L.R. Puglia 19/2002
Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia(•) (•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Puglia un’unica Autorità di bacino, con sede a Bari, per il governo unitario dei bacini idrografici regionali e dell’Ofanto interregionale. Definisce finalità, ambito territoriale, autonomia dell’ente e organi. Il testo fornito non contiene misure a termine né scadenze applicative specifiche.
Istituzione dell’Autorità di bacino della Puglia
Istituzione dell’Autorità di bacino della Puglia
La legge istituisce, per la Regione Puglia, un’unica Autorità di bacino con sede in Bari. Il provvedimento disciplina l’assetto dell’ente preposto al governo unitario dei bacini idrografici regionali e del bacino interregionale dell’Ofanto, nel quadro della normativa statale sulla difesa del suolo.
Finalità e ambito territoriale
L’Autorità opera in attuazione della disciplina statale in materia di bacini idrografici e secondo le intese interregionali richiamate dalla legge. La sua competenza riguarda:
- i sistemi idrografici regionali pugliesi, come definiti dalle deliberazioni consiliari richiamate;
- il bacino idrografico interregionale dell’Ofanto, in forza delle intese con Basilicata e Campania.
L’azione dell’ente deve ispirarsi ai principi di leale cooperazione con le Regioni limitrofe e con gli enti locali interessati, perseguendo il governo unitario e integrato dei bacini e delle risorse ad essi collegate.
Funzioni generali
L’Autorità di bacino indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, programmazione e attuazione relative ai singoli bacini idrografici regionali e al bacino interregionale dell’Ofanto. Il testo enfatizza quindi un ruolo di regia tecnico-amministrativa e di coordinamento, coerente con gli obiettivi della normativa statale richiamata.
Natura giuridica e regime organizzativo
L’Autorità è qualificata come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia:
- organizzativa;
- amministrativa;
- tecnica;
- giuridica;
- contabile.
Per il funzionamento e per quanto non disciplinato espressamente dalla legge regionale, si applicano le norme della Regione Puglia.
Collaborazioni e soggetti attuatori
La disciplina vigente consente, previa deliberazione del Comitato istituzionale, di mettere a disposizione l’organizzazione amministrativa, contabile e tecnica dell’Autorità per l’attuazione di iniziative e interventi pubblici compatibili con le finalità di difesa del suolo. In alternativa, l’Autorità può assumere il ruolo di soggetto attuatore di tali interventi.
Il rapporto con eventuali soggetti esterni pubblici abilitati alla realizzazione delle iniziative o degli interventi deve essere regolato da apposita convenzione, anche a titolo gratuito, autorizzata dalla Giunta regionale.
Delimitazione dei bacini idrografici
Le delimitazioni del bacino interregionale dell’Ofanto e dei bacini idrografici regionali pugliesi, già indicate nelle planimetrie richiamate dalle deliberazioni consiliari del 1991, devono essere definitivamente elaborate secondo i criteri tecnici allegati al DPR 14 aprile 1994. L’approvazione avviene dapprima da parte dell’Autorità di bacino e successivamente delle Giunte regionali interessate.
Organi dell’Autorità
Gli organi dell’Autorità di bacino sono:
- il Comitato istituzionale;
- il Comitato tecnico;
- il Segretario generale;
- la Segreteria tecnica operativa.
Profili di attualità della disciplina
Il testo fornito risulta ancora formalmente vigente e contiene una disciplina istituzionale di assetto dell’Autorità di bacino. Non emergono nel frammento fornito termini di efficacia limitati o scadenze ormai esaurite.
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