Cassazione Civile, Ordinanza n. 32885/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla prestazione svolta da un'infermiera dal marzo 2007 all'ottobre 2013 presso il Centro Trasfusionale di una struttura ospedaliera, anche con uscite in autoemoteca. La prestazione era formalmente inquadrata come volontariato presso un'associazione di donatori di sangue, ma la lavoratrice sosteneva di avere in realtà svolto un rapporto di lavoro subordinato, con corresponsione di somme mensili commisurate alle ore lavorate. In primo grado le domande venivano respinte. In appello, invece, veniva accertata la subordinazione e qualificata la fattispecie come somministrazione irregolare di lavoro, con condanna della sola azienda sanitaria al pagamento del TFR e di un'indennità risarcitoria pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. L'azienda sanitaria ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 2126 e 1344 c.c., sostenendo che l'accordo di volontariato retribuito fosse nullo per causa illecita e frode alla legge, con richiamo alla disciplina sul volontariato, all'art. 97 Cost. e alle norme fiscali; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di manleva/regresso verso l'associazione e il suo presidente. L'associazione e il presidente proponevano ricorso incidentale contro la regolazione delle spese, lamentando l'erronea compensazione delle spese in loro favore e l'omessa pronuncia sulla domanda di rifusione delle spese proposta nei confronti dell'azienda sanitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo dell'azienda sanitaria, affermando che, una volta accertata la subordinazione, l'art. 2126 c.c. si applica anche ai rapporti con la pubblica amministrazione e consente il diritto alla retribuzione per il periodo di effettiva esecuzione, salvo il caso di illiceità dell'oggetto o della causa, qui non ravvisabile; ha inoltre escluso che la pretesa violazione delle regole sul volontariato o la mancata regolarizzazione fiscale comportassero nullità per frode alla legge. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo, rilevando che il rigetto della domanda della lavoratrice nei confronti dell'associazione implicava il rigetto della domanda subordinata di manleva/regresso dell'azienda. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto legittima la compensazione delle spese disposta dalla corte territoriale, valorizzando la partecipazione dell'associazione alla vicenda e la comune difesa del presidente, e ha escluso l'omessa pronuncia poiché la motivazione della sentenza impugnata integrava il dispositivo chiarendo che le spese erano compensate nei confronti degli altri appellati. In cassazione, l'azienda sanitaria è stata condannata a rifondere le spese alla lavoratrice; le spese tra le altre parti sono state compensate. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato per le parti tenute al versamento.
Norme richiamate
"La nullità … del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa"
Si applica anche ai rapporti di lavoro instaurati con pubbliche amministrazioni; quando il rapporto subordinato abbia avuto esecuzione materiale, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per il periodo lavorato, salvo nullità per illiceità dell'oggetto o della causa.
La mancata osservanza di norme sul volontariato o degli obblighi fiscali del sostituto d'imposta non integra, di per sé, frode alla legge idonea a determinare la nullità del contratto di lavoro accertato come subordinato.
art. 97 Cost.
La violazione dei principi di imparzialità e buon andamento non viene qualificata, nel caso concreto, come causa di illiceità del contratto ai fini dell'art. 2126 c.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il rigetto della domanda principale comporta implicitamente il rigetto della domanda subordinata di manleva o regresso.
La domanda di manleva/regresso presuppone una solidarietà passiva; in assenza di condanna solidale non vi è spazio per la regolazione dei rapporti interni tra condebitori.
La compensazione delle spese può essere giustificata da gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella partecipazione attiva e censurabile alla vicenda del soggetto poi non condannato nel merito.
La regolazione delle spese segue l'esito del giudizio e la compensazione può escludere una pronuncia di condanna alla rifusione delle spese.
La responsabilità personale del rappresentante dell'associazione rileva solo se vi sia attività svolta in nome e per conto dell'ente; nel caso, la comune difesa giustifica il trattamento unitario ai fini delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico delle parti tenute al pagamento.
Massime di principio
- Accertata la natura subordinata di una prestazione formalmente qualificata in altro modo, l'art. 2126 c.c. consente il riconoscimento della retribuzione per il periodo di effettiva esecuzione anche quando il rapporto sia nullo, salvo che la nullità dipenda da illiceità dell'oggetto o della causa.
- Né la violazione di norme pubblicistiche sul reclutamento o sull'organizzazione del servizio, né l'eventuale difformità rispetto alla disciplina del volontariato, valgono automaticamente a trasformare in illecito il titolo negoziale quando il giudice abbia accertato che la prestazione era in concreto lavoro subordinato.
- La frode al fisco o l'omesso versamento delle ritenute non determinano, di regola, nullità del rapporto di lavoro per frode alla legge; restano distinti gli obblighi tributari del lavoratore e del sostituto d'imposta.
- La domanda di manleva o regresso presuppone l'esistenza di una responsabilità solidale verso il terzo; se il giudice esclude la condanna solidale del terzo chiamato, la domanda subordinata di rivalsa può intendersi implicitamente rigettata.
- La compensazione delle spese può essere sorretta da gravi ed eccezionali ragioni anche quando la parte non risulti soccombente in senso tecnico, purché la motivazione evidenzi una partecipazione causale rilevante alla vicenda o altre circostanze idonee a giustificare la deroga al criterio della soccombenza.
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