Cassazione Penale, Sentenza n. 33870/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio (20/12/2023) disposto dal pubblico ministero sui documenti contabili, registri IVA e fatture della societa' Ittica Poseidone s.r.l., ritenuti utili per accertare rapporti con societa' "cartiere" e i reati fiscali di cui al d.lgs. 10/03/2000 n.74. La difesa censura: 1) violazione degli artt. 324, commi 3 e 7, in riferimento all'art. 309, comma 10, c.p.p., per mancata trasmissione al Tribunale degli atti posti a sostegno del decreto (in particolare la documentazione contabile), sostenendo che l'informativa non puo' sostituire la trasmissione dei supporti costituenti corpo del reato; 2) carenza di motivazione circa le esigenze probatorie perseguite con il sequestro; 3) richiamo che la giurisprudenza invocata dal Tribunale (decisione Sez.3 n.169/2019 in materia di pedopornografia) non sarebbe applicabile ai reati tributari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) l'obbligo del pubblico ministero e' quello di trasmettere al Tribunale gli atti di indagine su cui si fonda la misura, non necessariamente il "corpo del reato"; b) l'informativa trasmessa poteva costituire atto equipollente idoneo a fornire i dati necessari per valutare il fumus commissi delicti; c) i motivi della difesa erano generici e non spiegavano per quale ragione l'informativa fosse insufficiente o come la conoscenza diretta dei documenti avrebbe garantito un esito favorevole. Quanto alla motivazione sulle esigenze probatorie, il decreto indicava la necessita' di acquisire la documentazione per ricostruire i rapporti commerciali presumibilmente fittizi, pertanto non v'era carenza. Per tali ragioni il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e la ricorrente e' stata condannata alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 4
Le norme richiamate identificano i reati tributari che costituiscono il presunto "corpo del reato" oggetto delle indagini e del sequestro probatorio; la Corte non entra nel merito della sussistenza sostanziale dei reati ma riconosce che il sequestro mirava a acquisire documentazione utile per verificarli.
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Stabilisce il meccanismo di riesame del decreto di sequestro probatorio da parte del giudice; interpretato nel senso che devono essere trasmessi al Tribunale gli atti di indagine su cui si fonda la misura, non necessariamente tutto il materiale costituente il corpo del reato.
art. 324, commi 3 e 7, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione agli oneri probatori e alla necessita' di trasmissione degli atti; la Corte sottolinea che l'obbligo riguarda gli atti a sostegno del decreto e che relazioni/informative possono essere atti equipollenti.
art. 606, lett. b), cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione sulle esigenze probatorie; la Corte rileva che il motivo e' generico e non specifica quale vizio di motivazione sussista.
Norma che regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilita' del ricorso; applicata per imporre alla ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma per la Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare la responsabilita' della parte nell'aver proposto il ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', pur imponendo l'onere delle spese e l'ammenda stabilita.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 3, n. 169 del 30/10/2019 (dep. 07/01/2020) e Sez. 6, n. 13937 del 09/03/2022
Precedenti che precisano che la trasmissione al giudice della liberta' riguarda le relazioni di servizio descrittive del corpo del reato e che, in certi casi (es. supporti informatici), l'informativa puo' essere atto equipollente; la Corte ha ritenuto applicabile tale principio anche al caso di reati tributari, salvo che la difesa non dimostri in modo specifico l'insufficienza dell'informativa.
Massime di principio
- L'obbligo del pubblico ministero e' di trasmettere al giudice gli atti di indagine su cui si fonda il decreto di sequestro, ma non necessariamente l'intero materiale costituente il "corpo del reato"; relazioni e informative possono essere considerate atti equipollenti se forniscono i dati necessari per valutare il fumus.
- La trattazione difensiva in cassazione deve essere specifica: le censure generiche (che non spiegano perche' l'atto trasmesso sia insufficiente o quale risultato concreto avrebbe la conoscenza diretta dei documenti) sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
- Per la validita' di un sequestro probatorio e' essenziale che il decreto contenga una motivazione chiara sulle esigenze probatorie (ossia perche' senza l'acquisizione di quel materiale non sarebbe possibile ricostruire fatti rilevanti); una motivazione sintetica ma coerente e congrua puo' essere sufficiente.
- La giurisprudenza che ammette l'equipollenza dell'informativa rispetto ai supporti investigativi (es. dati informatici) non e' limitata esclusivamente a materia penalmente sensibile come la pedopornografia; puo' trovare applicazione anche in altri settori se l'informativa consente di ricavare i dati essenziali per il riesame.
- Nel preparare il ricorso è fondamentale indicare concretamente quali elementi manchino e dimostrare in che modo l'omissione abbia leso il diritto di difesa o potuto incidere sull'esito del riesame; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilita' e l'addebito delle spese e ammende.
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