Cassazione Penale, Sentenza n. 33868/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 22/02/2023: si censurava la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato associativo (sostenendo l'applicabilità del termine massimo più favorevole di 22 anni e 6 mesi in base alla disciplina anteriore alla legge n.251/2005), la insufficienza della prova circa l'apporto personale dell'imputato al sodalizio criminoso (contestando la conferma di responsabilità) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza, la notevole risalenza temporale dei fatti, la natura della sostanza (marijuana) e la derubricazione del ruolo da organizzatore a semplice partecipe.
La decisione
La Cassazione ha rigettato le censure relative a responsabilità e prescrizione: ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito sulle intercettazioni e sugli elementi probatori che dimostrano l'inserimento stabile di Dalipi nel sodalizio, e ha ritenuto corretta la determinazione del termine di prescrizione (calcolato al 21/06/2027). Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, rilevando una lacuna argomentativa della Corte di appello che non ha adeguatamente confrontato le deduzioni difensive (incensuratezza, risalenza dei fatti, tipologia di sostanza, eliminazione del ruolo direttivo). Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione sulle attenuanti generiche e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo esame; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato e la condanna sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 e comma 2
Art. 74 comma 1 (associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) è il capo contestato; il comma 2 è richiamato per la determinazione della fascia di pena (reato punito con pena non inferiore a 10 anni) e, quindi, per il parametro da cui computare il termine di prescrizione (pena di riferimento assunta in 24 anni ai fini del calcolo).
Richiamato tra i reati ascritti in primo grado (associazione per delinquere): la sua estinzione per prescrizione è stata valutata nei gradi di merito ma non incide sull'esito della cassazione rispetto alle censure rilevate.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la Corte di appello non abbia adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, omettendo il confronto con gli elementi favorevoli proposti dalla difesa, e perciò ha disposto l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame.
Legge n. 251/2005 (modifiche al calcolo della prescrizione)
Richiamata nella discussione sulla prescrizione: la Corte ha spiegato che, indipendentemente dal regime applicabile, la prescrizione massima è computata in modo da escludere l'estinzione del reato alla data odierna (termine di prescrizione maturante 21/06/2027) e che non è possibile cumulare diversi meccanismi di aumento del termine in modo simultaneo a favore dell'imputato.
Massime di principio
- In tema di cassazione penale la Corte non rivede la valutazione del merito quando quest'ultima sia adeguatamente motivata e priva di irragionevolezza: le critiche meramente rinnovative della ricostruzione probatoria non vengono accolte.
- Conversazioni intercettate anche per un arco temporale breve possono essere sufficienti a provare l'inserimento stabile in un sodalizio criminoso se la continuità e la pregnanza dei dialoghi consentono di ricostruire un sistema operativo.
- Sul calcolo della prescrizione, il parametro è dato dalla pena di riferimento del reato; non è consentita l'applicazione simultanea di aumenti previsti da regimi normativi diversi in modo cumulativo a favore dell'imputato.
- La negazione delle attenuanti generiche richiede una motivazione specifica e un confronto puntuale con le argomentazioni difensive: l'omessa valutazione o la motivazione lacunosa su elementi favorevoli può determinare l'annullamento parziale con rinvio.
- La derubricazione del ruolo (es. da organizzatore a semplice partecipe) incide sulla individuazione della pena e sul possibile riconoscimento di circostanze attenuanti, ma non esclude in automatico la responsabilità se gli elementi probatori ne dimostrano comunque la partecipazione.
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