedeva quella che sarebbe spettata senza la recidiva; 2) illegittima imposizione della "multa" invece della "ammenda" per una contravvenzione; 3) omessa dichiarazione di prescrizione del reato per il superamento del termine quinquennale previsto per le contravvenzioni.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la questione sulla prescrizione in ragione della irrevocabilità della pronuncia sulla responsabilità, ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte di appello ha effettivamente ridotto la pena fino al limite deducibile, e ha qualificato come errore materiale l'indicazione, nel dispositivo, della "multa" anziché della "ammenda", procedendo alla rettifica del dispositivo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 186 (d.lvo 30 aprile 1992, n. 285), comma 2 lett. b) e comma 2-sexies
reato contestato all'imputato
Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza e relative aggravanti (tra cui la commissione del fatto in orario notturno e la specifica aggravante di cui al comma 2-sexies). La Corte ha fatto riferimento a tale quadro per la determinazione della pena e per l'aggravamento pecuniario applicato
Disciplina la recidiva come circostanza aggravante. La Cassazione aveva già escluso la recidiva in una precedente pronuncia, motivo per cui la Corte d'appello ha dovuto rideterminare la pena senza l'aumento per recidiva
criteri di determinazione della pena
Principi direttivi per la determinazione della pena (personalità, gravità, eventuali attenuanti/aggravanti). La Corte ha richiamato tali criteri anche se con motivazione sintetica; il Collegio di legittimità ha ritenuto la determinazione compiuta ammissibile nel suo esito
distinzione tra ammenda e multa
Norma relativa alla tipologia di pena pecuniaria. La Corte ha rilevato che per le contravvenzioni va irrogata l'ammenda; l'indicazione della "multa" nel dispositivo è stata qualificata come errore materiale rettificabile alla luce della motivazione
Codice di Procedura Penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
motivi di ricorso per cassazione
Norme che definiscono i motivi di impugnazione in cassazione per vizio di motivazione o applicazione della legge. Il ricorso era fondato su tali censure ma la Corte lo ha ritenuto infondato per i motivi esposti
Codice di Procedura Penale, art. 597
effetti del provvedimento dell'appello
Norma richiamata in relazione al divieto di reformatio in peius; la Corte ha valutato che non è avvenuta una riforma in peius poiché la pena è stata ridotta rispetto alla situazione senza recidiva
Codice di Procedura Penale, art. 627
giudizio di rinvio dopo annullamento
Regole sul giudizio di rinvio a seguito di annullamento; la Corte ha applicato i principi relativi alla rideterminazione della pena dopo annullamento parziale
Codice Penale, artt. 157 e 161 comma 2
Disciplina i termini di prescrizione; la Corte ha escluso che la prescrizione potesse essere pronunciata in sede di rinvio perché la pronuncia sulla responsabilità era diventata irrevocabile a seguito di precedente decisione della Cassazione
Codice di Procedura Penale, art. 619
rettifica del dispositivo
Consente alla Cassazione, in presenza delle ipotesi previste, di rettificare il dispositivo quando la motivazione dimostra un errore materiale; la Corte ha applicato tale potere per sostituire la parola "multa" con "ammenda"
Codice di Procedura Penale, art. 616
Norma che regola l'onere delle spese processuali; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese
Decreto-Legge n. 137/2020, art. 23 comma 8
requisitoria del Procuratore Generale
Norma che disciplina la comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale; nel fascicolo risultano le conclusioni trasmesse dal Sostituto Procuratore Generale
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla parzialmente e conferma la responsabilità, la pronuncia sulla responsabilità diventa irrevocabile e, in sede di rinvio, il giudice non può dichiarare la prescrizione che inciderebbe sul giudicato già formato
- La Corte può rettificare errori materiali nel dispositivo (ad es. "multa" vs "ammenda") quando la motivazione chiarisce la corretta natura della sanzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.p.
- La mancanza di una motivazione analitica sulla dosimetria non invalida automaticamente la pena se dal complesso della decisione emerge che la determinazione è entro i limiti di legge e coerente con i criteri dell'art. 133 c.p.
- Il divieto di reformatio in peius continua a trovare applicazione in sede di rinvio: il giudice di merito non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto allo stato processuale consentito, salvo che la rideterminazione non comporti un aumento illegittimo rispetto alla situazione senza la circostanza eliminata
- Le questioni di legittimità formali nel dispositivo, se qualificate come mera svista e sanabili dalla prevalenza della motivazione, sono soggette a rettifica anziché ad annullamento
- Chi impugna ha interesse anche quando chiede l'esclusione di un'aggravante perché la qualificazione influisce sulla determinazione della pena; tuttavia, la correttezza dell'esito del nuovo calcolo è valutata nel suo complesso dal giudice di legittimità
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