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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25826/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che li aveva condannati per reati in materia di stupefacenti e per tentata estorsione aggravata. Antonio Antinozzi deduceva l'inesistenza del reato associativo ex art. 74 DPR n.309/1990 (sosteneva che le cessioni erano episodiche e non organizzate) e contestava la qualificazione come "associazione armata" e l'uso delle intercettazioni ritenute inutilizzabili. Vincenzo De Martino ha proposto più motivi: vizio di correlazione fra accusa e sentenza (sarebbe stato ascritto ruolo di organizzatore non contestato), mancanza dei requisiti strutturali dell'associazione, travisamento della prova sull'estorsione (riferimento a "zio Vincenzo"), illegittimità dell'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" e dell'aggravante delle "più persone riunite" (art. 628, comma 3, n.1), questione di legittimità costituzionale dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e censura sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati nella quasi totalità dei motivi, confermando l'affermazione di responsabilità nei confronti di Antonio Antinozzi e Vincenzo De Martino e rendendola irrevocabile. Ha però annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante delle "più persone riunite" (art. 628, comma 3, n.1 cod. pen.) in relazione alla tentata estorsione (capo 17), perché tale aggravante richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della minaccia/violenza e nel caso in esame la minaccia era stata materialmente compiuta da una sola persona. Per questo motivo la Suprema Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione delle pene. Ha altresì respinto le censure sull'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sull'aggravante del "metodo mafioso", sulla partecipazione di De Martino al sodalizio e sulle questioni costituzionali prospettate; ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali e di parte civile.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.309/1990, art. 74

    comma 4 (associazione armata); comma 6 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    La Corte ha ritenuto sussistente un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ai sensi del comma 6, ma ha escluso la circostanza aggravante prevista dal comma 4 (associazione armata) per mancanza di prova sulla disponibilità di armi.

  • D.P.R. n.309/1990, art. 73

    commi 1, 4 e 5 richiamati nella sentenza

    I reati di detenzione e cessione di stupefacenti sono stati riqualificati dalla Corte territoriale secondo le fattispecie richiamate; la valutazione delle condotte è ancorata alle risultanze probatorie (intercettazioni, pedinamenti, osservazioni).

  • Codice penale, art. 416-bis

    La sentenza impugnata e la Cassazione hanno utilizzato la normativa sulle associazioni di tipo mafioso in funzione di valutare aggravanti e modalità intimidatorie (ma non è stato necessario provare l'appartenenza a un clan per l'applicazione del cd. "metodo mafioso").

  • Codice penale, art. 416-bis.1

    comma secondo (divieto di bilanciamento con le attenuanti)

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: il divieto di bilanciamento non appare in concreto sproporzionato rispetto alle esigenze di contrasto alle condotte connesse alle associazioni mafiose.

  • Codice penale, art. 628, comma 3, n.1

    L'aggravante delle "più persone riunite" richiede la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della minaccia/violenza; la Cassazione ha annullato il riconoscimento dell'aggravante quando tale requisito non era provato.

  • Codice penale, art. 629, comma 2

    Richiamato in relazione alla disciplina dell'estorsione e delle aggravanti applicabili.

  • Legge n.489/1974, artt. 10 e 12

    Richiamate in ordine alla contestazione di aggravanti connesse all'art. 416-bis; la Corte ha comunque escluso l'associazione armata contestata sul punto.

  • Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)

    Evidenziato il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova: la Cassazione non può rivalutare i fatti eccetto il travisamento della prova quando siano indicati atti specifici e macroscopiche contraddizioni.

  • Codice di procedura penale, art. 587, comma 1

    Richiamato per effetto utile del vizio di motivo non personale: l'annullamento relativo a una circostanza aggravante favoreggia anche gli altri ricorrenti responsabili del medesimo capo.

  • Costituzione, artt. 3 e 27

    Citati nella prospettata questione di legittimità costituzionale sull'art. 416-bis.1; la Corte ha ritenuto infondate le censure in quanto non emerge sproporzione manifesta tra regime sanzionatorio e offensività dei fatti.

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990 comma 6) è necessario dimostrare elementi di stabilità, coordinamento, base logistica e divisione dei ruoli: singole cessioni episodiche difficilmente bastano.
  • L'aggravante "associazione armata" (comma 4) richiede prova della disponibilità concreta di armi; la mera invocazione o riferimenti indiretti non sono sufficienti.
  • Il "metodo mafioso" può essere ravvisato anche se gli autori non appartengono formalmente a un clan, quando violenza/minaccia assumono modalità tipicamente mafiose e provocano un'efficacia intimidatoria particolare.
  • L'aggravante delle "più persone riunite" nell'estorsione richiede la simultanea presenza fisica di almeno due persone nel luogo e nel momento della minaccia/violenza; la sola percezione della vittima di un supporto collettivo non sostituisce il requisito della simultaneità.
  • La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulla valutazione delle prove dei giudici di merito: può intervenire per "travisamento della prova" solo se sono indicate in modo specifico le incongruenze macroscopiche rispetto agli atti.
  • Le questioni di legittimità costituzionale relative a divieti di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (es. art. 416-bis.1) sono difficili da accogliere salvo che non emerga una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio.
  • Se la Cassazione annulla solo una circostanza aggravante, può disporre il rinvio per la rideterminazione della pena; l'affermazione di responsabilità può rimanere irrevocabile anche se viene esclusa una singola aggravante.

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