Cassazione Civile, Ordinanza n. 19016/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasceva dall'iscrizione di ipoteche da parte di vari creditori su immobili compresi in un'eredità beneficiata. Gli eredi avevano agito per far dichiarare l'inefficacia delle ipoteche ai sensi dell'art. 2830 c.c., sostenendo di non essere decaduti dal beneficio d'inventario. Il tribunale aveva dato loro ragione, escludendo la decadenza ex artt. 485, 494, 498 e 505 c.c. La corte d'appello, invece, valorizzando una lettera del 26 giugno 1995 indirizzata al Banco di Sicilia e sottoscritta dagli eredi e dalla madre, aveva ritenuto che da tale documento emergesse una dichiarazione di essere eredi e la volontà di far fronte ai debiti della società familiare in ragione dell'attivo ereditario, qualificando il fatto come accettazione espressa dell'eredità ex art. 475 c.c., con conseguente inefficacia della successiva accettazione con beneficio d'inventario. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello aveva pronunciato sulla base di una accettazione espressa dell'eredità mai allegata dalle banche, le quali avevano semmai prospettato solo un'accettazione tacita ex art. 476 c.c. Il secondo motivo riguardava soltanto le spese di lite, in dipendenza dell'auspicato accoglimento del primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure. Ha affermato che il giudice, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., deve applicare il diritto corretto e può riqualificare i fatti e i rapporti dedotti, purché la fattispecie giuridica individuata coincida con i fatti allegati. Ha quindi escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché non vi è corrispondenza tra chiesto e pronunciato violata quando, a fronte di una domanda o eccezione che deduce l'avvenuta accettazione dell'eredità mediante una scrittura privata e la qualità di erede assunta dai chiamati, il giudice qualifichi quei fatti come accettazione espressa anziché tacita. Poiché la questione processuale riguardava la validità delle ipoteche sull'eredità beneficiata ex art. 2830 c.c. e imponeva di verificare se vi fosse già stato un atto di accettazione idoneo a far acquistare definitivamente la qualità di erede, la Corte ha respinto il primo motivo; da ciò ha derivato il rigetto anche del secondo motivo sulle spese. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti costituiti e con atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Vieta al giudice di pronunciare oltre i limiti della domanda o delle eccezioni, ma non gli impedisce di qualificare diversamente i fatti allegati se resta invariato il nucleo fattuale dedotto in giudizio.
Impone al giudice di decidere secondo diritto e gli consente di attribuire ai fatti e ai rapporti dedotti una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella prospettata dalle parti.
L'accettazione espressa dell'eredità è richiamata come qualificazione giuridica attribuita dalla corte territoriale alla scrittura sottoscritta dai chiamati.
La domanda in appello era stata ricondotta dai ricorrenti all'accettazione tacita; la Cassazione osserva che il giudice può riqualificare la fattispecie nei termini di accettazione espressa se i fatti allegati lo consentono.
La norma è richiamata come base della domanda di inefficacia delle ipoteche iscritte sui beni dell'eredità beneficiata, subordinata alla verifica di un pregresso acquisto della qualità di erede.
artt. 485, 494, 498 e 505 c.c.
Sono citati come ipotesi di decadenza o disciplina collegata al beneficio d'inventario, che il tribunale aveva escluso e la corte d'appello ha superato ritenendo intervenuta un'accettazione espressa.
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c.
Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato per l'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, sulla base dei medesimi fatti allegati dalle parti, attribuisca alla fattispecie una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata, purché non introduca fatti nuovi o diversi elementi costitutivi della pretesa o dell'eccezione.
- L'art. 112 c.p.c. impedisce al giudice di fondare la decisione su fatti non allegati o di decidere su domande o eccezioni non proposte, ma non esclude il potere-dovere di sussumere i fatti dedotti nella norma giuridica corretta.
- Quando la controversia riguarda l'efficacia di ipoteche iscritte su beni ereditari in presenza di beneficio d'inventario, il giudice deve verificare se vi sia già stato un atto idoneo ad acquisire definitivamente la qualità di erede; in tale ambito la qualificazione dell'accettazione può essere operata in modo coerente con i fatti documentali allegati.
- La diversa qualificazione tra accettazione tacita ed espressa dell'eredità non determina di per sé ultrapetizione se il contenuto fattuale della deduzione processuale resta immutato e il contraddittorio ha riguardato proprio l'avvenuta assunzione della qualità di erede.
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