Cassazione Civile, Ordinanza n. 33148/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice il 22 marzo 2018. Nei gradi di merito, nell’ambito del rito speciale ex L. n. 92 del 2012, il licenziamento era stato ritenuto illegittimo e la società era stata condannata alla reintegrazione della lavoratrice e al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto sia dalla società sia dal difensore, con adesione della controparte e del suo difensore.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e, applicando l’art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre precisato che non occorre provvedere sulle spese. Quanto al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ha escluso la sua applicazione nel caso di rinuncia al ricorso, richiamando il principio secondo cui tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta e accettata/adesa dalla controparte secondo i presupposti processuali, determina l’estinzione del processo.
Costituisce il quadro procedurale del giudizio di merito relativo all’impugnazione del licenziamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È la disposizione che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando rituale e validamente perfezionata, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità, senza necessità di decisione sui motivi di ricorso.
- La disciplina dell’ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria; perciò non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
- Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la norma lo collega soltanto al rigetto, all’inammissibilità o all’improcedibilità dell’impugnazione.
Come è indicizzato
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