Ordinanza n. 3922/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza al decreto camerale di accoglimento n. 2056/2022 del 6.09.2022, iscritto al n. 1692 RGVG dell'anno 2022, emesso dalla Corte di Appello di Napoli ottava sez. civile in persona del Consigliere designato, dott. Alberto Canale, avente ad oggetto domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 (novellata dalla Legge 83/12 e dalla Legge 208/15);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto camerale di accoglimento della Corte d’Appello di Napoli, avente ad oggetto la liquidazione di somme per equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto camerale della Corte d’Appello di Napoli che aveva accolto la domanda di equa riparazione. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis. La nuova disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dai commi 3 e 3-bis e stabilisce che, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza; quelli già pendenti sono automaticamente sospesi.
La decisione
Il TAR, impregiudicati i profili relativi al rito, al merito e alle spese, ha disposto la sospensione automatica del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. La sospensione opera sino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione, decorrente dopo i venti giorni dall’entrata in vigore della legge n. 207/2024. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., mediante presentazione di istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio. Nessuna statuizione è stata adottata, allo stato, sul rito, sul merito o sulle spese.
Norme richiamate
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
La disposizione introduce una causa di sospensione automatica, per due anni, dei giudizi di ottemperanza già pendenti relativi ai crediti da equa riparazione indicati dalla norma.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra le altre modifiche, il comma 12-bis.
Costituisce, unitamente all’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, la base normativa per disporre la sospensione del giudizio.
Il giudizio sospeso prosegue a seguito di istanza di fissazione dell’udienza da presentarsi entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.
Massime di principio
- L’introduzione di una disposizione legislativa che preveda espressamente la sospensione dei giudizi di ottemperanza pendenti determina la sospensione automatica dei procedimenti rientranti nell’ambito applicativo della norma, senza necessità di una valutazione discrezionale sul merito della pretesa esecutiva.
- Per i crediti da equa riparazione liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione che introduce il regime transitorio, non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e quelli già pendenti restano sospesi per i successivi due anni.
- La sospensione del giudizio di ottemperanza per effetto dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 non preclude la successiva prosecuzione del processo: l’interessato deve presentare istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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