Cassazione Civile, Ordinanza n. 00096/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una docente, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2007, che chiedeva il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato come docente in periodo pre-ruolo e la conseguente corresponsione delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda, ritenendo che, con riferimento al periodo 2001-2007, i servizi effettivamente valorizzabili ammontassero a 6 anni, 10 mesi e 27 giorni, a fronte di un'anzianità pre-ruolo riconosciuta di 9 anni, quindi senza svantaggio rispetto al trattamento del docente assunto sin dall'origine a tempo indeterminato. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione della clausola 4, n. 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuativo della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente limitato l'oggetto della domanda al riconoscimento integrale di soli alcuni servizi pre-ruolo e non di tutti i servizi svolti, compresi quelli successivi al 10 luglio 2001 e precedenti tale data. La ricorrente contestava inoltre l'applicazione dei principi affermati da Cass. n. 31149/2019 sul diverso trattamento tra personale a termine poi immesso in ruolo e docente assunto ab origine a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva riportato espressamente il contenuto della difesa svolta in appello dalla lavoratrice, dalla quale risultava che, per quanto qui interessa, la pretesa riguardava i servizi d'insegnamento pre-ruolo prestati dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2006/2007, con contratti a tempo determinato decorrenti da settembre e scadenza al 30 giugno, per la medesima classe di concorso. Tale accertamento di fatto non era stato specificamente censurato in cassazione; il motivo si risolveva quindi in una richiesta di rivalutazione del merito e in una generica non condivisione dei principi già enunciati da Cass. n. 31149/2019, che la Corte d'appello aveva correttamente applicato. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non attacca specificamente l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
clausola 4, n. 1, dell'Accordo quadro sui contratti a tempo determinato CES, CEEP, UNICE attuativo della direttiva 1999/70/CE
impone il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori comparabili assunti a tempo indeterminato; se l'anzianità riconosciuta secondo la disciplina interna risulta inferiore, la norma interna deve essere disapplicata.
art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
la disciplina del riconoscimento dell'anzianità dei docenti a tempo determinato poi immessi in ruolo è incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro quando produce un trattamento deteriore rispetto al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, e va disapplicata in tali casi.
art. 489 d.lgs. n. 297 del 1994
la regola dell'equivalenza ivi prevista non può essere applicata nella comparazione richiesta ai fini della verifica della discriminazione, se conduce a un esito meno favorevole per il docente a termine poi immesso in ruolo.
art. 11, comma 14, L. n. 124/1999
norma integrativa del sistema di computo dell'anzianità che, insieme agli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, rileva nel confronto con il trattamento del docente assunto a tempo indeterminato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto accertato dal giudice di merito, quando il motivo si risolva nella mera contrapposizione della propria lettura degli atti o delle prove senza una specifica censura dell'accertamento compiuto.
- In tema di riconoscimento dell'anzianità del docente assunto a tempo determinato e successivamente immesso in ruolo, la disciplina interna deve essere disapplicata se, applicata secondo i criteri previsti, determina un trattamento meno favorevole rispetto a quello del docente assunto sin dall'origine a tempo indeterminato.
- Ai fini della verifica di una discriminazione tra personale a termine poi stabilizzato e personale di ruolo ab origine, il giudice deve operare una comparazione sostanziale del trattamento, senza valorizzare le interruzioni tra i rapporti se la clausola europea impone continuità di valutazione del servizio.
- L'anzianità da riconoscere al docente a tempo determinato poi immesso in ruolo, quando venga disapplicata la disciplina interna incompatibile con il diritto UE, va computata con i medesimi criteri applicabili al docente assunto a tempo indeterminato.
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