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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33867/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro la sentenza di conferma che aveva condannato Dahir per detenzione illecita di ingenti quantitativi di stupefacenti (art. 73 e art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduceva: (1) errore nel riconoscimento dell'aggravante dell"ingente quantità ex art. 80, comma 2, sostenendo che solo la cocaina superava la soglia e di poco, mentre le altre sostanze erano sotto soglia e complessivamente la quantità non poteva ritenersi ingente; (2) omessa o erronea valutazione dell"attenuante speciale di collaborazione ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, poiché l"imputato aveva fornito dichiarazioni utili (alcune secretate) e la latitanza successiva alla sentenza di primo grado non avrebbe dovuto vanificare il riconoscimento dell"attenuante, che peraltro, secondo il ricorrente, avrebbe potuto prevalere sulla recidiva alla luce della giurisprudenza costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l"applicazione dell"aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 con riferimento alla sola cocaina: la relazione tecnica ha indicato 2.151,7 g peso netto della cocaina con principio attivo pari a 1.799,7 g (purezza 79%-84%), oltre la soglia di 1.500 g (calcolo basato su 750 mg x 2.000), numero elevato di dosi ricavabili (circa 11.998) e concreto pericolo per la salute pubblica; la sostanza era nella disponibilità esclusiva dell"imputato. Quanto all"attenuante di collaborazione (art. 73, comma 7), la Corte ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui la successiva latitanza dell"imputato (allontanamento il 28/11/2022 dalla Comunità e irreperibilità) ha vanificato il contributo, impedendo ulteriori attività istruttorie e l"esame. La Cassazione ha declarado inammissibile il ricorso, confermato la condanna, condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento equitativo di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Prevede le fattispecie di detenzione e traffico di stupefacenti e, al comma 7, l"attenuante per collaborazione/processo premiale; la Corte ha ritenuto che la collaborazione possa essere neutralizzata da comportamenti successivi (es. latitanza) che rendono inefficace il contributo.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    Aggravante per la detenzione di "ingente quantità" di droga; la Corte ha applicato l"aggravante alla cocaina avendo il principio attivo superato la soglia tabellare, e ha rimarcato che, oltre al dato quantitativo, devono valutarsi la pericolosità e le circostanze del caso.

  • D.M. 11 aprile 2006 (tabella delle sostanze e valori)

    Fornisce i valori massimi/tabellari per le diverse sostanze; la Corte ha utilizzato il rapporto tra principio attivo e valore massimo (criteri derivati dalla giurisprudenza di legittimità) per valutare il superamento della soglia dell"ingente quantità.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 36258 del 24/05/2012 (cd. "Biondi")

    Ha indicato il criterio del rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellare per individuare il limite minimo dell"ingente quantità (2.000 volte il valore massimo in mg) e ha posto le basi per la valutazione discrezionale del giudice di merito quando tale soglia è superata; Corte ha richiamato tali principi.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 14722 del 30/01/2020 (cd. "Polito")

    Ha ribadito che i criteri di 'Biondi' restano validi anche dopo le modifiche legislative e che il superamento dei parametri non determina automaticamente la configurabilità dell"aggravante: occorre valutazione complessiva delle circostanze; la Corte di legittimità ha confermato l"applicazione coerente di tali principi.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 2016

    Ha dichiarato l"illegittimità costituzionale della parte dell"art. 69 c.p. che impediva la prevalenza dell"attenuante premiale sull"effetto della recidiva reiterata, aprendo la possibilità che l"attenuante di collaborazione prevalga sulla recidiva; tuttavia la Cassazione ha ritenuto che, nel caso di specie, la valutazione di prevalenza fosse vanificata dalla latitanza e dalle circostanze contestuali.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione dell"onere equitativo per la Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale criterio non ritenendo il ricorso indegno di sanzione per colpa.

Massime di principio

  • Per l"aggravante dell"ingente quantità (art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990) il criterio fondamentale è il rapporto tra principio attivo e valore massimo tabellare: se la quantità di principio attivo supera la soglia indicata (criteri 'Biondi' e conferme successive), il giudice di merito può legittimamente ritenere sussistente l"aggravante, valutando anche purezza, numero di dosi e rischio per la salute pubblica.
  • La presenza dell"ingente quantità deve essere valutata in concreto: il mero superamento numerico della soglia non determina automaticamente l"aggravante se mancano elementi sulla pericolosità complessiva, ma se il superamento è non marginale e sussistono elementi indicativi di spaccio su ampia scala (luogo, disponibilità esclusiva, numero di dosi) l"aggravante è giustificata.
  • In sede di cassazione non è consentito rinnovare la valutazione dei fatti e delle prove ove il giudizio di merito abbia fornito una motivazione non illogica; il ricorrente deve dimostrare vizi logico-giuridici e non semplicemente proporre una diversa lettura dei fatti.
  • L"attenuante di collaborazione ex art. 73, comma 7, può essere neutralizzata o resa inefficace da comportamenti successivi dell"imputato (es. latitanza) che impediscono di verificare o approfondire le risultanze investigative; pertanto la sussistenza dell"attenuante richiede prova documentale chiara del contributo e dell"assenza di condotte che lo vanifichino.
  • Sebbene la giurisprudenza costituzionale abbia aperto alla possibilità che l"attenuante premiale prevalga sulla recidiva, in concreto occorre che la collaborazione abbia effettivo valore probatorio e non sia resa inefficace da comportamenti posteriori; il bilanciamento resta un apprezzamento di merito riservato ai giudici del merito.

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