Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12706/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% di Irpef e Ilor versate per l’anno d’imposta 1990, invocando il regime agevolativo previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia. L’Ufficio aveva opposto silenzio-rifiuto; in primo grado la domanda era stata respinta, mentre in appello il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme interne e eurounitarie che disciplinano il beneficio, sostenendo che il rimborso fosse incompatibile con la normativa UE perché il contribuente aveva dichiarato redditi di partecipazione e quindi redditi d’impresa, con conseguente esclusione dal beneficio o comunque necessità di verificarne la compatibilità con il regime de minimis e con il divieto di sovracompensazione; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice d’appello aveva errato nel valutare la prova del diritto al rimborso, anche perché la mancata allegazione/prova originaria non poteva essere sanata con documenti prodotti successivamente. La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, osservando che nei rimborsi tributari grava in linea di principio sul contribuente la prova dei presupposti del credito, ma che, quando l’Amministrazione contesta il diritto facendo valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi conosciuti o conoscibili dall’ufficio, essa deve allegarli specificamente nel rispetto dei doveri di collaborazione e buona fede. Nel caso concreto, la sentenza impugnata non aveva accertato la compatibilità dell’agevolazione con il regime de minimis nel triennio mobile di riferimento né l’assenza di sovracompensazione, accertamento ritenuto necessario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, perché riesamini la domanda di rimborso attenendosi ai principi indicati, in particolare verificando la compatibilità dell’agevolazione con il diritto eurounitario e con il regime de minimis e il corretto riparto dell’onere probatorio.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Norma richiamata come base del beneficio fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, ma da applicare nel rispetto dei limiti posti dal diritto dell’Unione e dalla disciplina sugli aiuti di Stato.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Disposizione richiamata come fondamento del diritto al rimborso delle somme indebitamente versate dai soggetti colpiti dal sisma; la Corte ne evidenzia l’applicazione secondo i limiti eurounitari e con onere di specifica allegazione dei fatti impeditivi in capo all’Amministrazione quando li contesti.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato sul riparto dell’onere della prova: in tema di rimborso tributario il contribuente deve provare i presupposti del credito, ma l’Amministrazione, se oppone fatti impeditivi, modificativi o estintivi, deve allegarli e sostanziarli specificamente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale evocata come parametro delle censure per violazione di legge formulate dall’Agenzia.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale evocata per la doglianza in tema di violazione dell’art. 2697 c.c. e di eventuale vizio processuale connesso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte richiama il principio di non eccessivo formalismo del requisito di specificità del ricorso per cassazione, chiarendo che non è necessario trascrivere integralmente gli atti se il loro contenuto è puntualmente indicato e la loro presenza è segnalata negli atti di merito.

  • art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 123 del 2017

    Richiamato come norma integrativa dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 nel quadro del rimborso ai soggetti colpiti dal sisma e dei limiti applicabili.

  • art. 9 della VI direttiva n. 77/388/CEE

    Richiamata nel motivo come parte del quadro eurounitario invocato dall’Agenzia; la Corte ribadisce che i benefici fiscali devono comunque rispettare la disciplina UE sugli aiuti di Stato.

  • Decisione (2015) 5549 final della Commissione europea del 14 agosto 2015

    È indicata come la decisione della Commissione che qualifica il regime agevolativo nel rispetto del diritto UE solo entro limiti di compatibilità, de minimis e assenza di sovracompensazione.

Massime di principio

  • In tema di rimborso tributario, il contribuente deve provare i presupposti del proprio credito, anche quando ciò comporti dimostrare l’insussistenza di fatti negativi; tuttavia, se l’Amministrazione oppone fatti impeditivi, modificativi o estintivi desumibili dalle informazioni di cui dispone, deve allegarli e specificarli, non potendo limitarsi a un generico richiamo all’onere probatorio del richiedente.
  • I benefici fiscali riconosciuti ai soggetti colpiti da calamità naturale devono essere applicati nel rispetto del diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato: l’agevolazione non spetta quando sia incompatibile con il mercato interno, salvo che rientri nei limiti del regime de minimis o in un regime compensativo che non determini sovracompensazione del danno.
  • Per riconoscere il rimborso agevolato occorre accertare in concreto la compatibilità del beneficio con il regime de minimis nel triennio mobile di riferimento e verificare che non vi sia stata sovracompensazione rispetto al danno subito.
  • Il requisito di specificità del ricorso per cassazione non va interpretato in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente che il contenuto degli atti richiamati sia puntualmente indicato e che la loro presenza nel giudizio di merito sia segnalata, senza necessità di integrale trascrizione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.