Cassazione Penale, Sentenza n. 33865/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/05/2023 contestando: 1) la mancata derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (ipotesi di lieve entita') in relazione alla quantita' e alle modalita' del traffico, 2) l'erronea applicazione della continuazione ex art. 81 c.p., sostenendo che le condotte erano un unico reato posto che compiute senza soluzione di continuita' nello stesso luogo e a breve distanza temporale, 3) il diniego delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, per non essere stato adeguatamente considerato il quadro personale e processuale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura aspecifica e inammissibile, confermando che il giudice di merito ha valutato globalmente gli indici di lieve entita' (tipologia e quantita' di stupefacenti, somma di denaro rinvenuta, manoscritto contabile, organizzazione, inserimento nella piazza di spaccio, comportamento di fuga), risultando incompatibile la qualificazione come lieve. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura inammissibile per novita' non connessa e ha condiviso la valutazione della Corte d'appello sulla diversita' delle sostanze e dei tempi delle cessioni, applicando la giurisprudenza che richiede identita' della sostanza e contestualita' senza soluzione di continuita' per l'assorbimento. Sul terzo motivo ha ricordato che l'esclusione delle attenuanti nella massima estensione e' un giudizio di fatto ampiamente motivabile con riferimento agli elementi preponderanti (flagranza, quadro probatorio) e che il rito abbreviato non equivale a collaborazione. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; condanna alle spese e versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Comma 5 (lieve entita'): la valutazione e' complessiva e richiede l'esame congiunto di qualita', quantita', mezzi e modalita'. Non puo' fondarsi sul solo parametro quantitativo; elementi come diversita' di sostanze, denaro, contabilita' e organizzazione ostano al riconoscimento della lieve entita'.
art. 81 cod. pen.
La continuazione e' esclusa quando le condotte sono assorbite in un'unica manifestazione del potere di disposizione della stessa sostanza; per l'assorbimento e' necessaria identita' della sostanza e contestualita' senza soluzione di continuita' e con unico fine. Differenze ontologiche, cronologiche o funzionali tra le azioni giustificano invece la qualificazione come piu' reati unificati dalla continuazione.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: il loro riconoscimento nella massima estensione e' soggetto a valutazione di merito; il giudice puo' escluderle sulla base di ragioni preponderanti debitamente motivate.
art. 27 Cost.
Principio di personalizzazione della pena: la Corte ricorda che la determinazione del trattamento sanzionatorio deve rispettare le esigenze di individualizzazione della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilita' del ricorso, applicazione delle conseguenze economiche previste (spese e somma per Cassa delle ammende).
Massime di principio
- Per valutare l'ipotesi di lieve entita' ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 il giudice deve operare una valutazione globale e congiunta degli indici elencati dalla norma; il dato quantitativo non e' determinante se contrastato da altri elementi (diversa tipologia di droga, somme di denaro, contabilità, struttura organizzativa, comportamento di fuga).
- Ai fini dell'assorbimento delle condotte in un unico reato nelle fattispecie di stupefacenti occorrono la stessa sostanza e la contestualita' delle azioni senza soluzione di continuita' e con un unico fine; se mancano questi presupposti le condotte possono costituire reati distinti, eventualmente riuniti dalla continuazione ex art. 81 c.p.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e' soggetto a valutazione discrezionale di merito: il giudice puo' negarlo richiamando ragioni preponderanti e motivate (es. flagranza, ricchezza di prove, elementi indicativi di professionalita' nel traffico).
- In Cassazione i motivi devono essere formulati con specificita' e devono confrontarsi esplicitamente con la motivazione della sentenza impugnata; ricostruzioni generiche gia' valutate in appello e prive di critica puntuale sono inammissibili.
- Motivi nuovi di impugnazione in grado non connessi ai temi originari sono normalmente inammissibili; l'introduzione di profili nuovi richiede connessione funzionale con le doglianze precedenti.
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