Cassazione Penale, Sentenza n. 29436/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari applicati per reati connessi al traffico di stupefacenti e associazione per delinquere (capo 1: art. 74 d.P.R. 309/1990; capi 98, 169, 204 e altri). La ricorrente contestava la carenza e l'insufficiente motivazione riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, in particolare: (i) per il capo 98 (pluralità di cessioni in favore di Marco Marinelli dal gennaio 2022 ad aprile 2024 per complessivi gr. 411,5) denunciava che le dichiarazioni del testimone non attribuivano a lei le ripetute cessioni e non dimostravano la sua partecipazione; (ii) per il capo 169 (cessione dell'8/3/2024 a De Berardinis) sosteneva che la prova si fondava solo su intercettazioni che non dimostravano la sua presenza e che mancavano riscontri di OCP; (iii) per il capo 204 e per il ruolo di "pusher" deduceva che la contestata presenza nell'appartamento e l'uso del cd. "telefono di lavoro" erano un episodio isolato, compatibile con una partecipazione occasionale o con la qualità di consumatrice, e che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le circostanze alternative (es. la ricorrenza risultante come cliente nel telefono sequestrato il 25/03/2023). Denunciava inoltre motivazione circolare del riesame che avrebbe tratto conclusioni associative dall'unico episodio chiave senza risolvere i dubbi sollevati dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai delitti contestati ai capi 1 (associazione), 98 e 169 e ha rinviato il dossier al Tribunale del riesame di L'Aquila per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non avesse dato adeguata e specifica risposta alle censure difensive, avendo fatto derivare in modo circolare la gravità indiziaria dei reati-fine dalla presunta partecipazione associativa risultante da un unico episodio (capo 204) senza risolverne le criticità (assenza di chiarimenti sulle dichiarazioni di Marinelli e De Berardinis, dubbia presenza della ricorrente in alcuni episodi, discrepanza numerica tra i fatti ascritti ai vertici e quelli ascritti alla ricorrente). Per tali ragioni la Corte ha annullato solo le contestazioni relative ai capi 1, 98 e 169 e ha disposto il rinvio per un nuovo esame; non sono stati invece annullati (nella parte non espressamente toccata dalla pronuncia) gli altri addebiti non impugnati o non riesaminati nel provvedimento.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ricorda che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può, in presenza di connotazioni pregnanti, integrare l'elemento oggettivo dell'associazione, ma richiede motivazione particolarmente rigorosa e confronto con le argomentazioni difensive.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sui delitti di traffico e detenzione di stupefacenti: la Corte distingue tra reati-fine e forme attenuate (concorso occasionale) e richiede che la qualificazione come episodio sintomatico di attività organizzata sia adeguatamente motivata.
Principi sul concorso di persone nel reato: vengono richiamati per la valutazione del concorso materiale e morale nelle cessioni contestate.
Codice di procedura penale, art. 273
Definizione e funzione dei "gravi indizi di colpevolezza": la Corte ricorda che tali indizi devono costituire una qualificata probabilità di colpevolezza e che, in caso di possibile duplice interpretazione, va privilegiata l'ipotesi più favorevole all'imputato se plausibile.
Codice di procedura penale, art. 292
Schema motivazionale richiesto per il provvedimento di riesame: la Corte sottolinea che il tribunale del riesame deve motivare rispettando il modello di cui all'art. 546 c.p.p. adattato al giudizio cautelare, rispondendo in modo puntuale alle deduzioni difensive.
Codice di procedura penale, art. 546
Modello strutturale della motivazione: richiamato come parametro per la motivazione del giudice del riesame, adattata al giudizio basato su indizi e non su prove.
Codice di procedura penale, artt. 610 co. 5 e 611 co. 1-bis e ss.
Norme procedurali ricordate in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio e assenza di richiesta di trattazione orale; uso per disciplinare il processo di trattazione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Per desumere la partecipazione a un'associazione per delinquere da uno o pochi episodi è necessaria una motivazione particolarmente pregnante che affronti e confuti le argomentazioni difensive: motivazione generica non è sufficiente.
- La presenza occasionale in un luogo o in un'abitazione, o la lettura di messaggi su un telefono, non determinano di per sé un ruolo gestorio o associativo: serve prova delle attività concrete svolte (gestione clienti, consegna, incasso, confezionamento ecc.).
- L'attribuzione a una persona di numerose cessioni effettuate in un lungo arco temporale non può fondarsi su un unico episodio successivo senza spiegare la continuità temporale e senza risolvere contraddizioni (es. figura della persona come "cliente" in precedenti dispositivi sequestrati).
- La mera presenza in auto in cui avviene una cessione non costituisce automaticamente grave indizio di partecipazione allo spaccio: il giudice deve indicare elementi che escludano spiegazioni alternative plausibili (es. accompagnare il compagno, consumatrice, presenza occasionale).
- Le intercettazioni ambientali devono essere contestualizzate e, se la prova si fonda su conversazioni "parlate", occorre esplicitare come tali conversazioni comprovino la partecipazione e non solo la contiguità; l'assenza di riscontri operativi (OCP) riduce la portata probatoria.
- In sede di riesame cautelare il giudice è obbligato a rispondere puntualmente alle censure difensive: l'omessa o generica risposta può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29400/2025 del 11/08/2025
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29401/2025 del 11/08/2025
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29403/2025 del 11/08/2025
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29405/2025 del 11/08/2025
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29413/2025 del 11/08/2025
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29414/2025 del 11/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →