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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33863/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Ravenna del 23/03/2023 che aveva condannato l'imputato, nella qualità di legale rappresentante e datore di lavoro della "Sundeck Al Yachts s.r.l.", per plurime contravvenzioni al d.lgs. n. 81/2001. Il ricorrente ha dedotto, primariamente, la violazione dell'art. 546 c.p.p. e vizio di motivazione per omessa valutazione della richiesta di assoluzione ex art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), lamentando che il giudice non ha motivato rispetto alla condotta collaborativa, alla esiguità del pericolo, all'entità dell'offesa e alla condotta successiva. In subordine il ricorso censurava errore di legge e difetto motivazionale rispetto agli artt. 26, 28, 29, 55, 64 e 68 del d.lgs. n. 81 (sosteneva che il datore di lavoro aveva correttamente designato preposti e adempiuto le deleghe e che la documentazione di rischio fosse adeguata).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis) e inammissibile il secondo (censura sulla responsabilità del datore di lavoro vs preposto). Avendo la questione fondata, la Corte ha verificato i termini di prescrizione e constatato che, per i reati commessi il 21/01/2019, il termine di prescrizione per le contravvenzioni era di cinque anni (ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.), quindi già maturato alla data della pronuncia. Perciò la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p. e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio. La Corte ha inoltre precisato che non sussistevano i presupposti per applicare l'art. 129, comma 2 (proscioglimento per insussistenza del fatto o altre cause) dato che le doglianze atte a sostenere l'inesistenza del fatto erano inammissibili e non emergenti in modo incontrovertibile dagli atti.

Norme richiamate

  • art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come motivo di cassazione per mancata motivazione; la Corte ha considerato rilevante la censura relativa alla omessa valutazione della richiesta di assoluzione ex art. 131-bis.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la causa di non punibilità per tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che l'omessa motivazione del giudice su una specifica richiesta di applicazione di questa causa integra valido motivo di cassazione.

  • artt. 26, 28, 29, 55, 64 e 68 d.lgs. n. 81 (sulla sicurezza sul lavoro)

    Riferiti dalla difesa per sostenere che l'imputato avesse adempiuto agli obblighi mediante designazione di preposti e redazione della documentazione di rischio. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché le prescrizioni violate erano rivolte al datore di lavoro e non potevano essere eliminate semplicemente dalla designazione di preposti; non è ammessa qui una rinnovata valutazione probatoria dei fatti.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze in Cassazione in caso di estinzione del reato. La Corte ha applicato il comma 1 dichiarando l'estinzione per prescrizione e annullando senza rinvio. Ha richiamato anche il comma 2, spiegando che il proscioglimento immediato è possibile solo quando dagli atti emerga incontrovertibilmente l'innocenza o l'insussistenza del fatto.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Norme relative ai termini di prescrizione: la Corte ha applicato il termine complessivo di cinque anni (art. 157 primo comma e art. 161 secondo comma) alle contravvenzioni commesse il 21/01/2019, pervenendo alla scadenza il 21/01/2024 e rilevando che, in assenza di sospensioni, la prescrizione si era già maturata.

Massime di principio

  • Se la difesa chiede espressamente l'assoluzione o la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, il giudice deve motivare in modo specifico e puntuale la decisione sul punto: l'omessa motivazione può fondare la cassazione.
  • Quando la Corte di Cassazione accerta che i termini di prescrizione si sono già compiuti, deve dichiarare l'estinzione del reato ex art. 129 c.p.p. e può annullare la sentenza impugnata senza rinvio; il giudice non è tenuto a rinviare se la causa di estinzione emerge dagli atti.
  • L'applicazione dell'art. 129, comma 2, (proscioglimento perché il fatto non sussiste o simili) richiede che l'innocenza o l'insussistenza emerga in modo incontrovertibile dagli atti; non è sufficiente una censura meramente deduttiva o non provata.
  • In materia di sicurezza sul lavoro, le prescrizioni rivolte espressamente al datore di lavoro non possono essere eluse con una mera delega a preposti quando la norma impone obblighi direttamente al datore: la mera designazione non garantisce automaticamente l'esonero di responsabilità penale.
  • In ipotesi di reati contravvenzionali commessi da tempo, occorre calcolare attentamente i termini di prescrizione (anche verificando eventuali sospensioni) perché la sopravvenuta prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio in Cassazione.

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