Cassazione Civile, Ordinanza n. 31828/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il curatore del fallimento aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo attivo di un conto corrente intestato alla società fallita. La banca aveva proposto opposizione, sostenendo in compensazione propri crediti verso la fallita già accertati e ammessi al passivo. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo preclusa la compensazione perché, in sede di verifica del passivo, il giudice delegato aveva ammesso integralmente il credito della banca senza riconoscere la compensazione parziale sul saldo di un altro conto, riservandosi un'azione revocatoria mai proposta. La corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo ad altri crediti compensabili oltre a quello del conto indicato; 2) omessa pronuncia e violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c. e dell'art. 56 l.fall., assumendo che il credito del fallimento fosse già estinto per compensazione; 3) errata interpretazione del giudicato endofallimentare e violazione dell'art. 67 l.fall., sostenendo che il giudice delegato avrebbe implicitamente riconosciuto l'avvenuta compensazione; 4) violazione degli artt. 56 e 96 l.fall. e 2909 c.c., perché il giudicato formatosi nel passivo non sarebbe opponibile nel giudizio di recupero del credito del fallimento, estraneo al concorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la corte d'appello aveva comunque deciso le questioni invocate mediante un rigetto per assorbimento improprio: quando il giudice fonda il rigetto su una ragione ritenuta assorbente, la pronuncia esiste e la censura va rivolta contro la ratio assorbente o contro la stessa statuizione di assorbimento. Ha inoltre respinto il terzo e il quarto motivo affermando che il decreto di esecutorietà dello stato passivo, non impugnato, ha effetto preclusivo nel fallimento su questioni relative all'esistenza, entità ed efficacia del credito; se il giudice delegato ha escluso la compensazione invocata dal creditore e il provvedimento non è stato opposto, la questione resta preclusa anche nel successivo giudizio promosso dal curatore per il recupero del credito del fallito. Il riferimento alla revocatoria contenuto nella motivazione del provvedimento di ammissione non muta il contenuto del comando giudiziale, che era di ammissione piena senza riconoscimento della compensazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
la censura di omessa pronuncia non è fondata quando la questione sia stata respinta implicitamente tramite assorbimento improprio della ragione assorbente
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'estinzione del credito per compensazione; la Corte non ne accoglie l'applicazione nel caso concreto
la compensazione nei rapporti con il fallimento resta soggetta agli effetti preclusivi del giudicato endofallimentare formatosi sulla verifica del passivo
richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta revocabilità della modalità solutoria; la Corte lo considera irrilevante rispetto al contenuto del provvedimento del giudice delegato
il decreto di esecutorietà dello stato passivo non impugnato ha effetto preclusivo, nell'ambito del fallimento, sulle questioni relative al credito
il giudicato si collega al comando giudiziale e preclude la riesame della questione già decisa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata abbia comunque definito la questione mediante assorbimento improprio; in tal caso il ricorrente deve censurare la ratio assorbente o la stessa valutazione di assorbimento.
- Nel procedimento di verifica del passivo, il decreto di esecutorietà dello stato passivo non impugnato preclude la contestazione, in successivi giudizi endofallimentari, delle questioni relative all'esistenza, entità ed efficacia del credito già ammesso.
- Se il giudice delegato ammette integralmente il credito del creditore senza riconoscere la compensazione da questi invocata, la questione della compensazione resta preclusa se non viene proposta opposizione allo stato passivo.
- L'oggetto del giudicato va individuato nel comando giudiziale, non nella sua motivazione: un eventuale errore argomentativo non amplia né modifica il contenuto decisorio effettivamente adottato.
- La preclusione endofallimentare impedisce soluzioni che comporterebbero una duplicazione della posta creditoria tra stato passivo e giudizio di recupero del credito del fallito.
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